Il Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro – ha rigettato il ricorso cautelare proposto da un docente volto ad ottenere la modifica dell'assegnazione delle classi e il riconoscimento della continuità didattica, condividendo le eccezioni e le difese formulate dalla controinteressata, assistita dall'Avv. Mariagrazia Caruso.
Il giudice non entra neppure nel merito della legittimità dell'assegnazione delle classi, perché ritiene assente il requisito essenziale del periculum in mora, osservando che:
Il Tribunale ha ritenuto che l'accoglimento della misura cautelare avrebbe determinato un effetto opposto rispetto a quello perseguito dal ricorrente, compromettendo la continuità didattica degli studenti anziché preservarla.
La decisione assume particolare interesse perché ribadisce che il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere un'anticipazione della decisione di merito in assenza di un concreto e attuale pregiudizio irreparabile, confermando la centralità del requisito del periculum in mora quale presupposto imprescindibile della tutela cautelare.
Il Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro – ha accolto l’opposizione proposta contro una cartella esattoriale emessa per contributi INPS relativi alla gestione commercianti, dichiarando illegittima l’iscrizione a ruolo per difetto di prova dei presupposti dell’obbligazione contributiva.
La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata per il recupero di:
L’opponente aveva dedotto:
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato l’azione come opposizione a ruolo ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, rilevando che:
Il Giudice ha inoltre ribadito che:
Nel merito la sentenza assume particolare rilievo con riferimento all’iscrizione alla gestione commercianti INPS.
Il Tribunale ha richiamato:
Secondo il Giudice:
Nel caso concreto il Tribunale ha rilevato che:
La sentenza ha inoltre evidenziato che:
Il Tribunale ha pertanto:
La decisione assume particolare rilievo perché:
La Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – ha rigettato il ricorso proposto da un’associazione nell’ambito di una controversia relativa alla restituzione di un immobile concesso in comodato gratuito e alle opere realizzate sul fondo durante il rapporto contrattuale.
La vicenda riguardava un terreno concesso in comodato ad un’associazione, che aveva ottenuto il godimento dell’area per finalità associative e vi aveva successivamente realizzato opere e manufatti.
I proprietari del fondo avevano agito in giudizio chiedendo:
Il Tribunale di Catania:
La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la decisione osservando che:
Nel ricorso per cassazione l’associazione sosteneva:
La Suprema Corte ha però escluso tali argomentazioni, chiarendo importanti principi in materia di comodato e restituzione del bene.
Secondo la Cassazione:
La Corte ha precisato che:
La Cassazione ha inoltre escluso:
Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal proprietario di un immobile confinante, assistito dall’Avv. Mariagrazia Caruso, avverso gli atti con cui il Comune di Messina e il Genio Civile avevano ritenuto regolare una pratica edilizia in sanatoria relativa all’immobile limitrofo.
La pronuncia, pur definendosi formalmente in rito, rappresenta in realtà l’esito di una vicenda ultradecennale caratterizzata da contestazioni protrattesi nel tempo, richieste di intervento rimaste prive di effettiva soluzione e ripetute iniziative volte a denunciare irregolarità edilizie incidenti sulla proprietà confinante. Solo con la proposizione del ricorso amministrativo l’intera vicenda ha trovato una rapida e concreta definizione.
Il ricorrente aveva impugnato:
La vicenda traeva origine dalla contestazione della regolarità delle opere realizzate dal proprietario del fondo confinante in forza di una SCIA in sanatoria e della correlata autorizzazione rilasciata dal Genio Civile. Dopo avere presentato istanze di autotutela alle amministrazioni competenti, il ricorrente si era visto opporre dal Comune una nota negativa, con la quale veniva esclusa la presenza di difformità urbanistiche. Da qui la scelta di adire il TAR per ottenere il riesame complessivo della pratica.
Ed è proprio nel corso del giudizio che si è verificato il dato più significativo della vicenda.
Il Genio Civile di Messina, riesaminando la pratica edilizia oggetto di contestazione, ha infatti accertato l’effettiva sussistenza di incongruenze negli elaborati progettuali e nella rappresentazione dello stato dei luoghi, rilevando in particolare:
All’esito di tale istruttoria, l’Autorità regionale ha provveduto ad annullare in autotutela l’autorizzazione in sanatoria precedentemente rilasciata.
A sua volta, il Comune di Messina, preso atto delle risultanze emerse in sede regionale, ha dapprima avviato il procedimento di annullamento in autotutela della SCIA in sanatoria presentata dal controinteressato e, successivamente, nel corso del giudizio, ha comunicato di averlo concluso, eliminando così anche il titolo edilizio comunale contestato dal ricorrente.
Il TAR ha quindi preso atto del documentato annullamento in autotutela degli atti impugnati e, in ragione del sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, ha dichiarato cessata la materia del contendere.
La sentenza assume però un rilievo ben più significativo della sua definizione formale. In questo caso, infatti, la cessazione della materia del contendere non costituisce l’esito marginale di una vicenda sopravvenuta, ma rappresenta il riconoscimento processuale del risultato sostanziale ottenuto dal ricorrente: il ricorso ha determinato il riesame della pratica edilizia e ha condotto all’eliminazione, in autotutela, sia dell’autorizzazione del Genio Civile sia della SCIA in sanatoria ritenuta lesiva.
La decisione merita quindi attenzione perché:
Il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro – ha accolto parzialmente l’opposizione proposta nei confronti dell’INPS nell’ambito di un giudizio relativo al riconoscimento di una prestazione assistenziale fondata sul requisito sanitario.
La vicenda riguardava un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., instaurato per ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari alla fruizione della prestazione richiesta in sede amministrativa.
A seguito delle conclusioni sfavorevoli formulate dal consulente tecnico nominato nella fase di ATP:
L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Nel corso del giudizio veniva disposta una nuova consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale il CTU:
Il Tribunale ha preliminarmente ribadito che:
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Giudice ha evidenziato che:
La sentenza assume particolare rilievo perché il Tribunale:
Il Giudice ha quindi:
La decisione assume particolare interesse perché:
La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto da un dipendente di Poste Italiane nell’ambito di una controversia relativa all’assegnazione a mansioni ritenute non coerenti con la professionalità maturata nel corso della carriera lavorativa.
La vicenda riguardava un lavoratore che aveva chiesto:
Il Tribunale di Bologna aveva rigettato il ricorso e la decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto legittimo il sistema di fungibilità delle mansioni previsto dalla contrattazione collettiva di Poste Italiane.
Secondo i giudici di merito:
La Suprema Corte ha però ribadito importanti principi in materia di tutela della professionalità del lavoratore.
Secondo la Cassazione:
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
La Cassazione ha inoltre sottolineato che:
Nel caso concreto la Corte ha ritenuto insufficiente l’analisi svolta dalla Corte territoriale, osservando che:
La Suprema Corte ha pertanto:
La decisione assume particolare rilievo perché:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – ha accolto il ricorso proposto dalla proprietaria di un'area edificabile, assistita dall'Avv. Mariagrazia Caruso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Ispica sulla richiesta di procedere alla stipula della convenzione di lottizzazione relativa ad un piano approvato dal Consiglio comunale fin dal 2010.
La controversia trae origine da una vicenda amministrativa durata oltre quindici anni. Dopo l'approvazione del piano di lottizzazione e del relativo schema di convenzione, l'Amministrazione comunale aveva dapprima sospeso illegittimamente il procedimento; tali provvedimenti erano stati definitivamente annullati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, che aveva accertato l'insussistenza di ostacoli giuridici all'attuazione del piano. Nonostante ciò, il Comune aveva continuato a non procedere alla stipula della convenzione urbanistica.
Il TAR ha ribadito un principio di particolare importanza in materia urbanistica: una volta approvati il piano di lottizzazione e lo schema di convenzione, il Comune è tenuto a procedere alla stipula della convenzione, trattandosi di un atto conseguenziale e doveroso, rispetto al quale l'Amministrazione si è già autovincolata con il precedente esercizio del proprio potere discrezionale.
La sentenza richiama il recente orientamento del Consiglio di Stato, precisando che l'Ente locale può rifiutare la stipula solo se adotta un formale provvedimento di revoca o esercita i poteri di autotutela nei casi previsti dalla legge, non essendo sufficiente un comportamento meramente inerte o dilatorio.
Per tali ragioni il TAR ha:
La decisione assume particolare rilievo perché:
Il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso cautelare proposto da un dipendente dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele” di Catania, riconoscendo il diritto all’aspettativa senza assegni per tutta la durata della scuola di specializzazione medica.
La vicenda riguardava un infermiere professionale dipendente del Policlinico universitario che:
L’Azienda sanitaria:
La Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto da alcuni medici specializzandi nell’ambito della controversia relativa al tardivo recepimento delle direttive comunitarie sulla remunerazione della formazione specialistica universitaria.
La vicenda riguardava medici che avevano frequentato scuole di specializzazione tra il 1985 e il 1991 senza percepire la remunerazione prevista dalle direttive comunitarie nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE.
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio:
Il Tribunale di Catania aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile:
La Corte d’Appello di Catania aveva confermato tale impostazione, qualificando la responsabilità dello Stato come illecito extracontrattuale.
La Suprema Corte ha invece ribadito un principio ormai consolidato:
La Cassazione ha inoltre chiarito che:
Secondo la Corte:
La Suprema Corte ha richiamato:
La Cassazione ha pertanto:
La decisione assume particolare rilievo perché:
Il Tribunale di Catania – Prima Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto da un figlio maggiorenne volto ad ottenere il versamento diretto dell’assegno di mantenimento già previsto in sede di separazione e divorzio in favore della madre convivente.
La vicenda riguardava un giovane maggiorenne che:
Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 337 septies c.p.c., il ricorrente chiedeva:
Il Tribunale ha preliminarmente ricordato che:
La decisione richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che:
Nel caso concreto:
Il Tribunale ha pertanto disposto che:
La decisione assume particolare rilievo perché:
Il Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto contro un avviso di addebito INPS relativo a contributi richiesti per la Gestione Separata dei liberi professionisti, dichiarando intervenuta la prescrizione della pretesa contributiva.
La controversia riguardava un avviso di addebito notificato nel 2017 con cui l’INPS richiedeva:
Il ricorrente aveva proposto opposizione deducendo:
L’INPS si era costituito chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la validità della pretesa contributiva.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
Il Giudice del Lavoro ha inoltre richiamato il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui:
Nel caso concreto il Tribunale ha rilevato che:
La sentenza evidenzia inoltre che:
Il Tribunale ha quindi:
La decisione assume particolare rilievo perché:
La Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto nell’ambito di una controversia relativa al rilascio di un immobile locato da un promissario acquirente successivamente decaduto dal proprio titolo.
La vicenda riguardava un appartamento acquistato da una terza acquirente, il quale risultava già concesso in locazione da parte del promissario acquirente che era stato immesso nel possesso dell’immobile in forza di un contratto preliminare di vendita.
Successivamente:
La Corte d’Appello di Catania aveva ritenuto:
La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso chiarendo importanti principi in materia di locazione e disponibilità del bene.
Secondo la Cassazione:
La Corte ha inoltre precisato che:
Richiamando precedenti consolidati, la Cassazione ha ribadito che:
La Suprema Corte ha quindi:
La decisione assume particolare rilievo perché: