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La Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto da alcuni medici specializzandi nell’ambito della controversia relativa al tardivo recepimento delle direttive comunitarie sulla remunerazione della formazione specialistica universitaria.

La vicenda riguardava medici che avevano frequentato scuole di specializzazione tra il 1985 e il 1991 senza percepire la remunerazione prevista dalle direttive comunitarie nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE.

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio:

  • il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
  • il Ministero della Salute;
  • il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
    chiedendo il risarcimento del danno derivante dal tardivo e incompleto recepimento della normativa europea da parte dello Stato italiano.

Il Tribunale di Catania aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile:

  • la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.;
  • con decorrenza dal 1991, anno di entrata in vigore del d.lgs. n. 257/1991.

La Corte d’Appello di Catania aveva confermato tale impostazione, qualificando la responsabilità dello Stato come illecito extracontrattuale.

La Suprema Corte ha invece ribadito un principio ormai consolidato:

  • il diritto al risarcimento dei medici specializzandi per omessa o tardiva attuazione delle direttive comunitarie ha natura di responsabilità contrattuale da inadempimento ex lege dello Stato;
  • ne consegue l’applicazione della prescrizione decennale e non di quella quinquennale prevista per l’illecito aquiliano.

La Cassazione ha inoltre chiarito che:

  • l’inadempimento dello Stato italiano è rimasto perdurante anche dopo il d.lgs. n. 257/1991;
  • la situazione si è protratta fino all’entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999;
  • solo da tale momento gli aventi diritto hanno avuto la ragionevole certezza del definitivo mancato adempimento integrale della normativa comunitaria.

Secondo la Corte:

  • il termine di prescrizione decennale decorre quindi dal 27 ottobre 1999;
  • e non dal 1991 come erroneamente ritenuto dai giudici di merito.

La Suprema Corte ha richiamato:

  • i precedenti delle Sezioni Unite;
  • il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di medici specializzandi;
  • i principi sulla responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione Europea.

La Cassazione ha pertanto:

  • accolto il ricorso;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • rinviato la causa alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione per un nuovo esame della controversia.

La decisione assume particolare rilievo perché:

  • conferma la natura contrattuale della responsabilità dello Stato per tardivo recepimento delle direttive europee;
  • ribadisce l’applicazione della prescrizione decennale;
  • individua nel 27 ottobre 1999 il momento iniziale di decorrenza della prescrizione per le pretese risarcitorie dei medici specializzandi esclusi dalla remunerazione comunitaria così come richiesto dai ricorrenti. scarica la sentenza
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