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STUDI E MONOGRAFIE

La sezione raccoglie studi, monografie e contributi scientifici dell'Avv. Mariagrazia Caruso dedicati alle principali questioni del diritto amministrativo e delle materie di competenza dello Studio. I lavori affrontano temi di particolare interesse teorico e applicativo attraverso l'analisi della normativa, della giurisprudenza e degli orientamenti più significativi della dottrina.

L’intelligenza artificiale è ormai entrata anche nella vita quotidiana.

Sempre più persone utilizzano strumenti come ChatGPT per cercare informazioni, comprendere documenti, scrivere testi o avere una prima spiegazione su questioni che riguardano la propria vita personale e professionale.

Anche quando si tratta di un problema giuridico, può essere naturale pensare di poter chiedere direttamente all’intelligenza artificiale:

L’art. 14 della legge 328/2000 (Progetti individuali per le persone disabili) recita testualmente:

“1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

  1. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
  2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei princìpi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali”.

Il nostro ordinamento individua le persone fisiche e le persone giuridiche come titolari di situazioni giuridiche soggettive, investite di capacità giuridica.

La persona fisica (artt. 1 -10 c.c.) è l’uomo (rectius essere umano) quale destinatario delle regole di condotta approntate dall’ordinamento giuridico, negli aspetti della sua esistenza regolati dal diritto, dotato di personalità giuridica e di uno status, cioè di una sua specifica posizione rispetto ad altri (come cittadino, come madre, come figlio legittimo, etc.).

La persona giuridica (artt. 11-35 c.c.) è un’entità organizzata che si distingue dalle persone fisiche che la compongono, unite da un interesse comune, ed è dotata di una propria volontà.

Le associazioni sono persone giuridiche in quanto centro di imputazione di interessi e di rapporti giuridici.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali il legislatore ha perseguito l'obiettivo della semplificazione amministrativa. L'esperienza applicativa ha tuttavia evidenziato come la liberalizzazione dell'attività edilizia non comporti un affievolimento dei poteri di controllo dell'Amministrazione, ma imponga un più rigoroso esercizio delle funzioni di vigilanza, istruttoria e autotutela. Il presente contributo analizza la disciplina della SCIA edilizia, con particolare attenzione ai limiti dell'accertamento di conformità, ai rapporti tra Comune e Genio Civile, ai poteri di autotutela e alla tutela del proprietario confinante, attraverso l'esame dei principi desumibili dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso.

  1. Introduzione

Il danno morale soggettivo è la più antica voce di danno non patrimoniale derivante dalla tradizione romanistica; costituisce la voce di più facile individuazione ricomprendente il c.d. “pretium doloris”, inteso come transeunte turbamento soggettivo dello stato d’animo della vittima: un dolore, un disagio, una sofferenza psico-fisica che si manifesta come danno-conseguenza all’evento lesivo appunto di natura transitoria destinata ad essere riassorbita in un breve lasso di tempo senza lasciare conseguenze di tipo patologico, così come viene definito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 233/2003. In questo caso si parla di un danno secondario che rende difficoltoso un momento particolare della vita della persona senza comprometterne il prosieguo nei suoi aspetti principali. L’accertamento del danno morale viene comprovato dalla presenza di due elementi, uno oggettivo, il fatto dannoso, il secondo soggettivo, lo stato d’animo negativo conseguente al danno.

Nel nostro ordinamento tradizionalmente la risarcibilità del danno morale era prevista solo se l’evento causa del danno costituiva reato (art. 2059 c.c.); nel 2003 arriva la svolta con le sentenze della Corte di Cassazione (8827-8828) e della Corte Costituzionale n. 233 sopra richiamata ed il danno morale diventa risarcibile, anche se il fatto non costituisce reato, tutte le volte in cui l’evento ha inciso sull’intangibilità degli affetti, la famiglia e sulla libera esplicazione della libertà della persona umana venendo in considerazione quelle forme di danno alla persona per natura diverse dal danno patrimoniale.

Nell’ambito dei giudizi scolastici la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che il sindacato del giudice di legittimità debba fermarsi alla verifica delle regole procedimentali, in quanto oltre tale limite si apre un’area di apprezzamenti di valore non sindacabile poiché spetta esclusivamente al Consiglio di classe giudicare se le lacune di un alunno siano tali da dover essere ritenute molto gravi, al punto da costituire un serio impedimento per la prosecuzione degli studi.

La valutazione espressa dall’Organo scolastico dunque, non è sindacabile se non sotto il profilo di macroscopici errori e vizi estrinseci (T.A.R. Molise, 19 luglio 2006, n. 610) o in presenza di evidenti illogicità (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 18 gennaio 2006, n. 102) o contraddittorietà (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14.1.2004, n. 68)  rispetto ai quali, appunto, non è consentito al Giudice amministrativo di sostituirsi all’organo amministrativo valutatore (T.A.R. Toscana, Sez. I, 16 novembre 2005, n. 6223; in terminis, T.A.R. Toscana, I, 24.5.2007, n. 797, Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2000, n. 213; TAR Sicilia, Palermo, 25 ottobre 1997, n. 1658 e TAR Liguria 14 febbraio 1997, n. 34).

          1. Natura del credito, motivazione del provvedimento e tutela del destinatario dopo Cass. civ., Sez. II, 30 luglio 2024, n. 21119

Il recupero delle spese di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo costituisce un settore peculiare dell'attività della Pubblica Amministrazione, nel quale si intrecciano profili pubblicistici e privatistici. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 21119 del 30 luglio 2024 ha definitivamente chiarito la natura del credito vantato dalla Prefettura nei confronti del proprietario del veicolo, qualificandolo come diritto al rimborso delle somme anticipate e non come sanzione amministrativa accessoria. Rimangono, tuttavia, aperte rilevanti questioni concernenti il contenuto dell'ingiunzione di pagamento, il livello di motivazione richiesto dall'ordinamento e l'effettività della tutela giurisdizionale del destinatario. Il presente contributo analizza l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia, proponendo una lettura sistematica orientata ai principi di trasparenza amministrativa, buon andamento e pieno esercizio del diritto di difesa.

La disciplina concernente il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione per la custodia dei veicoli sequestrati rappresenta uno degli ambiti meno approfonditi del diritto amministrativo contemporaneo. La relativa casistica, pur frequente nella pratica, ha ricevuto per lungo tempo un'attenzione limitata sia da parte della dottrina sia della giurisprudenza, concentratesi prevalentemente sulla fase del sequestro e sulle conseguenze derivanti dalle violazioni del Codice della strada.

In realtà, il procedimento successivo alla custodia presenta autonome problematiche di particolare interesse. Esso coinvolge, infatti, una pluralità di rapporti giuridici distinti: quello tra l'Amministrazione e il custode, avente ad oggetto il pagamento del compenso spettante per il servizio reso; quello tra l'Amministrazione e il proprietario del veicolo, finalizzato al recupero delle somme anticipate; nonché il rapporto tra il destinatario dell'ingiunzione e il giudice ordinario chiamato a verificare la fondatezza della pretesa.

Per molti anni tali rapporti sono stati ricondotti, in modo non sempre coerente, nell'alveo della potestà sanzionatoria amministrativa, con inevitabili incertezze applicative riguardanti il regime della prescrizione, la competenza giurisdizionale e la stessa natura dell'obbligazione gravante sul proprietario del mezzo.

La progressiva elaborazione della giurisprudenza di legittimità ha tuttavia consentito di superare tali incertezze, giungendo ad una ricostruzione oggi sostanzialmente consolidata. Il credito della Prefettura non costituisce una sanzione amministrativa, né rappresenta una conseguenza automatica della violazione del Codice della strada, bensì integra un diritto al rimborso delle somme che l'Amministrazione ha anticipato nell'interesse del proprietario del veicolo.

Se tale approdo interpretativo appare ormai acquisito, altrettanto non può dirsi con riferimento alle modalità attraverso cui tale diritto deve essere esercitato. In particolare, permane aperta la questione concernente il contenuto dell'ingiunzione di pagamento e il grado di motivazione richiesto affinché il destinatario sia posto nelle condizioni di comprendere l'origine, la composizione e la correttezza della pretesa economica avanzata nei suoi confronti.

È proprio su questo profilo che si concentra il presente contributo.

Il termine privacy indica il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della vita privata: the right to be let alone (diritto ad essere lasciato in pace), secondo la formulazione del giurista statunitense Louis Brandeis che nel 1890 fu il primo a formulare una legge sulla riservatezza insieme a Samuel Warren.

La privacy costituisce uno strumento posto a salvaguardia e a tutela della sfera privata del singolo individuo da intendere come la facoltà di impedire che le informazioni riguardanti tale sfera personale siano divulgate in assenza dell’autorizzazione dell’interessato od anche il diritto alla non intromissione nella sfera privata da parte di terzi assicurando, quindi, il controllo su tutte le informazioni e i dati riguardanti la vita privata  e mettendo a disposizione gli strumenti a tutela.

In conformità a costante giurisprudenza (cfr. fra le tante da ultimo Cass. SS.UU. n. 5068 del 15 marzo 2016 e in termini Cass. 23.5.2013 n. 12782; Cass. 5.5.2009 n. 10356; Cass. 18.12.1996 n. 1131; Cass. 20.12.1985 n. 6544) la donazione di una quota indivisa su di un bene facente parte di una più ampia massa comune è da ritenersi di cosa altrui in relazione alle quote che non spettano al donante; solo dopo la divisione ereditaria le quote dei coeredi sono distinguibili mentre prima di tale separazione, il singolo erede, se dispone di un bene rientrante nell’asse ereditario, dispone di una cosa altrui.

Come è noto, infatti, chi riceve in eredità dei beni insieme ad altri eredi, non diventa automaticamente proprietario della sua quota, ma si forma una comunione ereditaria che si scioglierà soltanto in seguito a un atto di divisione. In tale atto un bene potrebbe essere assegnato interamente a uno degli eredi, di conseguenza l’erede che aveva disposto della sua quota ereditaria sul bene assegnato a un altro, ha disposto di un bene che non gli è mai appartenuto.

Recita testualmente l’art. 34 della Costituzione italiana: “La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.

L’istituto della pensione privilegiata era regolato originariamente dall’art. 33 del regio decreto legge 3 marzo 1938 n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41 che conteneva l’Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali a favore di chi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per "ferite o lesioni traumatiche riportate a cagione diretta o immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego".

Ha attenuato il rigore delle richiamate proposizioni, l'articolo 16 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (contenente Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro),  in base al quale: "Nei riguardi degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, e dei loro superstiti, il diritto alla pensione di privilegio si consegue anche quando nell'evento che ha determinato l'inabilità si ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante di servizio".

La cosiddetta legge Pinto (dal nome del suo estensore Michele Pinto) è la legge numero 89 del 24 marzo 2001 che prevede e disciplina il diritto di richiedere un'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo in relazione all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che riconosce ad ogni persona il diritto a vedere la sua causa esaminata e decisa entro un lasso di tempo ragionevole.

"L’equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, integra un credito a contenuto indennitario, non risarcitorio, prescinde da atti o contegni illeciti od illegittimi, deriva dall'oggettivo verificarsi d'inosservanza dell'art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con lesione del diritto della persona alla definizione della causa in un termine ragionevole, in dipendenza dell'inefficienza dell'organizzazione giudiziaria, e, dunque, abbraccia tutte le "violazioni di sistema", ivi incluse quelle riconducibili a scelte legislative che determinino o concorrano a determinare l'eccessivo protrarsi della lite" (Cass. n. 2148 del 2003; Cass. n. 15143 del 2005; Cass. n. 29000 del 2005; Cassazione civile, sez. VI 16/06/2015 n. 12447).

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