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CASI TRATTATI

Il Tribunale di Catania – Prima Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto da un figlio maggiorenne volto ad ottenere il versamento diretto dell’assegno di mantenimento già previsto in sede di separazione e divorzio in favore della madre convivente.

La vicenda riguardava un giovane maggiorenne che:

  • aveva compiuto diciotto anni nel 2021;
  • non era ancora economicamente autosufficiente;
  • risultava impegnato negli studi universitari;
  • aveva cessato la convivenza con la madre trasferendosi in un appartamento acquistato con il sostegno economico del padre.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 337 septies c.p.c., il ricorrente chiedeva:

  • che l’assegno mensile di mantenimento stabilito nella precedente sentenza di divorzio;
  • nonché il 50% delle spese straordinarie, extradidattiche e sportive;
    venissero corrisposti direttamente a lui e non più alla madre.

Il Tribunale ha preliminarmente ricordato che:

  • l’art. 337 septies c.c. prevede che l’assegno disposto in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti venga versato direttamente all’avente diritto, salvo diversa determinazione del giudice;
  • la norma ha profondamente inciso sul tema della legittimazione attiva nelle controversie relative al mantenimento dei figli maggiorenni.

La decisione richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:

  • il diritto del genitore convivente e quello del figlio maggiorenne costituiscono diritti autonomi;
  • fondati su presupposti differenti;
  • e non configurano il medesimo diritto attribuito a soggetti diversi.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato che:

  • la domanda proposta direttamente dal figlio maggiorenne è sufficiente per ottenere il pagamento diretto del contributo di mantenimento;
  • non occorre il consenso dell’altro genitore;
  • la legittimazione del figlio è quantomeno concorrente rispetto a quella del genitore convivente.

Nel caso concreto:

  • né la madre né il padre si erano opposti alla richiesta;
  • il padre, pur formalmente contumace, era comparso personalmente aderendo alla domanda del figlio;
  • risultava pacifico il permanere della non autosufficienza economica del ricorrente.

Il Tribunale ha pertanto disposto che:

  • la quota dell’assegno di mantenimento riferibile al figlio ricorrente;
  • nonché il 50% delle spese straordinarie, extradidattiche e sportive;
    venissero versati direttamente dal padre al figlio maggiorenne anziché alla madre.

La decisione assume particolare rilievo perché:

  • conferma il diritto del figlio maggiorenne non autosufficiente a richiedere direttamente il mantenimento;
  • valorizza l’autonomia soggettiva del figlio rispetto al genitore convivente;
  • chiarisce la portata applicativa dell’art. 337 septies c.c. in materia di mantenimento diretto dei figli maggiorenni. scarica la sentenza

Il Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto contro un avviso di addebito INPS relativo a contributi richiesti per la Gestione Separata dei liberi professionisti, dichiarando intervenuta la prescrizione della pretesa contributiva.

La controversia riguardava un avviso di addebito notificato nel 2017 con cui l’INPS richiedeva:

  • contributi previdenziali;
  • sanzioni;
  • interessi;
    relativi all’annualità 2009 per attività professionale assoggettata a Gestione Separata.

Il ricorrente aveva proposto opposizione deducendo:

  • l’intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali;
  • l’illegittimità della richiesta di pagamento;
  • la tardività degli atti interruttivi notificati dall’INPS.

L’INPS si era costituito chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la validità della pretesa contributiva.

Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:

  • i crediti previdenziali sono soggetti, di regola, alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995;
  • la cartella di pagamento non opposta non produce gli effetti del giudicato propri della sentenza;
  • la mancata opposizione non trasforma il termine prescrizionale da quinquennale a decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.

Il Giudice del Lavoro ha inoltre richiamato il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui:

  • per i contributi dovuti alla Gestione Separata il termine prescrizionale decorre dal momento in cui si realizza il presupposto dell’obbligazione contributiva;
  • tale presupposto coincide con la produzione del reddito professionale;
  • e non con la successiva scadenza dei termini di pagamento.

Nel caso concreto il Tribunale ha rilevato che:

  • il termine prescrizionale risultava decorso già nel giugno 2015;
  • l’avviso bonario notificato successivamente non era idoneo ad interrompere tempestivamente la prescrizione;
  • l’avviso di addebito notificato nel gennaio 2017 era quindi tardivo.

La sentenza evidenzia inoltre che:

  • il ricorrente svolgeva in modo esclusivo e continuativo attività lavorativa dipendente;
  • risultava iscritto ad altra cassa previdenziale professionale;
  • circostanze ritenute rilevanti nel quadro complessivo della vicenda contributiva.

Il Tribunale ha quindi:

  • accolto il ricorso;
  • annullato l’avviso di addebito INPS;
  • condannato l’Istituto al pagamento delle spese processuali.

La decisione assume particolare rilievo perché:

  • ribadisce l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti previdenziali INPS;
  • esclude la trasformazione automatica della prescrizione in decennale per mancata opposizione della cartella;
  • chiarisce il momento iniziale di decorrenza della prescrizione per i contributi dovuti alla Gestione Separata dei liberi professionisti. scarica la sentenza

La Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto nell’ambito di una controversia relativa al rilascio di un immobile locato da un promissario acquirente successivamente decaduto dal proprio titolo.

La vicenda riguardava un appartamento acquistato da una terza acquirente, il quale risultava già concesso in locazione da parte del promissario acquirente che era stato immesso nel possesso dell’immobile in forza di un contratto preliminare di vendita.

Successivamente:

  • il contratto preliminare veniva risolto;
  • l’acquirente definitiva chiedeva il rilascio dell’immobile;
  • veniva instaurato giudizio per contestare l’opponibilità del contratto di locazione stipulato dal promissario acquirente.

La Corte d’Appello di Catania aveva ritenuto:

  • non opponibile la locazione al terzo acquirente;
  • irrilevante il contratto stipulato dal possessore;
  • configurabile il diritto al risarcimento del danno per il mancato godimento dell’immobile.

La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso chiarendo importanti principi in materia di locazione e disponibilità del bene.

Secondo la Cassazione:

  • per assumere la qualità di locatore non è necessario essere proprietario dell’immobile;
  • è sufficiente avere la concreta disponibilità materiale del bene in forza di un titolo non contrario a norme imperative;
  • il rapporto locativo ha natura personale e può essere validamente instaurato anche dal promissario acquirente immesso nel possesso.

La Corte ha inoltre precisato che:

  • la successiva risoluzione del contratto preliminare non travolge automaticamente le locazioni già concluse;
  • trova applicazione l’art. 1606 c.c.;
  • le locazioni aventi data certa restano efficaci nei confronti del terzo acquirente entro i limiti previsti dalla legge.

Richiamando precedenti consolidati, la Cassazione ha ribadito che:

  • il promissario acquirente cui sia stato trasferito il possesso dell’immobile può validamente concederlo in locazione;
  • la sopravvenuta estinzione del suo diritto con effetto retroattivo non elimina automaticamente gli effetti del contratto locativo già perfezionato;
  • la tutela dell’affidamento del conduttore trova fondamento nella disciplina dettata dall’art. 1606 c.c.

La Suprema Corte ha quindi:

  • accolto il secondo motivo di ricorso;
  • rigettato il primo;
  • dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi;
  • cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione.

La decisione assume particolare rilievo perché:

  • chiarisce che la qualità di locatore non presuppone necessariamente la titolarità di un diritto reale sul bene;
  • conferma la validità della locazione stipulata dal promissario acquirente immesso nel possesso;
  • ribadisce la tutela del conduttore anche in caso di successiva risoluzione del preliminare di vendita. scarica la sentenza

Il Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro – ha accolto l’opposizione proposta contro una cartella esattoriale emessa per contributi INPS relativi alla gestione commercianti, dichiarando illegittima l’iscrizione a ruolo per difetto di prova dei presupposti dell’obbligazione contributiva.

La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata per il recupero di:

  • contributi IVS;
  • somme aggiuntive;
  • interessi;
    relativi agli anni dal 2002 al 2008.

L’opponente aveva dedotto:

  • la decadenza dell’INPS dai termini di iscrizione a ruolo previsti dal D.Lgs. n. 46/1999;
  • l’assenza dei presupposti per l’iscrizione contributiva;
  • la violazione dello Statuto del contribuente;
  • il difetto di motivazione della cartella esattoriale.

Il Tribunale ha preliminarmente qualificato l’azione come opposizione a ruolo ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, rilevando che:

  • le contestazioni investivano il merito della pretesa contributiva;
  • l’opponente negava la stessa sussistenza dell’obbligo previdenziale;
  • risultava quindi configurabile una vera opposizione alla pretesa contributiva e non una mera opposizione agli atti esecutivi.

Il Giudice ha inoltre ribadito che:

  • il termine previsto per l’opposizione alla cartella ha natura decadenziale;
  • decorso tale termine restano proponibili soltanto le opposizioni relative a fatti successivi o a vizi propri dell’esecuzione;
  • mentre le contestazioni sul merito della pretesa devono essere proposte entro quaranta giorni dalla notifica della cartella.

Nel merito la sentenza assume particolare rilievo con riferimento all’iscrizione alla gestione commercianti INPS.

Il Tribunale ha richiamato:

  • l’art. 1 della legge n. 613/1966;
  • l’art. 29 della legge n. 160/1975;
  • la disciplina relativa all’obbligo di iscrizione previdenziale per gli esercenti attività commerciali.

Secondo il Giudice:

  • l’obbligo contributivo richiede l’esercizio abituale e prevalente dell’attività commerciale;
  • incombe sull’INPS l’onere di provare i presupposti dell’iscrizione previdenziale;
  • non è sufficiente la mera titolarità di quote sociali o la semplice partecipazione societaria.

Nel caso concreto il Tribunale ha rilevato che:

  • non risultava provato lo svolgimento abituale e prevalente dell’attività commerciale;
  • l’opponente aveva documentato redditi da lavoro dipendente superiori rispetto a quelli derivanti dall’attività societaria;
  • mancava prova concreta della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

La sentenza ha inoltre evidenziato che:

  • l’INPS non aveva assolto all’onere probatorio sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge;
  • il rischio della mancata prova gravava integralmente sull’Istituto previdenziale;
  • l’iscrizione a ruolo risultava quindi illegittima.

Il Tribunale ha pertanto:

  • accolto l’opposizione;
  • annullato la cartella esattoriale;
  • dichiarato illegittima l’iscrizione a ruolo dei contributi richiesti;
  • condannato INPS e concessionario della riscossione al pagamento delle spese di giudizio.

La decisione assume particolare rilievo perché:

  • ribadisce che l’iscrizione alla gestione commercianti non deriva automaticamente dalla qualità di socio;
  • conferma che l’INPS deve provare la partecipazione personale abituale e prevalente all’attività aziendale;
  • chiarisce i limiti dell’obbligazione contributiva nelle società commerciali;
  • rafforza le garanzie difensive del contribuente nelle opposizioni a cartella esattoriale previdenziale. scarica la sentenza

La Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – ha rigettato il ricorso proposto da un’associazione nell’ambito di una controversia relativa alla restituzione di un immobile concesso in comodato gratuito e alle opere realizzate sul fondo durante il rapporto contrattuale.

La vicenda riguardava un terreno concesso in comodato ad un’associazione, che aveva ottenuto il godimento dell’area per finalità associative e vi aveva successivamente realizzato opere e manufatti.

I proprietari del fondo avevano agito in giudizio chiedendo:

  • la risoluzione del contratto di comodato;
  • la restituzione dell’immobile;
  • il risarcimento dei danni;
    deducendo la violazione degli obblighi gravanti sul comodatario.

Il Tribunale di Catania:

  • aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento dell’associazione;
  • aveva disposto il rilascio dell’immobile;
  • aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall’associazione per ottenere un indennizzo in relazione alle opere eseguite sul fondo.

La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la decisione osservando che:

  • il comodato attribuisce un diritto personale di godimento fondato sulla fiducia del comodante;
  • il comodatario non può alterare la destinazione del bene né concederlo a terzi senza consenso;
  • le opere eseguite sul fondo non attribuiscono automaticamente alcun diritto all’indennizzo.

Nel ricorso per cassazione l’associazione sosteneva:

  • di poter invocare l’art. 936 c.c. sulle opere eseguite da terzo su fondo altrui;
  • che la risoluzione del comodato avrebbe dovuto avere efficacia retroattiva;
  • di avere comunque diritto ad un ristoro economico per l’incremento di valore arrecato al fondo.

La Suprema Corte ha però escluso tali argomentazioni, chiarendo importanti principi in materia di comodato e restituzione del bene.

Secondo la Cassazione:

  • il comodato è un contratto essenzialmente gratuito e unilaterale;
  • gli obblighi del comodatario di custodire e restituire il bene non costituiscono prestazioni corrispettive;
  • pertanto la risoluzione del contratto non comporta effetti retroattivi tali da trasformare il comodatario in “terzo” rispetto al proprietario del fondo.

La Corte ha precisato che:

  • l’art. 936 c.c. trova applicazione soltanto quando chi realizza le opere sia effettivamente estraneo al rapporto con il proprietario;
  • il comodatario che opera sul bene nell’ambito del rapporto contrattuale non può essere considerato terzo;
  • dopo la risoluzione del comodato il rapporto resta disciplinato dalle regole restitutorie proprie dello scioglimento contrattuale.

La Cassazione ha inoltre escluso:

  • l’applicabilità dell’azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;
  • osservando che tale rimedio ha natura residuale;
  • e non può essere utilizzato quando il rapporto tra le parti sia regolato da uno specifico titolo contrattuale. scarica la sentenza

La Corte d’Appello di Catania – Prima Sezione Civile – ha accolto parzialmente la domanda proposta da due medici specializzandi nei confronti dello Stato italiano per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di remunerazione della formazione specialistica medica.

La controversia riguardava medici che avevano frequentato corsi di specializzazione negli anni antecedenti al recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE relative alla formazione dei medici specialisti.

Gli attori lamentavano:

  • la mancata percezione della borsa di studio prevista dalla normativa europea;
  • il ritardo dello Stato italiano nell’attuazione delle direttive comunitarie;
  • il conseguente danno patrimoniale subito durante il periodo di specializzazione.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui:

  • il diritto al risarcimento per omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie integra una responsabilità dello Stato per inadempimento di obbligazione ex lege;
  • tale responsabilità ha natura indennitaria ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale;
  • il danno risarcibile non coincide con una diretta applicazione retroattiva della normativa nazionale successivamente emanata, ma con il pregiudizio derivante dal ritardo nell’attuazione delle direttive europee.

La Corte ha inoltre precisato che:

  • le direttive comunitarie non erano self executing;
  • il diritto al risarcimento presupponeva comunque la sussistenza di una violazione sufficientemente grave dello Stato e di un danno causalmente collegato al ritardo nel recepimento.

Con riferimento alla posizione dei singoli medici, la Corte ha distinto:

  • il caso del medico che aveva iniziato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, data di scadenza del termine imposto agli Stati membri per il recepimento della direttiva;
  • da quello del medico che aveva già iniziato il corso anteriormente a tale data.

Secondo il Collegio:

  • solo i medici che avevano iniziato la specializzazione successivamente al 31 dicembre 1982 potevano vantare il diritto al risarcimento;
  • per i corsi già iniziati prima di tale data non poteva configurarsi un inadempimento statale produttivo di responsabilità risarcitoria.

Applicando tali principi:

  • la Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento in favore del dott. Rosario Corallo;
  • ha invece rigettato la domanda proposta dal dott. Paolo Claudio Ravalli, il cui corso di specializzazione era iniziato anteriormente alla scadenza del termine comunitario.

Quanto alla quantificazione del danno, la Corte ha utilizzato:

  • il parametro previsto dall’art. 11 della legge n. 370/1999;
  • liquidando in via equitativa la somma di euro 6.713,93 per ciascun anno di frequenza del corso di specializzazione.

La Corte ha quindi:

  • condannato il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Ministero della Salute, quali articolazioni dello Stato, al pagamento della somma complessiva di euro 26.855,72 oltre interessi legali;
  • escluso la responsabilità delle Università degli Studi di Catania e Messina;
  • compensato integralmente le spese di giudizio in considerazione della complessità e dell’evoluzione giurisprudenziale della materia.

La decisione assume particolare rilievo perché:

  • ribadisce la responsabilità dello Stato per il tardivo recepimento delle direttive europee;
  • chiarisce il momento da cui sorge il diritto risarcitorio dei medici specializzandi;
  • conferma la distinzione tra corsi iniziati prima e dopo il 31 dicembre 1982 ai fini della tutela risarcitoria. scarica la sentenza

Il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro – ha accolto parzialmente l’opposizione proposta nei confronti dell’INPS nell’ambito di un giudizio relativo al riconoscimento di una prestazione assistenziale fondata sul requisito sanitario.

La vicenda riguardava un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., instaurato per ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari alla fruizione della prestazione richiesta in sede amministrativa.

A seguito delle conclusioni sfavorevoli formulate dal consulente tecnico nominato nella fase di ATP:

  • la ricorrente proponeva rituale opposizione;
  • contestando le valutazioni medico-legali espresse nella consulenza tecnica preventiva;
  • chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l’accesso alla prestazione assistenziale.

L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Nel corso del giudizio veniva disposta una nuova consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale il CTU:

  • riteneva sussistente il requisito sanitario richiesto;
  • evidenziando tuttavia che tale situazione era maturata a seguito di un aggravamento successivo rispetto agli accertamenti compiuti nella fase di ATP;
  • individuando il momento di insorgenza del requisito nel settembre 2021.

Il Tribunale ha preliminarmente ribadito che:

  • il ricorso in opposizione era stato proposto tempestivamente nel termine decadenziale previsto dall’art. 445 bis c.p.c.;
  • la fase di opposizione ha natura contenziosa;
  • e resta circoscritta ai motivi di contestazione formulati dalla parte dissenziente rispetto alle conclusioni del consulente nominato nell’ATP.

Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Giudice ha evidenziato che:

  • il procedimento di ATP ha ad oggetto esclusivamente il requisito sanitario;
  • mentre l’opposizione introduce una vera fase di cognizione giudiziale;
  • nell’ambito della quale il giudice può procedere ad una nuova valutazione tecnica delle condizioni dell’interessato.

La sentenza assume particolare rilievo perché il Tribunale:

  • ha riconosciuto la possibilità di accertare il requisito sanitario anche in presenza di aggravamenti sopravvenuti;
  • purché emersi nel corso del giudizio di opposizione;
  • valorizzando il principio di effettività della tutela assistenziale.

Il Giudice ha quindi:

  • accolto il ricorso;
  • dichiarato la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dal settembre 2021;
  • posto a carico dell’INPS le spese della consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione assume particolare interesse perché:

  • chiarisce la natura della fase di opposizione ex art. 445 bis c.p.c.;
  • conferma la possibilità di rivalutazione delle condizioni sanitarie nel corso del giudizio;
  • riconosce rilevanza anche agli aggravamenti sopravvenuti rispetto alla fase di ATP;
  • rafforza la tutela sostanziale del diritto alle prestazioni assistenziali. scarica la sentenza

La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto da un dipendente di Poste Italiane nell’ambito di una controversia relativa all’assegnazione a mansioni ritenute non coerenti con la professionalità maturata nel corso della carriera lavorativa.

La vicenda riguardava un lavoratore che aveva chiesto:

  • l’accertamento del diritto all’inquadramento nel livello “C senior” del contratto collettivo di settore;
  • l’adibizione a mansioni corrispondenti a quelle di telegrafista e sportellista svolte per oltre vent’anni;
  • il risarcimento dei danni da demansionamento.

Il Tribunale di Bologna aveva rigettato il ricorso e la decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto legittimo il sistema di fungibilità delle mansioni previsto dalla contrattazione collettiva di Poste Italiane.

Secondo i giudici di merito:

  • il nuovo sistema introdotto dal contratto collettivo del 1994 consentiva ampia fungibilità tra le mansioni appartenenti alla medesima area professionale;
  • non rilevavano le precedenti qualifiche funzionali del sistema pubblicistico;
  • l’assegnazione a nuove attività rientrava nel legittimo esercizio dello jus variandi datoriale.

La Suprema Corte ha però ribadito importanti principi in materia di tutela della professionalità del lavoratore.

Secondo la Cassazione:

  • anche quando la contrattazione collettiva preveda meccanismi di fungibilità orizzontale delle mansioni;
  • il datore di lavoro non può assegnare il dipendente a compiti che compromettano la professionalità acquisita;
  • occorre verificare concretamente che le nuove mansioni consentano la conservazione e l’accrescimento delle capacità professionali maturate dal lavoratore.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:

  • il corretto esercizio dello jus variandi deve essere valutato non in astratto ma attraverso il confronto concreto tra mansioni precedenti e nuove attività assegnate;
  • la tutela prevista dall’art. 2103 c.c. è finalizzata alla protezione del patrimonio professionale del lavoratore;
  • la professionalità costituisce espressione della dignità personale e della piena realizzazione della persona nel contesto lavorativo.

La Cassazione ha inoltre sottolineato che:

  • la semplice appartenenza delle mansioni alla stessa area contrattuale non basta a legittimare qualsiasi spostamento di attività;
  • il giudice deve verificare se le nuove mansioni siano coerenti con le competenze tecniche e professionali acquisite;
  • deve essere garantita una prospettiva dinamica di valorizzazione del bagaglio di esperienza del lavoratore.

Nel caso concreto la Corte ha ritenuto insufficiente l’analisi svolta dalla Corte territoriale, osservando che:

  • il giudizio si era limitato ad una comparazione astratta delle declaratorie contrattuali;
  • mancava invece una concreta valutazione delle mansioni effettivamente svolte prima e dopo l’esercizio dello jus variandi;
  • non era stata adeguatamente verificata la tutela della professionalità acquisita dal dipendente.

La Suprema Corte ha pertanto:

  • accolto il ricorso;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • rinviato la causa alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame della controversia.

La decisione assume particolare rilievo perché:

  • ribadisce i limiti dello jus variandi datoriale;
  • conferma la centralità della tutela della professionalità del lavoratore;
  • chiarisce che la fungibilità prevista dalla contrattazione collettiva non può tradursi in un indiscriminato svuotamento delle competenze professionali maturate dal dipendente. scarica la sentenza

La Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto in una controversia relativa alla vendita di mobili d’arredo risultati viziati dopo la consegna.

La vicenda riguardava l’acquisto di una camera da letto esposta presso il negozio del venditore. L’acquirente aveva successivamente agito in giudizio chiedendo:

  • la risoluzione del contratto;
  • la restituzione del prezzo versato;
  • il risarcimento dei danni;
    deducendo la presenza di vizi nei mobili acquistati.

Il Tribunale di Catania aveva rigettato la domanda ritenendo:

  • esistenti i vizi;
  • ma facilmente riconoscibili dall’acquirente prima della conclusione del contratto;
  • con conseguente esclusione della garanzia ai sensi dell’art. 1491 c.c.

La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la decisione osservando che:

  • la camera da letto era esposta nel negozio;
  • era visionabile prima dell’acquisto;
  • l’acquirente aveva ottenuto anche un forte sconto sul prezzo di listino.

La Suprema Corte ha però ribadito un importante principio in materia di compravendita:

  • l’esclusione della garanzia per vizi riconoscibili prevista dall’art. 1491 c.c. non opera automaticamente quando la consegna della merce avvenga successivamente alla conclusione del contratto;
  • in tali casi la facile riconoscibilità dei vizi deve essere verificata con riferimento al momento della consegna e non a quello della stipulazione dell’accordo.

Secondo la Cassazione:

  • solo al momento della consegna il compratore può concretamente esaminare lo stato effettivo del bene;
  • la preventiva visione del mobile esposto non basta ad escludere la garanzia per i difetti successivamente riscontrati sul bene consegnato.

La Corte ha inoltre precisato che:

  • l’ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. presuppone la certezza dell’esistenza del documento richiesto;
  • la mancata esibizione può costituire argomento di prova valutabile dal giudice, ma rientra nei suoi poteri discrezionali.

La Cassazione ha quindi:

  • accolto il primo motivo di ricorso;
  • rigettato il secondo;
  • dichiarato assorbito il terzo;
  • cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania per un nuovo esame della controversia.

La decisione assume particolare rilievo perché:

  • rafforza la tutela dell’acquirente nei contratti con consegna differita;
  • chiarisce il momento in cui deve essere valutata la riconoscibilità dei vizi;
  • conferma che la semplice esposizione del bene in negozio non esclude automaticamente la garanzia prevista dagli artt. 1490 e ss. c.c. scarica la sentenza

Il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso cautelare proposto da un dipendente dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele” di Catania, riconoscendo il diritto all’aspettativa senza assegni per tutta la durata della scuola di specializzazione medica.

La vicenda riguardava un infermiere professionale dipendente del Policlinico universitario che:

  • aveva conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia;
  • era stato ammesso alla scuola di specializzazione in “Medicina dello Sport” presso l’Università di Palermo;
  • aveva chiesto il collocamento in aspettativa per motivi di studio per l’intera durata del corso di specializzazione.

L’Azienda sanitaria:

  • aveva inizialmente concesso un’aspettativa limitata ad un anno;
  • aveva poi negato l’aspettativa per l’intera durata della specializzazione;
  • sostenendo che il beneficio previsto dall’art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999 fosse riservato esclusivamente ai medici dipendenti con profilo professionale medico. scarica la sentenza

La Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto da alcuni medici specializzandi nell’ambito della controversia relativa al tardivo recepimento delle direttive comunitarie sulla remunerazione della formazione specialistica universitaria.

La vicenda riguardava medici che avevano frequentato scuole di specializzazione tra il 1985 e il 1991 senza percepire la remunerazione prevista dalle direttive comunitarie nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE.

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio:

  • il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
  • il Ministero della Salute;
  • il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
    chiedendo il risarcimento del danno derivante dal tardivo e incompleto recepimento della normativa europea da parte dello Stato italiano.

Il Tribunale di Catania aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile:

  • la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.;
  • con decorrenza dal 1991, anno di entrata in vigore del d.lgs. n. 257/1991.

La Corte d’Appello di Catania aveva confermato tale impostazione, qualificando la responsabilità dello Stato come illecito extracontrattuale.

La Suprema Corte ha invece ribadito un principio ormai consolidato:

  • il diritto al risarcimento dei medici specializzandi per omessa o tardiva attuazione delle direttive comunitarie ha natura di responsabilità contrattuale da inadempimento ex lege dello Stato;
  • ne consegue l’applicazione della prescrizione decennale e non di quella quinquennale prevista per l’illecito aquiliano.

La Cassazione ha inoltre chiarito che:

  • l’inadempimento dello Stato italiano è rimasto perdurante anche dopo il d.lgs. n. 257/1991;
  • la situazione si è protratta fino all’entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999;
  • solo da tale momento gli aventi diritto hanno avuto la ragionevole certezza del definitivo mancato adempimento integrale della normativa comunitaria.

Secondo la Corte:

  • il termine di prescrizione decennale decorre quindi dal 27 ottobre 1999;
  • e non dal 1991 come erroneamente ritenuto dai giudici di merito.

La Suprema Corte ha richiamato:

  • i precedenti delle Sezioni Unite;
  • il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di medici specializzandi;
  • i principi sulla responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione Europea.

La Cassazione ha pertanto:

  • accolto il ricorso;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • rinviato la causa alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione per un nuovo esame della controversia.

La decisione assume particolare rilievo perché:

  • conferma la natura contrattuale della responsabilità dello Stato per tardivo recepimento delle direttive europee;
  • ribadisce l’applicazione della prescrizione decennale;
  • individua nel 27 ottobre 1999 il momento iniziale di decorrenza della prescrizione per le pretese risarcitorie dei medici specializzandi esclusi dalla remunerazione comunitaria così come richiesto dai ricorrenti. scarica la sentenza

La Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto nell’ambito di una controversia relativa a danni da infiltrazioni tra appartamenti e responsabilità del condominio.

La vicenda riguardava infiltrazioni provenienti da un appartamento sovrastante che avevano danneggiato l’immobile sottostante. Nel giudizio erano stati coinvolti:

  • il nudo proprietario;
  • l’usufruttuaria;
  • i proprietari dell’appartamento danneggiato;
  • il condominio.

La Corte d’Appello di Catania aveva:

  • rigettato la domanda di risarcimento proposta dagli originari attori;
  • confermato la responsabilità dell’appartamento da cui provenivano le infiltrazioni;
  • escluso invece la responsabilità della comproprietaria nuda proprietaria priva della disponibilità materiale dell’immobile.

Con il ricorso per cassazione venivano sollevate varie censure concernenti:

  • l’utilizzabilità della consulenza tecnica svolta nel procedimento cautelare;
  • la responsabilità del condominio;
  • la responsabilità del nudo proprietario;
  • l’omessa ammissione di prova testimoniale.

La Suprema Corte ha ribadito un importante principio processuale:

  • la consulenza tecnica espletata in sede cautelare può essere utilizzata nel successivo giudizio di merito;
  • ciò anche quando il procedimento cautelare abbia perso efficacia per mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito.

In materia di responsabilità da cose in custodia la Cassazione ha inoltre precisato che:

  • risponde ex art. 2051 c.c. il soggetto che abbia il concreto potere di controllo e gestione della cosa;
  • nel rapporto tra usufruttuario e nudo proprietario la custodia compete normalmente all’usufruttuario che abbia la disponibilità materiale dell’immobile;
  • il mero nudo proprietario privo di relazione concreta con il bene non può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla custodia.

La Corte ha però ritenuto fondata la censura relativa alla posizione del condominio, osservando che:

  • la Corte d’Appello aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda concernente i danni derivanti dai frontalini e dal ballatoio del balcone;
  • tale questione era stata ritualmente proposta e riproposta nei gradi di merito;
  • la sentenza impugnata risultava quindi affetta da omessa pronuncia.

La Cassazione ha pertanto:

  • accolto il motivo relativo all’omessa pronuncia;
  • cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione.

La decisione assume particolare rilievo perché:

  • conferma l’utilizzabilità della CTU cautelare nel giudizio ordinario;
  • chiarisce i criteri di imputazione della responsabilità da custodia tra usufruttuario e nudo proprietario;
  • ribadisce l’obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le domande ritualmente formulate dalle parti. scarica la sentenza
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