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Il Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro – ha rigettato il ricorso cautelare proposto da un docente volto ad ottenere la modifica dell'assegnazione delle classi e il riconoscimento della continuità didattica, condividendo le eccezioni e le difese formulate dalla controinteressata, assistita dall'Avv. Mariagrazia Caruso.

Il giudice non entra neppure nel merito della legittimità dell'assegnazione delle classi, perché ritiene assente il requisito essenziale del periculum in mora, osservando che:

  • il ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile;
  • l'interesse degli studenti alla continuità didattica, così come prospettato, non sarebbe stato tutelato dall'adozione del provvedimento richiesto;
  • anzi, a lezioni già iniziate da circa due mesi, una modifica delle assegnazioni avrebbe finito per alterare proprio quella continuità che il ricorrente dichiarava di voler preservare.

Il Tribunale ha ritenuto che l'accoglimento della misura cautelare avrebbe determinato un effetto opposto rispetto a quello perseguito dal ricorrente, compromettendo la continuità didattica degli studenti anziché preservarla.

La decisione assume particolare interesse perché ribadisce che il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere un'anticipazione della decisione di merito in assenza di un concreto e attuale pregiudizio irreparabile, confermando la centralità del requisito del periculum in mora quale presupposto imprescindibile della tutela cautelare.

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