La Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – ha rigettato il ricorso proposto da un’associazione nell’ambito di una controversia relativa alla restituzione di un immobile concesso in comodato gratuito e alle opere realizzate sul fondo durante il rapporto contrattuale.
La vicenda riguardava un terreno concesso in comodato ad un’associazione, che aveva ottenuto il godimento dell’area per finalità associative e vi aveva successivamente realizzato opere e manufatti.
I proprietari del fondo avevano agito in giudizio chiedendo:
- la risoluzione del contratto di comodato;
- la restituzione dell’immobile;
- il risarcimento dei danni;
deducendo la violazione degli obblighi gravanti sul comodatario.
Il Tribunale di Catania:
- aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento dell’associazione;
- aveva disposto il rilascio dell’immobile;
- aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall’associazione per ottenere un indennizzo in relazione alle opere eseguite sul fondo.
La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la decisione osservando che:
- il comodato attribuisce un diritto personale di godimento fondato sulla fiducia del comodante;
- il comodatario non può alterare la destinazione del bene né concederlo a terzi senza consenso;
- le opere eseguite sul fondo non attribuiscono automaticamente alcun diritto all’indennizzo.
Nel ricorso per cassazione l’associazione sosteneva:
- di poter invocare l’art. 936 c.c. sulle opere eseguite da terzo su fondo altrui;
- che la risoluzione del comodato avrebbe dovuto avere efficacia retroattiva;
- di avere comunque diritto ad un ristoro economico per l’incremento di valore arrecato al fondo.
La Suprema Corte ha però escluso tali argomentazioni, chiarendo importanti principi in materia di comodato e restituzione del bene.
Secondo la Cassazione:
- il comodato è un contratto essenzialmente gratuito e unilaterale;
- gli obblighi del comodatario di custodire e restituire il bene non costituiscono prestazioni corrispettive;
- pertanto la risoluzione del contratto non comporta effetti retroattivi tali da trasformare il comodatario in “terzo” rispetto al proprietario del fondo.
La Corte ha precisato che:
- l’art. 936 c.c. trova applicazione soltanto quando chi realizza le opere sia effettivamente estraneo al rapporto con il proprietario;
- il comodatario che opera sul bene nell’ambito del rapporto contrattuale non può essere considerato terzo;
- dopo la risoluzione del comodato il rapporto resta disciplinato dalle regole restitutorie proprie dello scioglimento contrattuale.
La Cassazione ha inoltre escluso:
- l’applicabilità dell’azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;
- osservando che tale rimedio ha natura residuale;
- e non può essere utilizzato quando il rapporto tra le parti sia regolato da uno specifico titolo contrattuale. scarica la sentenza











