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La Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – ha rigettato il ricorso proposto da un’associazione nell’ambito di una controversia relativa alla restituzione di un immobile concesso in comodato gratuito e alle opere realizzate sul fondo durante il rapporto contrattuale.

La vicenda riguardava un terreno concesso in comodato ad un’associazione, che aveva ottenuto il godimento dell’area per finalità associative e vi aveva successivamente realizzato opere e manufatti.

I proprietari del fondo avevano agito in giudizio chiedendo:

  • la risoluzione del contratto di comodato;
  • la restituzione dell’immobile;
  • il risarcimento dei danni;
    deducendo la violazione degli obblighi gravanti sul comodatario.

Il Tribunale di Catania:

  • aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento dell’associazione;
  • aveva disposto il rilascio dell’immobile;
  • aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall’associazione per ottenere un indennizzo in relazione alle opere eseguite sul fondo.

La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la decisione osservando che:

  • il comodato attribuisce un diritto personale di godimento fondato sulla fiducia del comodante;
  • il comodatario non può alterare la destinazione del bene né concederlo a terzi senza consenso;
  • le opere eseguite sul fondo non attribuiscono automaticamente alcun diritto all’indennizzo.

Nel ricorso per cassazione l’associazione sosteneva:

  • di poter invocare l’art. 936 c.c. sulle opere eseguite da terzo su fondo altrui;
  • che la risoluzione del comodato avrebbe dovuto avere efficacia retroattiva;
  • di avere comunque diritto ad un ristoro economico per l’incremento di valore arrecato al fondo.

La Suprema Corte ha però escluso tali argomentazioni, chiarendo importanti principi in materia di comodato e restituzione del bene.

Secondo la Cassazione:

  • il comodato è un contratto essenzialmente gratuito e unilaterale;
  • gli obblighi del comodatario di custodire e restituire il bene non costituiscono prestazioni corrispettive;
  • pertanto la risoluzione del contratto non comporta effetti retroattivi tali da trasformare il comodatario in “terzo” rispetto al proprietario del fondo.

La Corte ha precisato che:

  • l’art. 936 c.c. trova applicazione soltanto quando chi realizza le opere sia effettivamente estraneo al rapporto con il proprietario;
  • il comodatario che opera sul bene nell’ambito del rapporto contrattuale non può essere considerato terzo;
  • dopo la risoluzione del comodato il rapporto resta disciplinato dalle regole restitutorie proprie dello scioglimento contrattuale.

La Cassazione ha inoltre escluso:

  • l’applicabilità dell’azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;
  • osservando che tale rimedio ha natura residuale;
  • e non può essere utilizzato quando il rapporto tra le parti sia regolato da uno specifico titolo contrattuale. scarica la sentenza
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