Chiama
Dove Siamo

CASI TRATTATI

Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – ha accolto il ricorso per ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte d’Appello di Messina emesso ai sensi della legge Pinto in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

La ricorrente aveva dedotto il perdurante inadempimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonostante:

  • il passaggio in giudicato del decreto;
  • la notificazione del titolo esecutivo;
  • la presentazione della documentazione prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001.

Il TAR ha rilevato che:

  • erano decorsi i termini previsti dalla normativa vigente;
  • l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il pagamento;
  • risultavano pertanto integrati tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a.

Con la sentenza il Tribunale:

  • ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni;
  • ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento;
  • ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali. scarica la sentenza

Il Tribunale di Catania – Sezione Decreti Ingiuntivi – ha accolto il ricorso promosso da un ente del Terzo Settore nei confronti dell’ASP di Catania per il pagamento di somme dovute in relazione alle causali indicate nel ricorso monitorio.

Il Giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta dimostrasse l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, sussistendo pertanto i presupposti previsti dagli artt. 633 e ss. c.p.c. per l’emissione del decreto ingiuntivo.

Con il provvedimento il Tribunale ha ingiunto all’ASP di Catania il pagamento della somma di euro 12.500, oltre interessi e spese della procedura monitoria.

La decisione conferma l’utilizzabilità del procedimento monitorio anche nei confronti delle aziende sanitarie pubbliche, ove il credito risulti adeguatamente documentato e immediatamente esigibile.

scarica la sentenza

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto contro il decreto della Corte d’Appello di Catania che aveva dichiarato improponibile la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di un giudizio amministrativo pendente dinanzi al TAR Sicilia.

La Corte territoriale aveva ritenuto ostativa la mancata presentazione dell’istanza di prelievo prevista dall’art. 51 del r.d. n. 642/1907, applicando l’art. 54 del d.l. n. 112/2008.

La Suprema Corte ha invece chiarito che, nel caso concreto, l’istanza di prelievo non avrebbe potuto svolgere alcuna funzione acceleratoria, poiché il decreto di fissazione dell’udienza era già stato notificato prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Secondo la Cassazione, non può quindi essere dichiarata improponibile la domanda di equa riparazione quando la parte non abbia avuto una concreta possibilità di presentare tempestivamente l’istanza di prelievo ai fini dell’accelerazione del giudizio amministrativo.

Accogliendo il ricorso, la Corte ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di euro 15.000, oltre interessi e spese di giudizio, per la durata irragionevole di un processo protrattosi per oltre diciotto anni.

scarica la sentenza

Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – si è pronunciato su un ricorso proposto contro l’esclusione da un concorso pubblico per titoli ed esami per dirigente medico bandito dall’ASP di Catania.

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova pratica ed orale della procedura selettiva.

Nel corso del giudizio, tuttavia, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha disposto la revoca dell’intera procedura concorsuale a seguito della modifica della pianta organica aziendale.

Il TAR ha chiarito che tale sopravvenienza determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., precisando però che non può parlarsi di cessata materia del contendere, poiché l’Amministrazione non ha annullato in autotutela il provvedimento originariamente impugnato di esclusione dalla selezione.

Il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, compensando integralmente le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda e della definizione in rito del giudizio.

scarica la sentenza

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di compensi professionali dell’avvocato nell’ambito del procedimento sommario ex artt. 28 L. n. 794/1942 e 702-bis c.p.c., confermando il rigetto del ricorso proposto dal cliente contro la decisione della Corte d’Appello di Catania.

La controversia riguardava il pagamento dei compensi residui maturati per attività difensiva svolta in un giudizio di lavoro conclusosi favorevolmente in appello, con riconoscimento di somme risarcitorie in favore del cliente.

La Suprema Corte ha affrontato diversi profili processuali e sostanziali di particolare interesse pratico.

In primo luogo, è stato chiarito che, nel procedimento sommario di cognizione, l’omessa indicazione dell’avvertimento previsto dall’art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. non determina automaticamente la nullità dell’intero procedimento. La parte che deduce il vizio deve infatti dimostrare il concreto pregiudizio subito nel proprio diritto di difesa.

La Cassazione ha inoltre ribadito che l’interpretazione del contratto professionale costituisce attività riservata al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo mediante specifica indicazione dei criteri ermeneutici concretamente violati. Non è sufficiente un richiamo generico agli artt. 1362 e ss. c.c.

Particolare rilievo assume anche il passaggio dedicato alla liquidazione dei compensi professionali nel rapporto interno tra avvocato e cliente. La Corte ha precisato che il valore della causa deve essere valutato tenendo conto dell’effettiva attività difensiva svolta e dell’interesse concretamente perseguito dalle parti, secondo i criteri previsti dal D.M. n. 55/2014.

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte conferma dunque l’orientamento rigoroso in tema di specificità dei motivi di ricorso e di concreta lesione del diritto di difesa, oltre a fornire ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei compensi professionali nel contenzioso tra avvocato e cliente.

scarica la sentenza

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto contro il decreto della Corte d’Appello di Messina che aveva rigettato la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di due giudizi amministrativi pendenti dinanzi al TAR Catania.

La Corte territoriale aveva escluso la sussistenza del danno non patrimoniale ritenendo che, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, il ricorrente non avesse più subito alcun pregiudizio derivante dalla durata del processo.

La Suprema Corte ha invece affermato che la sospensione cautelare del provvedimento impugnato costituisce una misura provvisoria e revocabile, che non elimina l’incertezza connessa all’attesa della decisione definitiva di merito.

Secondo la Cassazione, anche in presenza di una tutela cautelare favorevole permane il diritto della parte ad ottenere la definizione del giudizio entro un termine ragionevole, nonché il diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’eccessiva durata del processo, seppure in misura eventualmente ridotta.

La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina per un nuovo esame della domanda di equa riparazione.

scarica la sentenza

Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – si è pronunciato su un ricorso elettorale relativo alle consultazioni amministrative del Comune di Mascalucia, avente ad oggetto la contestata attribuzione di voti di lista e la ripartizione dei seggi consiliari.

Il ricorrente lamentava:

  • la mancata attribuzione di alcuni voti alla lista “Amo Mascalucia”;
  • l’erronea assegnazione di un seggio consiliare;
  • la conseguente mancata proclamazione alla carica di consigliere comunale.

Nel corso del giudizio i controinteressati hanno eccepito, tra l’altro:

  • la mancata prova della concreta incidenza dei voti contestati sul risultato elettorale;
  • l’assenza di un interesse effettivo alla proposizione del ricorso.

Il TAR ha ritenuto fondata proprio l’eccezione relativa alla carenza di interesse, osservando che dalla documentazione prodotta emergeva al massimo la possibile mancata attribuzione di un solo voto di lista utile, numero comunque insufficiente a modificare l’esito della distribuzione dei seggi.

Secondo il Collegio, anche accogliendo la ricostruzione prospettata dal ricorrente, non sarebbe stato possibile raggiungere la “massa critica” di voti necessaria per alterare il risultato elettorale finale.

Per tali ragioni il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, compensando integralmente le spese di lite in considerazione della particolarità delle questioni trattate e dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia.

scarica la sentenza

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul momento di decorrenza del termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. con riferimento alle sentenze formate in modalità digitale nell’ambito del processo civile telematico.

La controversia riguardava un giudizio in materia di compensi professionali nel quale il ricorso per cassazione era stato notificato oltre sei mesi dopo il deposito dell’ordinanza della Corte d’Appello di Catania.

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso tardivo, affermando che, per le sentenze digitali, il termine lungo decorre dal momento in cui il sistema informatico attribuisce al provvedimento il numero identificativo e la data di pubblicazione, rendendolo conoscibile agli interessati.

Secondo la Cassazione:

  • deposito e pubblicazione della sentenza digitale coincidono;
  • assume rilievo il momento dell’inserimento nell’elenco cronologico informatizzato;
  • non rileva invece la successiva annotazione nel registro di repertorio.

La Corte ha inoltre precisato che i principi elaborati per le sentenze cartacee successivamente inserite nel sistema informatico non sono applicabili ai provvedimenti nativamente digitali.

L’ordinanza assume particolare rilievo pratico per avvocati e operatori del diritto, chiarendo definitivamente il dies a quo per il calcolo del termine lungo di impugnazione nel processo telematico.

scarica la sentenza

La Corte di Cassazione ha confermato il decreto della Corte d’Appello di Messina che aveva riconosciuto il diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata di un giudizio amministrativo pendente dinanzi al TAR Sicilia.

Le ricorrenti avevano ottenuto il riconoscimento di euro 10.000 ciascuna a titolo di danno non patrimoniale ai sensi della legge Pinto, in relazione ad un processo iniziato nel 1994 e ancora non definito.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva proposto ricorso sostenendo, tra l’altro, l’improponibilità della domanda per effetto della tardiva presentazione dell’istanza di prelievo.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che:

  • la rituale presentazione dell’istanza di prelievo consente la proponibilità della domanda di equa riparazione anche per il periodo anteriore al deposito della stessa;
  • la liquidazione di euro 750 per ogni anno di ritardo rientra nei parametri normalmente adottati dalla giurisprudenza europea;
  • la quantificazione dell’indennizzo costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza.

La Cassazione ha quindi confermato integralmente il decreto impugnato, condannando il Ministero anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

scarica la sentenza

Il TAR Calabria – Sezione Seconda – ha respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito di una controversia relativa alla rettifica della graduatoria di un concorso scolastico, confermando in sede cautelare la legittimità dell’intervento in autotutela dell’Amministrazione.

La vicenda riguardava la rettifica della graduatoria definitiva di merito operata dall’Ufficio Scolastico Regionale, con conseguente sostituzione della candidata originariamente individuata quale vincitrice mediante inserimento del controinteressato risultato titolare di un punteggio maggiore in ragione del riconoscimento del titolo di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Il Tribunale ha preliminarmente respinto:

  • l’eccezione di difetto di giurisdizione;
  • l’eccezione di incompetenza territoriale,
    ritenendo che la controversia riguardasse l’esercizio di un potere amministrativo di autotutela incidente su posizioni di interesse legittimo.

Nel merito cautelare, il TAR ha osservato che:

  • non risultava contestato il diritto del controinteressato all’attribuzione del punteggio relativo al titolo non inizialmente valutato;
  • la rettifica della graduatoria costituisce esercizio di autotutela doverosa;
  • eventuali vizi procedimentali, compresa la mancata comunicazione di avvio del procedimento, risultano irrilevanti ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

Il TAR Calabria ha quindi respinto l’istanza cautelare, compensando le spese di lite in considerazione della particolarità della vicenda.

scarica la sentenza

La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di responsabilità per danni da infiltrazioni provenienti da immobile sovrastante, con particolare riferimento ai rapporti tra nudo proprietario, usufruttuario e custodia del bene.

La controversia riguardava i danni subiti da un appartamento sito in Mascalucia a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dall’immobile soprastante e dal balcone dell’unità confinante.

La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. grava sul soggetto che abbia il concreto potere di controllo e gestione del bene, indipendentemente dalla titolarità formale del diritto di proprietà.

In particolare, la Cassazione ha evidenziato che:

  • ove l’immobile sia nella disponibilità dell’usufruttuario, quest’ultimo risponde quale custode;
  • il nudo proprietario non può essere chiamato automaticamente a rispondere dei danni derivanti dalla mancata manutenzione ordinaria;
  • ai fini dell’individuazione del responsabile assume rilievo il concreto rapporto con la cosa e non il mero titolo dominicale.

La Corte ha inoltre precisato che il giudice di merito può utilizzare, nel successivo giudizio a cognizione piena, le risultanze della consulenza tecnica svolta nel procedimento cautelare ante causam, trattandosi di elementi istruttori liberamente valutabili.

Per tali ragioni la Cassazione ha accolto uno dei motivi di ricorso, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Catania con rinvio per un nuovo esame della controversia.

scarica la sentenza

La Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell’opponibilità del contratto di locazione stipulato dal promissario acquirente immesso nel possesso dell’immobile in forza di contratto preliminare.

La controversia riguardava un appartamento sito in Catania, successivamente acquistato da una società che aveva agito per ottenere il rilascio dell’immobile e il risarcimento dei danni nei confronti della conduttrice.

La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui:

  • per assumere la qualità di locatore non è necessario essere proprietario dell’immobile;
  • è sufficiente avere la disponibilità materiale del bene in forza di un titolo non contrario a norme imperative;
  • anche il promissario acquirente immesso nel possesso può validamente concedere il bene in locazione.

La Cassazione ha inoltre chiarito che l’eventuale successiva risoluzione del contratto preliminare non travolge automaticamente le locazioni già stipulate dal promissario acquirente, le quali restano efficaci nei limiti previsti dall’art. 1606 c.c., purché munite di data certa e non concluse in frode.

Per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Catania e rinviando la causa per un nuovo esame.

scarica la sentenza

Corte Suprema Cassazione Presidenza Consiglio dei ministri European Court of Human Rights Ministero della Giustizia Ordini degli Avvocati di Catania Consiglio nazionale Forense
Studio Legale Avvocato Caruso - P.Iva 03245870872 - Via Dalmazia, 57 Catania - Privacy - Cookie - Aggiorna le tue preferenze di tracciamento