Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l’appello proposto contro la sentenza del TAR Catania relativa ad una richiesta di risarcimento del danno da ritardo nella conclusione di un procedimento urbanistico per la realizzazione di un centro commerciale nel Comune di Piazza Armerina.
Il Collegio ha ritenuto determinante il comportamento dell’interessato, evidenziando la mancata impugnazione degli atti ritenuti lesivi e i ritardi nella produzione della documentazione richiesta durante l’istruttoria amministrativa.
La sentenza richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 3/2011, secondo cui il danno evitabile mediante l’ordinaria diligenza e l’utilizzo degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento non può essere risarcito.











