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La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto avverso il decreto della Corte d’Appello di Messina in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo.

La Suprema Corte ha chiarito che, qualora l’istanza di prelievo venga presentata prima della proposizione della domanda di equa riparazione, il danno da ritardo deve essere indennizzato anche per il periodo anteriore al deposito dell’istanza stessa.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva limitato il computo dell’indennizzo al periodo successivo al 25 giugno 2008, escludendo gli anni precedenti per la mancata tempestiva presentazione dell’istanza di prelievo. La Cassazione ha invece ritenuto erronea tale interpretazione, riconoscendo l’intero periodo di ritardo maturato nel giudizio amministrativo pendente dinanzi al TAR Sicilia – Sezione di Catania.

La decisione ha quindi condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’equa riparazione in favore del ricorrente, rideterminando l’indennizzo sulla base di un ritardo complessivo di oltre undici anni.

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