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CASI TRATTATI

Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – ha accolto il ricorso proposto contro il provvedimento con cui il CO.RE.CO. di Catania aveva annullato una deliberazione del Comune di San Giovanni La Punta relativa alla concessione di contributi per attività sportive.

La controversia riguardava una delibera comunale del 1996 con cui era stato disposto l’impegno di spesa per contributi destinati alla promozione delle attività sportive sul territorio comunale.

Nel corso del procedimento di controllo:

  • il CO.RE.CO. aveva richiesto chiarimenti al Comune;
  • l’ente locale aveva risposto nei termini;
  • successivamente l’organo di controllo aveva disposto l’annullamento della deliberazione.

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso osservando che:

  • i termini previsti dalla legge regionale per l’esercizio del controllo hanno natura perentoria;
  • l’organo di controllo può richiedere chiarimenti una sola volta;
  • una volta ricevuti i chiarimenti, il CO.RE.CO. deve concludere definitivamente il procedimento entro il termine di legge.

Secondo il Tribunale:

  • la successiva audizione del Sindaco non era idonea a interrompere o prorogare il termine per il controllo;
  • ai fini della tempestività rileva la data di ricezione della comunicazione dell’atto da parte dell’ente locale;
  • il superamento del termine comporta l’acquisto di efficacia della deliberazione comunale per silentium.

Il TAR ha inoltre richiamato:

  • i principi elaborati dalla Corte Costituzionale;
  • l’esigenza di evitare situazioni di incertezza sull’efficacia degli atti degli enti locali;
  • il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di controlli regionali.

Per tali ragioni il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, mentre la domanda risarcitoria è stata rigettata per difetto dei presupposti necessari.

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Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – si è pronunciato su un ricorso proposto per ottenere l’accesso agli atti relativi ad interventi edilizi asseritamente abusivi eseguiti su un immobile confinante nel Comune di Catania.

Il ricorrente aveva richiesto:

  • copia dei titoli edilizi e dei provvedimenti autorizzativi relativi all’immobile del controinteressato;
  • copia del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale;
    lamentando il silenzio dell’Amministrazione sulle istanze di accesso presentate ai sensi della legge n. 241/1990.

Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato:

  • l’avvenuta trasmissione di una notizia di reato alla Procura della Repubblica;
  • l’inesistenza di titoli edilizi relativi alle opere contestate.

Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che:

  • l’Amministrazione aveva successivamente fornito riscontro all’istanza;
  • la documentazione richiesta risultava in parte coperta da segreto istruttorio;
  • per gli ulteriori atti era stata dichiarata l’inesistenza di provvedimenti autorizzativi.

Il Tribunale ha tuttavia condannato il Comune di Catania al pagamento delle spese processuali, osservando che il riscontro amministrativo era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale.

La sentenza conferma il principio secondo cui il comportamento tardivo della Pubblica Amministrazione può giustificare la condanna alle spese anche in caso di sopravvenuta improcedibilità del giudizio.

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello proposto da un dipendente regionale contro il diniego di riconoscimento dell’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.

La controversia riguardava il rigetto disposto dall’Assessorato regionale competente sulla base del parere espresso dal Comitato Pensioni Privilegiate, nonostante la Commissione Medica Ospedaliera avesse riconosciuto la dipendenza delle infermità dalle condizioni di servizio svolte dal dipendente.

Secondo il CGARS:

  • il parere del Comitato tecnico, pur obbligatorio, deve rispettare i principi di ragionevolezza, coerenza e completezza istruttoria;
  • l’Amministrazione non può recepire acriticamente valutazioni tecniche illogiche o contraddittorie;
  • il giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera deve essere adeguatamente considerato nell’ambito del procedimento amministrativo.

Il Consiglio ha evidenziato numerosi profili di contraddittorietà nel parere negativo reso dal Comitato Pensioni Privilegiate, rilevando in particolare:

  • il mancato esame di successive integrazioni istruttorie richieste dallo stesso Comitato;
  • l’omessa valutazione della documentazione relativa alle concrete condizioni lavorative del dipendente;
  • il difetto di motivazione rispetto alle conclusioni medico-legali già espresse dalla C.M.O.

La sentenza ribadisce inoltre che l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione può essere sindacato dal giudice amministrativo anche in presenza di valutazioni tecnico-discrezionali.

Per tali ragioni il CGARS ha accolto l’appello, annullando il decreto assessoriale di diniego e condannando l’Amministrazione regionale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

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Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – ha accolto il ricorso proposto contro il bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Catania per l’anno accademico 2011/2012, nella parte in cui non prevedeva la redistribuzione dei posti riservati agli studenti extracomunitari rimasti vacanti.

La controversia riguardava il corso di laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, per il quale il bando prevedeva posti riservati a studenti extracomunitari non integralmente utilizzati.

La ricorrente, collocata al 140° posto in graduatoria, sosteneva che:

  • i posti rimasti vacanti avrebbero dovuto essere assegnati agli studenti comunitari utilmente collocati;
  • la mancata redistribuzione violasse i principi costituzionali sul diritto allo studio e sull’accesso all’istruzione universitaria.

Il TAR ha accolto tale impostazione richiamando:

  • l’art. 34 della Costituzione;
  • il principio di massima utilizzazione dei posti disponibili;
  • l’orientamento giurisprudenziale favorevole allo scorrimento delle graduatorie in presenza di posti non utilizzati dagli studenti extracomunitari.

Secondo il Tribunale:

  • il diritto allo studio deve prevalere su interpretazioni formalistiche del numero programmato;
  • le limitazioni all’accesso universitario devono essere interpretate restrittivamente;
  • i posti rimasti inutilizzati non possono restare vacanti ove vi siano candidati comunitari utilmente collocati in graduatoria.

La sentenza affronta inoltre il rapporto tra normativa nazionale e principi del diritto europeo, richiamando:

  • il principio di concorrenza;
  • il libero mercato;
  • il dovere del giudice nazionale di disapplicare norme interne incompatibili con il diritto dell’Unione Europea.

Accertato che l’assegnazione dei posti vacanti avrebbe consentito l’immatricolazione della ricorrente, il TAR ha annullato gli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione, condannando l’Università di Catania al pagamento delle spese processuali.

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l’appello proposto dal CO.RE.CO. – Sezione Provinciale di Ragusa – confermando la sentenza del TAR Catania che aveva annullato il provvedimento di controllo relativo alla deliberazione della Provincia Regionale di Ragusa concernente la nuova dotazione organica del personale.

La controversia traeva origine dall’annullamento disposto dall’organo regionale di controllo nei confronti della delibera provinciale recante norme di prima applicazione della nuova organizzazione amministrativa dell’ente.

Il TAR aveva accolto il ricorso rilevando la tardività dell’intervento del CO.RE.CO., osservando che il procedimento di controllo si era concluso oltre il termine perentorio previsto dalla normativa regionale.

Il CGARS ha condiviso integralmente tale impostazione, precisando che:

  • il termine di venti giorni previsto per il controllo decorre dal ricevimento dei chiarimenti richiesti all’ente locale;
  • il procedimento si considera concluso soltanto con la completa comunicazione dell’atto di annullamento;
  • il superamento anche di un solo giorno del termine perentorio determina l’illegittimità del controllo esercitato.

Il Consiglio ha inoltre ritenuto non provata la ricostruzione difensiva dell’organo regionale di controllo relativa alla presunta mancata ricezione del telefax inviato dalla Provincia con i chiarimenti richiesti, valorizzando la documentazione protocollata prodotta in giudizio.

La decisione ribadisce così il principio secondo cui i termini previsti nei procedimenti di controllo sugli enti locali hanno natura rigorosamente perentoria, a tutela della certezza dell’azione amministrativa e dell’autonomia degli enti territoriali.

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello proposto da un militare avverso il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia depressiva insorta dopo missioni operative all’estero.

La vicenda riguardava un Caporal Maggiore dell’Esercito che aveva partecipato a missioni militari in Bosnia e Kosovo, in contesti caratterizzati da eventi stressanti e condizioni operative particolarmente gravose.

L’Amministrazione della Difesa aveva negato il riconoscimento della causa di servizio aderendo ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, secondo cui la patologia avrebbe avuto natura prevalentemente soggettiva e costituzionale.

Il CGARS ha invece ritenuto fondate le censure del ricorrente, osservando che:

  • il Comitato non aveva adeguatamente considerato la documentazione medica specialistica prodotta dall’interessato;
  • le missioni operative all’estero avevano esposto il militare a condizioni di forte stress psico-fisico;
  • la patologia risultava assente al momento dell’arruolamento;
  • gli eventi di servizio avevano avuto quantomeno efficacia concausale determinante nell’insorgenza della malattia.

Particolare rilievo assume il principio affermato dal Consiglio secondo cui anche patologie a componente predisponente possono essere riconosciute dipendenti da causa di servizio quando eventi lavorativi stressanti abbiano inciso in modo efficiente e determinante sull’equilibrio neuro-psichico del soggetto.

La decisione ha quindi annullato il diniego ministeriale, accogliendo integralmente l’appello del militare e compensando le spese di giudizio in considerazione della particolarità della controversia.

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Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – si è pronunciato su un ricorso proposto contro il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni emesso nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato.

Il provvedimento impugnato era stato adottato dal Prefetto di Catania a seguito di una condanna penale riportata dal ricorrente per fatti commessi durante il servizio, con contestuale obbligo di cessione delle armi detenute.

Nel corso del giudizio il ricorrente ha dedotto:

  • il difetto di motivazione del provvedimento interdittivo;
  • l’assenza dei presupposti previsti dagli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S.;
  • la contraddittorietà del divieto rispetto alla successiva riammissione in servizio e alla restituzione dell’arma d’ordinanza.

Successivamente alla proposizione del ricorso, tuttavia, il Prefetto ha disposto la revoca del divieto di detenzione armi in considerazione della riammissione in servizio del ricorrente e della rivalutazione favorevole operata dalla Questura di Catania.

Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, precisando che:

  • non ricorrevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere;
  • la revoca del provvedimento era infatti fondata su fatti sopravvenuti e non sul riconoscimento dell’illegittimità originaria dell’atto impugnato;
  • il ricorrente non aveva coltivato alcuna domanda risarcitoria autonoma.

Il Tribunale ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, rilevando la peculiarità della vicenda e l’intervenuta modifica della situazione amministrativa del ricorrente nel corso del giudizio.

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l’appello proposto dal CO.RE.CO. – Sezione Provinciale di Ragusa – confermando la sentenza del TAR Catania che aveva annullato un provvedimento di controllo relativo alla dotazione organica della Provincia Regionale di Ragusa.

La controversia riguardava una deliberazione provinciale concernente la nuova dotazione organica del personale e le relative norme di prima applicazione, successivamente annullata dall’organo regionale di controllo per presunti vizi di legittimità.

Il TAR aveva ritenuto illegittimo l’intervento del CO.RE.CO. per violazione del termine perentorio previsto dalla normativa regionale sul controllo degli enti locali, decisione poi integralmente confermata dal CGARS.

Secondo il Consiglio:

  • il termine di venti giorni previsto per l’esercizio del controllo riguarda non soltanto l’adozione del provvedimento;
  • ma anche la sua completa comunicazione all’ente controllato;
  • la comunicazione tardiva della motivazione comporta l’illegittimità dell’intero procedimento di controllo.

Il CGARS ha inoltre osservato che:

  • l’invio dei chiarimenti da parte della Provincia risultava documentalmente provato attraverso gli atti protocollati dell’Amministrazione;
  • l’asserita mancata ricezione del telefax da parte del CO.RE.CO. non risultava adeguatamente dimostrata;
  • la ricostruzione prospettata dall’organo di controllo non era suffragata da elementi probatori idonei.

La decisione conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i termini previsti nei procedimenti di controllo sugli enti locali hanno natura perentoria e costituiscono presidio di certezza dell’azione amministrativa e di tutela dell’autonomia degli enti territoriali.

Il Consiglio ha quindi respinto l’appello del CO.RE.CO., confermando integralmente la sentenza del TAR.

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto parzialmente il ricorso per ottemperanza promosso da un ex dipendente regionale per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza in materia di equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.

La controversia riguardava il mancato pagamento, da parte della Regione Siciliana, delle somme riconosciute in favore del ricorrente a seguito dell’annullamento del diniego relativo al riconoscimento dell’equo indennizzo.

Nel corso del giudizio di ottemperanza l’Amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di equo indennizzo e interessi, determinando la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale profilo.

Il CGARS ha tuttavia rilevato la persistente inerzia della Regione con riferimento:

  • al pagamento delle spese processuali liquidate nel precedente giudizio;
  • alla completa esecuzione del giudicato amministrativo.

Per tali ragioni il Consiglio:

  • ha ordinato alla Regione Siciliana di completare immediatamente l’esecuzione del giudicato;
  • ha accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114 c.p.a.;
  • ha fissato una somma pari a euro 100 per ogni settimana di ulteriore ritardo nell’adempimento.

La sentenza assume particolare rilievo perché conferma l’applicabilità delle astreintes nei giudizi di ottemperanza contro la Pubblica Amministrazione in caso di persistente ritardo nell’esecuzione del giudicato.

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Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – si è pronunciato su una domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del Comune di Ispica in relazione al mancato rilascio di titoli edilizi successivamente interessati dall’entrata in vigore del Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa.

La ricorrente sosteneva che l’illegittimo diniego opposto dal Comune ad una richiesta di piano di lottizzazione avesse determinato la perdita definitiva della possibilità edificatoria delle aree, a causa della successiva approvazione del Piano Paesaggistico regionale.

Il TAR ha ricostruito il lungo contenzioso urbanistico evidenziando che:

  • precedenti provvedimenti comunali erano già stati annullati con sentenza del medesimo Tribunale;
  • il nuovo giudizio riguardava esclusivamente il preteso danno derivante dalla sopravvenuta inedificabilità delle aree.

Nel merito il Collegio ha rigettato il ricorso, osservando che:

  • non risultava provato l’effettivo azzeramento della vocazione edificatoria dei terreni;
  • il certificato di destinazione urbanistica prodotto dalla ricorrente non dimostrava un divieto assoluto di edificazione;
  • mancava adeguata documentazione tecnica e cartografica idonea a dimostrare l’incidenza concreta del Piano Paesaggistico sulle aree interessate.

La sentenza afferma un principio di particolare rilievo in materia di responsabilità della Pubblica Amministrazione, chiarendo che:

  • l’illegittimità del provvedimento amministrativo non è da sola sufficiente a fondare il diritto al risarcimento;
  • il danneggiato deve fornire prova rigorosa del danno concretamente subito e del nesso causale con l’atto illegittimo.

Il TAR ha inoltre precisato che il Piano Paesaggistico costituisce un atto amministrativo generale e non una fonte normativa, con la conseguenza che la parte interessata ha l’onere di produrre integralmente gli elaborati e la documentazione tecnica necessari a dimostrare l’effettiva incidenza del vincolo sulle aree oggetto di causa.

Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite.

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si è pronunciato in materia di controllo sugli atti degli enti locali, confermando l’annullamento disposto dal TAR Catania nei confronti di un provvedimento adottato dal CO.RE.CO. della Provincia di Ragusa.

La controversia riguardava una deliberazione della Provincia Regionale di Ragusa relativa alla nuova dotazione organica del personale e alle norme di prima applicazione, successivamente annullata dall’organo regionale di controllo per presunti vizi di legittimità.

Il TAR aveva accolto il ricorso della Provincia rilevando la tardività dell’intervento del CO.RE.CO., decisione poi confermata in appello dal CGARS.

Il Consiglio ha ribadito il principio secondo cui:

  • il termine perentorio previsto dalla normativa sul controllo degli enti locali riguarda non solo l’adozione del provvedimento di annullamento;
  • ma anche la comunicazione integrale dell’atto, comprensiva della motivazione.

Nel caso concreto il CGARS ha evidenziato che:

  • la motivazione del provvedimento di annullamento era stata comunicata soltanto diversi mesi dopo il dispositivo;
  • ciò comportava la violazione del termine perentorio previsto dalla legge regionale;
  • la motivazione stessa doveva ritenersi elaborata tardivamente.

La decisione richiama inoltre l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui il rispetto dei termini nei procedimenti di controllo costituisce garanzia essenziale dell’autonomia degli enti locali e della certezza dell’azione amministrativa.

Per tali ragioni il CGARS ha respinto l’appello principale del CO.RE.CO., confermando integralmente la sentenza del TAR Catania.

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello proposto contro la sentenza del TAR Catania relativa alla sospensione dell’attuazione di un piano di lottizzazione approvato dal Comune di Ispica.

La vicenda riguardava un piano di lottizzazione già approvato dal Consiglio comunale, rispetto al quale il Comune aveva successivamente disposto plurime sospensioni del procedimento facendo riferimento:

  • alla revisione del PRG;
  • all’applicazione di misure di salvaguardia urbanistica;
  • alla necessità di acquisire il parere paesaggistico della Soprintendenza.

Il CGARS ha ribadito che, una volta approvato il piano di lottizzazione, il privato matura una posizione giuridica qualificata che non può essere compressa da sopravvenienze urbanistiche o paesaggistiche intervenute successivamente, salvo il legittimo esercizio del potere di autotutela.

Secondo il Collegio:

  • le misure di salvaguardia non possono incidere su piani di lottizzazione già efficacemente approvati;
  • la successiva revisione del PRG non può paralizzare procedimenti ormai perfezionati;
  • la convenzione di lottizzazione costituisce un atto negoziale attuativo di un diritto già sorto in capo al privato.

Particolare rilievo assume inoltre il principio affermato dal CGARS secondo cui eventuali sopravvenienze normative o vincoli paesaggistici intervenuti dopo l’approvazione del piano non possono incidere retroattivamente sul diritto già maturato dal lottizzante.

La sentenza ha quindi annullato anche l’ulteriore provvedimento comunale che subordinava la stipula della convenzione di lottizzazione all’acquisizione del parere della Soprintendenza, condannando il Comune di Ispica al pagamento delle spese processuali.

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