Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – ha accolto il ricorso proposto contro il provvedimento con cui il CO.RE.CO. di Catania aveva annullato una deliberazione del Comune di San Giovanni La Punta relativa alla concessione di contributi per attività sportive.
La controversia riguardava una delibera comunale del 1996 con cui era stato disposto l’impegno di spesa per contributi destinati alla promozione delle attività sportive sul territorio comunale.
Nel corso del procedimento di controllo:
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso osservando che:
Secondo il Tribunale:
Il TAR ha inoltre richiamato:
Per tali ragioni il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, mentre la domanda risarcitoria è stata rigettata per difetto dei presupposti necessari.
Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – si è pronunciato su un ricorso proposto per ottenere l’accesso agli atti relativi ad interventi edilizi asseritamente abusivi eseguiti su un immobile confinante nel Comune di Catania.
Il ricorrente aveva richiesto:
Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato:
Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che:
Il Tribunale ha tuttavia condannato il Comune di Catania al pagamento delle spese processuali, osservando che il riscontro amministrativo era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale.
La sentenza conferma il principio secondo cui il comportamento tardivo della Pubblica Amministrazione può giustificare la condanna alle spese anche in caso di sopravvenuta improcedibilità del giudizio.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello proposto da un dipendente regionale contro il diniego di riconoscimento dell’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.
La controversia riguardava il rigetto disposto dall’Assessorato regionale competente sulla base del parere espresso dal Comitato Pensioni Privilegiate, nonostante la Commissione Medica Ospedaliera avesse riconosciuto la dipendenza delle infermità dalle condizioni di servizio svolte dal dipendente.
Secondo il CGARS:
Il Consiglio ha evidenziato numerosi profili di contraddittorietà nel parere negativo reso dal Comitato Pensioni Privilegiate, rilevando in particolare:
La sentenza ribadisce inoltre che l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione può essere sindacato dal giudice amministrativo anche in presenza di valutazioni tecnico-discrezionali.
Per tali ragioni il CGARS ha accolto l’appello, annullando il decreto assessoriale di diniego e condannando l’Amministrazione regionale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – ha accolto il ricorso proposto contro il bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Catania per l’anno accademico 2011/2012, nella parte in cui non prevedeva la redistribuzione dei posti riservati agli studenti extracomunitari rimasti vacanti.
La controversia riguardava il corso di laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, per il quale il bando prevedeva posti riservati a studenti extracomunitari non integralmente utilizzati.
La ricorrente, collocata al 140° posto in graduatoria, sosteneva che:
Il TAR ha accolto tale impostazione richiamando:
Secondo il Tribunale:
La sentenza affronta inoltre il rapporto tra normativa nazionale e principi del diritto europeo, richiamando:
Accertato che l’assegnazione dei posti vacanti avrebbe consentito l’immatricolazione della ricorrente, il TAR ha annullato gli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione, condannando l’Università di Catania al pagamento delle spese processuali.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l’appello proposto dal CO.RE.CO. – Sezione Provinciale di Ragusa – confermando la sentenza del TAR Catania che aveva annullato il provvedimento di controllo relativo alla deliberazione della Provincia Regionale di Ragusa concernente la nuova dotazione organica del personale.
La controversia traeva origine dall’annullamento disposto dall’organo regionale di controllo nei confronti della delibera provinciale recante norme di prima applicazione della nuova organizzazione amministrativa dell’ente.
Il TAR aveva accolto il ricorso rilevando la tardività dell’intervento del CO.RE.CO., osservando che il procedimento di controllo si era concluso oltre il termine perentorio previsto dalla normativa regionale.
Il CGARS ha condiviso integralmente tale impostazione, precisando che:
Il Consiglio ha inoltre ritenuto non provata la ricostruzione difensiva dell’organo regionale di controllo relativa alla presunta mancata ricezione del telefax inviato dalla Provincia con i chiarimenti richiesti, valorizzando la documentazione protocollata prodotta in giudizio.
La decisione ribadisce così il principio secondo cui i termini previsti nei procedimenti di controllo sugli enti locali hanno natura rigorosamente perentoria, a tutela della certezza dell’azione amministrativa e dell’autonomia degli enti territoriali.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello proposto da un militare avverso il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia depressiva insorta dopo missioni operative all’estero.
La vicenda riguardava un Caporal Maggiore dell’Esercito che aveva partecipato a missioni militari in Bosnia e Kosovo, in contesti caratterizzati da eventi stressanti e condizioni operative particolarmente gravose.
L’Amministrazione della Difesa aveva negato il riconoscimento della causa di servizio aderendo ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, secondo cui la patologia avrebbe avuto natura prevalentemente soggettiva e costituzionale.
Il CGARS ha invece ritenuto fondate le censure del ricorrente, osservando che:
Particolare rilievo assume il principio affermato dal Consiglio secondo cui anche patologie a componente predisponente possono essere riconosciute dipendenti da causa di servizio quando eventi lavorativi stressanti abbiano inciso in modo efficiente e determinante sull’equilibrio neuro-psichico del soggetto.
La decisione ha quindi annullato il diniego ministeriale, accogliendo integralmente l’appello del militare e compensando le spese di giudizio in considerazione della particolarità della controversia.
Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – si è pronunciato su un ricorso proposto contro il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni emesso nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato.
Il provvedimento impugnato era stato adottato dal Prefetto di Catania a seguito di una condanna penale riportata dal ricorrente per fatti commessi durante il servizio, con contestuale obbligo di cessione delle armi detenute.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha dedotto:
Successivamente alla proposizione del ricorso, tuttavia, il Prefetto ha disposto la revoca del divieto di detenzione armi in considerazione della riammissione in servizio del ricorrente e della rivalutazione favorevole operata dalla Questura di Catania.
Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, precisando che:
Il Tribunale ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, rilevando la peculiarità della vicenda e l’intervenuta modifica della situazione amministrativa del ricorrente nel corso del giudizio.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l’appello proposto dal CO.RE.CO. – Sezione Provinciale di Ragusa – confermando la sentenza del TAR Catania che aveva annullato un provvedimento di controllo relativo alla dotazione organica della Provincia Regionale di Ragusa.
La controversia riguardava una deliberazione provinciale concernente la nuova dotazione organica del personale e le relative norme di prima applicazione, successivamente annullata dall’organo regionale di controllo per presunti vizi di legittimità.
Il TAR aveva ritenuto illegittimo l’intervento del CO.RE.CO. per violazione del termine perentorio previsto dalla normativa regionale sul controllo degli enti locali, decisione poi integralmente confermata dal CGARS.
Secondo il Consiglio:
Il CGARS ha inoltre osservato che:
La decisione conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i termini previsti nei procedimenti di controllo sugli enti locali hanno natura perentoria e costituiscono presidio di certezza dell’azione amministrativa e di tutela dell’autonomia degli enti territoriali.
Il Consiglio ha quindi respinto l’appello del CO.RE.CO., confermando integralmente la sentenza del TAR.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto parzialmente il ricorso per ottemperanza promosso da un ex dipendente regionale per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza in materia di equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.
La controversia riguardava il mancato pagamento, da parte della Regione Siciliana, delle somme riconosciute in favore del ricorrente a seguito dell’annullamento del diniego relativo al riconoscimento dell’equo indennizzo.
Nel corso del giudizio di ottemperanza l’Amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di equo indennizzo e interessi, determinando la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale profilo.
Il CGARS ha tuttavia rilevato la persistente inerzia della Regione con riferimento:
Per tali ragioni il Consiglio:
La sentenza assume particolare rilievo perché conferma l’applicabilità delle astreintes nei giudizi di ottemperanza contro la Pubblica Amministrazione in caso di persistente ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – si è pronunciato su una domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del Comune di Ispica in relazione al mancato rilascio di titoli edilizi successivamente interessati dall’entrata in vigore del Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa.
La ricorrente sosteneva che l’illegittimo diniego opposto dal Comune ad una richiesta di piano di lottizzazione avesse determinato la perdita definitiva della possibilità edificatoria delle aree, a causa della successiva approvazione del Piano Paesaggistico regionale.
Il TAR ha ricostruito il lungo contenzioso urbanistico evidenziando che:
Nel merito il Collegio ha rigettato il ricorso, osservando che:
La sentenza afferma un principio di particolare rilievo in materia di responsabilità della Pubblica Amministrazione, chiarendo che:
Il TAR ha inoltre precisato che il Piano Paesaggistico costituisce un atto amministrativo generale e non una fonte normativa, con la conseguenza che la parte interessata ha l’onere di produrre integralmente gli elaborati e la documentazione tecnica necessari a dimostrare l’effettiva incidenza del vincolo sulle aree oggetto di causa.
Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si è pronunciato in materia di controllo sugli atti degli enti locali, confermando l’annullamento disposto dal TAR Catania nei confronti di un provvedimento adottato dal CO.RE.CO. della Provincia di Ragusa.
La controversia riguardava una deliberazione della Provincia Regionale di Ragusa relativa alla nuova dotazione organica del personale e alle norme di prima applicazione, successivamente annullata dall’organo regionale di controllo per presunti vizi di legittimità.
Il TAR aveva accolto il ricorso della Provincia rilevando la tardività dell’intervento del CO.RE.CO., decisione poi confermata in appello dal CGARS.
Il Consiglio ha ribadito il principio secondo cui:
Nel caso concreto il CGARS ha evidenziato che:
La decisione richiama inoltre l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui il rispetto dei termini nei procedimenti di controllo costituisce garanzia essenziale dell’autonomia degli enti locali e della certezza dell’azione amministrativa.
Per tali ragioni il CGARS ha respinto l’appello principale del CO.RE.CO., confermando integralmente la sentenza del TAR Catania.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello proposto contro la sentenza del TAR Catania relativa alla sospensione dell’attuazione di un piano di lottizzazione approvato dal Comune di Ispica.
La vicenda riguardava un piano di lottizzazione già approvato dal Consiglio comunale, rispetto al quale il Comune aveva successivamente disposto plurime sospensioni del procedimento facendo riferimento:
Il CGARS ha ribadito che, una volta approvato il piano di lottizzazione, il privato matura una posizione giuridica qualificata che non può essere compressa da sopravvenienze urbanistiche o paesaggistiche intervenute successivamente, salvo il legittimo esercizio del potere di autotutela.
Secondo il Collegio:
Particolare rilievo assume inoltre il principio affermato dal CGARS secondo cui eventuali sopravvenienze normative o vincoli paesaggistici intervenuti dopo l’approvazione del piano non possono incidere retroattivamente sul diritto già maturato dal lottizzante.
La sentenza ha quindi annullato anche l’ulteriore provvedimento comunale che subordinava la stipula della convenzione di lottizzazione all’acquisizione del parere della Soprintendenza, condannando il Comune di Ispica al pagamento delle spese processuali.