Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto parzialmente il ricorso per ottemperanza promosso da un ex dipendente regionale per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza in materia di equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.
La controversia riguardava il mancato pagamento, da parte della Regione Siciliana, delle somme riconosciute in favore del ricorrente a seguito dell’annullamento del diniego relativo al riconoscimento dell’equo indennizzo.
Nel corso del giudizio di ottemperanza l’Amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di equo indennizzo e interessi, determinando la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale profilo.
Il CGARS ha tuttavia rilevato la persistente inerzia della Regione con riferimento:
- al pagamento delle spese processuali liquidate nel precedente giudizio;
- alla completa esecuzione del giudicato amministrativo.
Per tali ragioni il Consiglio:
- ha ordinato alla Regione Siciliana di completare immediatamente l’esecuzione del giudicato;
- ha accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114 c.p.a.;
- ha fissato una somma pari a euro 100 per ogni settimana di ulteriore ritardo nell’adempimento.
La sentenza assume particolare rilievo perché conferma l’applicabilità delle astreintes nei giudizi di ottemperanza contro la Pubblica Amministrazione in caso di persistente ritardo nell’esecuzione del giudicato.











