Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l’appello proposto dal CO.RE.CO. – Sezione Provinciale di Ragusa – confermando la sentenza del TAR Catania che aveva annullato il provvedimento di controllo relativo alla deliberazione della Provincia Regionale di Ragusa concernente la nuova dotazione organica del personale.
La controversia traeva origine dall’annullamento disposto dall’organo regionale di controllo nei confronti della delibera provinciale recante norme di prima applicazione della nuova organizzazione amministrativa dell’ente.
Il TAR aveva accolto il ricorso rilevando la tardività dell’intervento del CO.RE.CO., osservando che il procedimento di controllo si era concluso oltre il termine perentorio previsto dalla normativa regionale.
Il CGARS ha condiviso integralmente tale impostazione, precisando che:
- il termine di venti giorni previsto per il controllo decorre dal ricevimento dei chiarimenti richiesti all’ente locale;
- il procedimento si considera concluso soltanto con la completa comunicazione dell’atto di annullamento;
- il superamento anche di un solo giorno del termine perentorio determina l’illegittimità del controllo esercitato.
Il Consiglio ha inoltre ritenuto non provata la ricostruzione difensiva dell’organo regionale di controllo relativa alla presunta mancata ricezione del telefax inviato dalla Provincia con i chiarimenti richiesti, valorizzando la documentazione protocollata prodotta in giudizio.
La decisione ribadisce così il principio secondo cui i termini previsti nei procedimenti di controllo sugli enti locali hanno natura rigorosamente perentoria, a tutela della certezza dell’azione amministrativa e dell’autonomia degli enti territoriali.











