La Corte d’Appello di Catania – Prima Sezione Civile – ha accolto parzialmente la domanda proposta da due medici specializzandi nei confronti dello Stato italiano per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di remunerazione della formazione specialistica medica.
La controversia riguardava medici che avevano frequentato corsi di specializzazione negli anni antecedenti al recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE relative alla formazione dei medici specialisti.
Gli attori lamentavano:
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui:
La Corte ha inoltre precisato che:
Con riferimento alla posizione dei singoli medici, la Corte ha distinto:
Secondo il Collegio:
Applicando tali principi:
Quanto alla quantificazione del danno, la Corte ha utilizzato:
La Corte ha quindi:
La decisione assume particolare rilievo perché:
La Corte d’Appello di Catania – Prima Sezione Civile – pronunciando in sede di rinvio dopo cassazione, ha rigettato la richiesta di ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale avanzata nell’ambito di una controversia di responsabilità sanitaria relativa ad un intervento di by-pass gastrico eseguito senza valido consenso informato.
La vicenda riguardava una paziente che:
Nel precedente giudizio:
La Suprema Corte aveva ribadito importanti principi in tema di danno non patrimoniale:
In sede di rinvio, la Corte d’Appello ha esaminato:
La Corte ha confermato:
Secondo il Collegio:
Nel caso concreto la Corte ha ritenuto insufficienti:
È stato inoltre valorizzato il fatto che:
La Corte d’Appello ha quindi:
La decisione assume rilievo perché:
Il Consiglio di Stato – Sezione Seconda – ha respinto l’appello proposto da una società lottizzante contro la sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato improcedibili alcuni ricorsi relativi a ordinanze di demolizione emesse dal Comune di Civitella in Val di Chiana nell’ambito di un piano di lottizzazione.
La controversia riguardava opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito del piano di lottizzazione “I Pioppi”, risultate traslate rispetto al progetto originariamente approvato.
La società appellante sosteneva che:
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente ribadito un principio consolidato in materia edilizia:
Nel merito il Collegio ha ritenuto decisivo il contenuto dell’accordo procedimentale sottoscritto tra le parti nel 2015, con cui:
Secondo il Consiglio di Stato:
La sentenza chiarisce inoltre che:
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto integralmente l’appello, confermando la decisione del TAR Toscana.
La Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto in una controversia relativa alla vendita di mobili d’arredo risultati viziati dopo la consegna.
La vicenda riguardava l’acquisto di una camera da letto esposta presso il negozio del venditore. L’acquirente aveva successivamente agito in giudizio chiedendo:
Il Tribunale di Catania aveva rigettato la domanda ritenendo:
La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la decisione osservando che:
La Suprema Corte ha però ribadito un importante principio in materia di compravendita:
Secondo la Cassazione:
La Corte ha inoltre precisato che:
La Cassazione ha quindi:
La decisione assume particolare rilievo perché:
La Corte d’Appello di Catania – Seconda Sezione Civile – pronunciando in sede di rinvio dopo cassazione, ha accolto parzialmente l’appello proposto in una controversia relativa alla vendita di mobili d’arredo risultati viziati dopo la consegna.
La vicenda riguardava un contratto verbale di acquisto di una stanza da letto concluso nel dicembre 2001. Dopo la consegna dei mobili, l’acquirente aveva riscontrato numerosi difetti e aveva agito in giudizio chiedendo:
Nel precedente giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza della Corte territoriale rilevando un’erronea applicazione dell’art. 1491 c.c. in tema di esclusione della garanzia per vizi riconoscibili.
La Suprema Corte aveva infatti affermato il principio secondo cui:
In sede di rinvio, la Corte d’Appello ha ritenuto provati:
La Corte ha escluso che potessero assumere rilievo:
È stato inoltre precisato che:
La Corte ha quindi:
La decisione assume particolare rilievo in materia di compravendita e garanzia per vizi poiché:
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva per ricorso straordinario al Presidente della Regione, ha accolto il ricorso proposto contro alcuni provvedimenti del Comune di Piazza Armerina relativi ad opere edilizie ritenute abusive.
La controversia riguardava:
Secondo la ricorrente:
Il CGARS ha preliminarmente ribadito un principio importante in materia edilizia:
Nel merito il Consiglio ha distinto le diverse opere contestate.
In particolare:
Quanto all’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, il CGARS ha osservato che:
Il Consiglio ha quindi:
La decisione assume rilievo perché:
La Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto nell’ambito di una controversia relativa a danni da infiltrazioni tra appartamenti e responsabilità del condominio.
La vicenda riguardava infiltrazioni provenienti da un appartamento sovrastante che avevano danneggiato l’immobile sottostante. Nel giudizio erano stati coinvolti:
La Corte d’Appello di Catania aveva:
Con il ricorso per cassazione venivano sollevate varie censure concernenti:
La Suprema Corte ha ribadito un importante principio processuale:
In materia di responsabilità da cose in custodia la Cassazione ha inoltre precisato che:
La Corte ha però ritenuto fondata la censura relativa alla posizione del condominio, osservando che:
La Cassazione ha pertanto:
La decisione assume particolare rilievo perché:
La Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto in una controversia relativa a responsabilità sanitaria conseguente ad un intervento chirurgico di by-pass digiunale eseguito contestualmente ad altro intervento programmato di isterectomia.
La Corte d’Appello di Catania aveva:
Nel ricorso per cassazione venivano dedotte numerose censure riguardanti:
La Cassazione ha accolto il motivo relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale, evidenziando che:
La Corte ha richiamato i più recenti principi giurisprudenziali secondo cui:
Secondo la Cassazione:
La Corte d’Appello di Catania – Sezione Lavoro – ha accolto l’appello proposto da un dipendente della Provincia Regionale di Catania riconoscendo il diritto al risarcimento del danno da demansionamento professionale.
La controversia riguardava un lavoratore assunto con qualifica di operatore e successivamente risultato vincitore di concorso per il profilo di assistente di ragioneria, il quale lamentava:
In primo grado il Tribunale aveva rigettato integralmente il ricorso ritenendo applicabile il principio dell’equivalenza formale delle mansioni nel pubblico impiego.
La Corte d’Appello ha invece precisato che:
Dall’istruttoria è emerso che:
La Corte ha quindi riconosciuto:
Quanto alla quantificazione del danno, la Corte ha ritenuto equo parametrarlo:
La Corte d’Appello ha pertanto condannato la Provincia Regionale di Catania al risarcimento del danno da demansionamento, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. scarica la sentenza
La Corte d’Appello di Catania – Seconda Sezione Civile – ha accolto parzialmente l’appello proposto da un privato nei confronti della società S.IDR.A. S.p.A. in una controversia relativa ad opposizione a precetto per il pagamento di spese giudiziali.
La vicenda traeva origine dalla notificazione di un precetto con cui la società intimava il pagamento di somme liquidate a titolo di spese processuali da una precedente sentenza del Tribunale di Catania.
L’opponente sosteneva però di essere a sua volta creditore della società in forza di precedenti sentenze passate in giudicato e chiedeva:
In primo grado il Tribunale di Catania:
La Corte d’Appello ha invece ritenuto fondato il motivo di gravame relativo alla compensazione, richiamando il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui:
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha osservato che:
La Corte ha quindi effettuato:
All’esito dei conteggi è stato accertato che:
La Corte d’Appello ha pertanto:
La decisione assume rilievo perché:
Il Consiglio di Stato – Sezione Sesta – ha accolto un ricorso per regolamento di competenza proposto nell’ambito di una controversia relativa alla graduatoria di un concorso riservato al personale docente di religione cattolica della diocesi di Caltagirone.
La vicenda trae origine dal ricorso promosso da una docente innanzi al TAR Lazio contro la graduatoria finale del concorso, nella parte in cui era stata collocata al 42° posto.
Le controinteressate hanno proposto regolamento di competenza sostenendo che:
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso osservando che:
Il Collegio ha quindi dichiarato:
La decisione assume interesse in materia di processo amministrativo poiché:
Il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro – ha accolto parzialmente il ricorso per decreto ingiuntivo promosso da una lavoratrice nei confronti di una società operante nel settore farmaceutico per il pagamento di retribuzioni non corrisposte.
La ricorrente aveva richiesto:
Il Giudice del lavoro ha ritenuto sussistenti i presupposti monitori previsti dall’art. 633 c.p.c. limitatamente alle somme risultanti direttamente dalle buste paga relative ai mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022.
In particolare il Tribunale ha evidenziato che
Per tali ragioni il Tribunale di Catania ha ingiunto alla società resistente il pagamento della somma complessiva di euro 3.517,60 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.