Chiama
Dove Siamo

CASI TRATTATI

La Corte d’Appello di Catania – Prima Sezione Civile – ha accolto parzialmente la domanda proposta da due medici specializzandi nei confronti dello Stato italiano per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di remunerazione della formazione specialistica medica.

La controversia riguardava medici che avevano frequentato corsi di specializzazione negli anni antecedenti al recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE relative alla formazione dei medici specialisti.

Gli attori lamentavano:

  • la mancata percezione della borsa di studio prevista dalla normativa europea;
  • il ritardo dello Stato italiano nell’attuazione delle direttive comunitarie;
  • il conseguente danno patrimoniale subito durante il periodo di specializzazione.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui:

  • il diritto al risarcimento per omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie integra una responsabilità dello Stato per inadempimento di obbligazione ex lege;
  • tale responsabilità ha natura indennitaria ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale;
  • il danno risarcibile non coincide con una diretta applicazione retroattiva della normativa nazionale successivamente emanata, ma con il pregiudizio derivante dal ritardo nell’attuazione delle direttive europee.

La Corte ha inoltre precisato che:

  • le direttive comunitarie non erano self executing;
  • il diritto al risarcimento presupponeva comunque la sussistenza di una violazione sufficientemente grave dello Stato e di un danno causalmente collegato al ritardo nel recepimento.

Con riferimento alla posizione dei singoli medici, la Corte ha distinto:

  • il caso del medico che aveva iniziato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, data di scadenza del termine imposto agli Stati membri per il recepimento della direttiva;
  • da quello del medico che aveva già iniziato il corso anteriormente a tale data.

Secondo il Collegio:

  • solo i medici che avevano iniziato la specializzazione successivamente al 31 dicembre 1982 potevano vantare il diritto al risarcimento;
  • per i corsi già iniziati prima di tale data non poteva configurarsi un inadempimento statale produttivo di responsabilità risarcitoria.

Applicando tali principi:

  • la Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento in favore del dott. Rosario Corallo;
  • ha invece rigettato la domanda proposta dal dott. Paolo Claudio Ravalli, il cui corso di specializzazione era iniziato anteriormente alla scadenza del termine comunitario.

Quanto alla quantificazione del danno, la Corte ha utilizzato:

  • il parametro previsto dall’art. 11 della legge n. 370/1999;
  • liquidando in via equitativa la somma di euro 6.713,93 per ciascun anno di frequenza del corso di specializzazione.

La Corte ha quindi:

  • condannato il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Ministero della Salute, quali articolazioni dello Stato, al pagamento della somma complessiva di euro 26.855,72 oltre interessi legali;
  • escluso la responsabilità delle Università degli Studi di Catania e Messina;
  • compensato integralmente le spese di giudizio in considerazione della complessità e dell’evoluzione giurisprudenziale della materia.

La decisione assume particolare rilievo perché:

  • ribadisce la responsabilità dello Stato per il tardivo recepimento delle direttive europee;
  • chiarisce il momento da cui sorge il diritto risarcitorio dei medici specializzandi;
  • conferma la distinzione tra corsi iniziati prima e dopo il 31 dicembre 1982 ai fini della tutela risarcitoria. scarica la sentenza

La Corte d’Appello di Catania – Prima Sezione Civile – pronunciando in sede di rinvio dopo cassazione, ha rigettato la richiesta di ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale avanzata nell’ambito di una controversia di responsabilità sanitaria relativa ad un intervento di by-pass gastrico eseguito senza valido consenso informato.

La vicenda riguardava una paziente che:

  • si era sottoposta ad un intervento chirurgico di by-pass gastrico;
  • sosteneva di non avere prestato un consenso consapevole all’operazione;
  • aveva successivamente subito ulteriori complicazioni e un nuovo intervento chirurgico per la rimozione del by-pass.

Nel precedente giudizio:

  • il Tribunale aveva rigettato integralmente la domanda;
  • la Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto un danno biologico permanente del 4% e le invalidità temporanee, liquidando il risarcimento in euro 16.284,25;
  • la Corte di Cassazione aveva poi cassato la sentenza limitatamente alla mancata specifica valutazione del danno morale e dinamico-relazionale.

La Suprema Corte aveva ribadito importanti principi in tema di danno non patrimoniale:

  • il giudice deve valutare tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’illecito;
  • occorre distinguere tra danno biologico, sofferenza morale interiore e compromissione dinamico-relazionale;
  • va evitata ogni duplicazione risarcitoria, ma senza trascurare gli ulteriori profili concretamente allegati e provati dal danneggiato.

In sede di rinvio, la Corte d’Appello ha esaminato:

  • la consulenza tecnica medico-legale;
  • le allegazioni della parte attrice;
  • la prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado.

La Corte ha confermato:

  • l’esistenza del danno biologico permanente nella misura del 4%;
  • la correttezza della liquidazione già effettuata mediante applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano;
  • l’inclusione, nel danno biologico liquidato, della componente ordinaria di sofferenza morale normalmente connessa alla lesione.

Secondo il Collegio:

  • per ottenere un’autonoma liquidazione del danno morale è necessario allegare e provare specifiche sofferenze ulteriori rispetto a quelle già comprese nella liquidazione tabellare;
  • non esiste alcun automatismo che comporti il riconoscimento di una separata voce di danno morale in ogni caso di lesione personale.

Nel caso concreto la Corte ha ritenuto insufficienti:

  • le allegazioni relative ad un generico turbamento psicologico;
  • i riferimenti alle difficoltà economiche e familiari conseguenti ai ricoveri;
  • le deduzioni concernenti la mortificazione personale e l’aggravamento dello stato di salute.

È stato inoltre valorizzato il fatto che:

  • la paziente, poco tempo dopo l’intervento contestato, si fosse volontariamente sottoposta ad altro intervento bariatrico ancora più invasivo;
  • tale circostanza appariva incompatibile con la dedotta esistenza di un grave e persistente trauma psicologico derivante dal primo intervento.

La Corte d’Appello ha quindi:

  • rigettato la richiesta di ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale;
  • confermato il precedente risarcimento già liquidato;
  • compensato parzialmente le spese dei vari gradi di giudizio in ragione dell’esito complessivo della controversia.

La decisione assume rilievo perché:

  • ribadisce i criteri distintivi tra danno biologico e danno morale;
  • conferma la centralità dell’onere di allegazione e prova del concreto pregiudizio ulteriore;
  • evidenzia il ruolo delle tabelle milanesi nella liquidazione uniforme del danno non patrimoniale. scarica la sentenza

Il Consiglio di Stato – Sezione Seconda – ha respinto l’appello proposto da una società lottizzante contro la sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato improcedibili alcuni ricorsi relativi a ordinanze di demolizione emesse dal Comune di Civitella in Val di Chiana nell’ambito di un piano di lottizzazione.

La controversia riguardava opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito del piano di lottizzazione “I Pioppi”, risultate traslate rispetto al progetto originariamente approvato.

La società appellante sosteneva che:

  • la successiva sottoscrizione di un accordo procedimentale con il Comune non avesse determinato improcedibilità dei ricorsi;
  • il TAR avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere;
  • il Comune avrebbe comunque dovuto essere condannato alle spese per soccombenza virtuale.

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente ribadito un principio consolidato in materia edilizia:

  • la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non determina la caducazione automatica dell’ordine di demolizione;
  • essa produce soltanto una temporanea sospensione degli effetti dell’ingiunzione fino alla definizione della domanda di sanatoria.

Nel merito il Collegio ha ritenuto decisivo il contenuto dell’accordo procedimentale sottoscritto tra le parti nel 2015, con cui:

  • erano stati assunti reciproci impegni per il completamento dell’intervento urbanistico;
  • erano state previste modifiche progettuali, proroghe e opere integrative;
  • le parti avevano espressamente rinunciato ad avanzare ulteriori pretese giudiziali relative ai contenziosi pendenti.

Secondo il Consiglio di Stato:

  • tale accordo aveva natura sostanzialmente transattiva;
  • la rinuncia ai giudizi in corso integrava una manifestazione univoca di sopravvenuto difetto di interesse;
  • pertanto correttamente il TAR aveva dichiarato l’improcedibilità dei ricorsi.

La sentenza chiarisce inoltre che:

  • l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere;
  • un accordo transattivo fondato su reciproche concessioni non implica necessariamente il pieno soddisfacimento della pretesa originaria della parte ricorrente.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto integralmente l’appello, confermando la decisione del TAR Toscana.

scarica la sentenza

La Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto in una controversia relativa alla vendita di mobili d’arredo risultati viziati dopo la consegna.

La vicenda riguardava l’acquisto di una camera da letto esposta presso il negozio del venditore. L’acquirente aveva successivamente agito in giudizio chiedendo:

  • la risoluzione del contratto;
  • la restituzione del prezzo versato;
  • il risarcimento dei danni;
    deducendo la presenza di vizi nei mobili acquistati.

Il Tribunale di Catania aveva rigettato la domanda ritenendo:

  • esistenti i vizi;
  • ma facilmente riconoscibili dall’acquirente prima della conclusione del contratto;
  • con conseguente esclusione della garanzia ai sensi dell’art. 1491 c.c.

La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la decisione osservando che:

  • la camera da letto era esposta nel negozio;
  • era visionabile prima dell’acquisto;
  • l’acquirente aveva ottenuto anche un forte sconto sul prezzo di listino.

La Suprema Corte ha però ribadito un importante principio in materia di compravendita:

  • l’esclusione della garanzia per vizi riconoscibili prevista dall’art. 1491 c.c. non opera automaticamente quando la consegna della merce avvenga successivamente alla conclusione del contratto;
  • in tali casi la facile riconoscibilità dei vizi deve essere verificata con riferimento al momento della consegna e non a quello della stipulazione dell’accordo.

Secondo la Cassazione:

  • solo al momento della consegna il compratore può concretamente esaminare lo stato effettivo del bene;
  • la preventiva visione del mobile esposto non basta ad escludere la garanzia per i difetti successivamente riscontrati sul bene consegnato.

La Corte ha inoltre precisato che:

  • l’ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. presuppone la certezza dell’esistenza del documento richiesto;
  • la mancata esibizione può costituire argomento di prova valutabile dal giudice, ma rientra nei suoi poteri discrezionali.

La Cassazione ha quindi:

  • accolto il primo motivo di ricorso;
  • rigettato il secondo;
  • dichiarato assorbito il terzo;
  • cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania per un nuovo esame della controversia.

La decisione assume particolare rilievo perché:

  • rafforza la tutela dell’acquirente nei contratti con consegna differita;
  • chiarisce il momento in cui deve essere valutata la riconoscibilità dei vizi;
  • conferma che la semplice esposizione del bene in negozio non esclude automaticamente la garanzia prevista dagli artt. 1490 e ss. c.c. scarica la sentenza

La Corte d’Appello di Catania – Seconda Sezione Civile – pronunciando in sede di rinvio dopo cassazione, ha accolto parzialmente l’appello proposto in una controversia relativa alla vendita di mobili d’arredo risultati viziati dopo la consegna.

La vicenda riguardava un contratto verbale di acquisto di una stanza da letto concluso nel dicembre 2001. Dopo la consegna dei mobili, l’acquirente aveva riscontrato numerosi difetti e aveva agito in giudizio chiedendo:

  • la risoluzione del contratto;
  • la restituzione delle somme versate;
  • il risarcimento dei danni.

Nel precedente giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza della Corte territoriale rilevando un’erronea applicazione dell’art. 1491 c.c. in tema di esclusione della garanzia per vizi riconoscibili.

La Suprema Corte aveva infatti affermato il principio secondo cui:

  • quando la consegna della merce avviene successivamente alla conclusione del contratto;
  • la facile riconoscibilità dei vizi deve essere valutata con riferimento al momento della consegna e non a quello della conclusione dell’accordo;
  • solo al momento della consegna l’acquirente può concretamente verificare lo stato del bene acquistato.

In sede di rinvio, la Corte d’Appello ha ritenuto provati:

  • i vizi dei mobili;
  • l’operatività della garanzia prevista dagli artt. 1490 e ss. c.c.;
  • il diritto dell’acquirente alla risoluzione del contratto ex art. 1492 c.c.

La Corte ha escluso che potessero assumere rilievo:

  • la preventiva visione dei mobili presso l’esercizio commerciale;
  • lo sconto applicato sul prezzo;
  • il breve intervallo temporale tra conclusione del contratto e consegna;
    poiché tali circostanze non eliminavano il diritto alla garanzia per i vizi concretamente riscontrati dopo la consegna.

È stato inoltre precisato che:

  • la merce era stata ricevuta solo successivamente alla conclusione del contratto;
  • pertanto solo in quel momento l’acquirente aveva potuto verificare l’effettivo stato dei beni acquistati.

La Corte ha quindi:

  • dichiarato risolto il contratto di vendita;
  • condannato i venditori alla restituzione dell’acconto versato;
  • disposto la condanna alle spese processuali dei vari gradi di giudizio, comprese quelle del giudizio di cassazione e dell’accertamento tecnico preventivo.

La decisione assume particolare rilievo in materia di compravendita e garanzia per vizi poiché:

  • chiarisce il momento in cui deve essere valutata la riconoscibilità dei difetti della cosa venduta;
  • rafforza la tutela dell’acquirente nei casi di consegna successiva alla conclusione del contratto;
  • ribadisce l’operatività della garanzia anche in presenza di visione preventiva del bene esposto. scarica la sentenza

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva per ricorso straordinario al Presidente della Regione, ha accolto il ricorso proposto contro alcuni provvedimenti del Comune di Piazza Armerina relativi ad opere edilizie ritenute abusive.

La controversia riguardava:

  • un diniego di sanatoria edilizia;
  • un’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione;
  • la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una porzione dell’immobile.

Secondo la ricorrente:

  • alcune opere avrebbero richiesto soltanto interventi assentibili ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001;
  • altre opere erano già esistenti o non avevano determinato mutamenti urbanisticamente rilevanti;
  • il Comune aveva illegittimamente disposto l’acquisizione senza adeguata istruttoria.

Il CGARS ha preliminarmente ribadito un principio importante in materia edilizia:

  • il termine di 90 giorni previsto dopo l’ingiunzione di demolizione per la richiesta di sanatoria deve considerarsi ordinatorio e non perentorio;
  • pertanto l’istanza di sanatoria può essere presentata fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Nel merito il Consiglio ha distinto le diverse opere contestate.

In particolare:

  • è stata ritenuta legittima la contestazione relativa alla trasformazione di finestre a filo tetto in abbaini, poiché l’intervento contrastava con la normativa urbanistica comunale vigente;
  • è stata invece ritenuta carente la motivazione del diniego rispetto ad altre opere, tra cui alcuni terrazzini già esistenti e una struttura precaria su terrazzo.

Quanto all’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, il CGARS ha osservato che:

  • essa risultava strettamente collegata agli esiti del diniego di sanatoria;
  • il Comune aveva disposto l’acquisizione senza chiarire in modo adeguato l’effettiva consistenza delle opere insanabili;
  • occorreva una più precisa individuazione delle opere che avrebbero giustificato la demolizione e l’acquisizione.

Il Consiglio ha quindi:

  • accolto parzialmente i ricorsi;
  • ritenuto legittimo il diniego limitatamente agli abbaini realizzati al posto delle finestre a filo tetto;
  • escluso invece la legittimità delle ulteriori contestazioni nei limiti indicati in motivazione.

La decisione assume rilievo perché:

  • chiarisce la natura ordinatoria del termine per la richiesta di sanatoria;
  • ribadisce la necessità di una rigorosa istruttoria nelle procedure di acquisizione gratuita al patrimonio comunale;
  • distingue tra opere realmente insanabili e interventi suscettibili di diversa regolarizzazione urbanistica. scarica la sentenza

La Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto nell’ambito di una controversia relativa a danni da infiltrazioni tra appartamenti e responsabilità del condominio.

La vicenda riguardava infiltrazioni provenienti da un appartamento sovrastante che avevano danneggiato l’immobile sottostante. Nel giudizio erano stati coinvolti:

  • il nudo proprietario;
  • l’usufruttuaria;
  • i proprietari dell’appartamento danneggiato;
  • il condominio.

La Corte d’Appello di Catania aveva:

  • rigettato la domanda di risarcimento proposta dagli originari attori;
  • confermato la responsabilità dell’appartamento da cui provenivano le infiltrazioni;
  • escluso invece la responsabilità della comproprietaria nuda proprietaria priva della disponibilità materiale dell’immobile.

Con il ricorso per cassazione venivano sollevate varie censure concernenti:

  • l’utilizzabilità della consulenza tecnica svolta nel procedimento cautelare;
  • la responsabilità del condominio;
  • la responsabilità del nudo proprietario;
  • l’omessa ammissione di prova testimoniale.

La Suprema Corte ha ribadito un importante principio processuale:

  • la consulenza tecnica espletata in sede cautelare può essere utilizzata nel successivo giudizio di merito;
  • ciò anche quando il procedimento cautelare abbia perso efficacia per mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito.

In materia di responsabilità da cose in custodia la Cassazione ha inoltre precisato che:

  • risponde ex art. 2051 c.c. il soggetto che abbia il concreto potere di controllo e gestione della cosa;
  • nel rapporto tra usufruttuario e nudo proprietario la custodia compete normalmente all’usufruttuario che abbia la disponibilità materiale dell’immobile;
  • il mero nudo proprietario privo di relazione concreta con il bene non può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla custodia.

La Corte ha però ritenuto fondata la censura relativa alla posizione del condominio, osservando che:

  • la Corte d’Appello aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda concernente i danni derivanti dai frontalini e dal ballatoio del balcone;
  • tale questione era stata ritualmente proposta e riproposta nei gradi di merito;
  • la sentenza impugnata risultava quindi affetta da omessa pronuncia.

La Cassazione ha pertanto:

  • accolto il motivo relativo all’omessa pronuncia;
  • cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione.

La decisione assume particolare rilievo perché:

  • conferma l’utilizzabilità della CTU cautelare nel giudizio ordinario;
  • chiarisce i criteri di imputazione della responsabilità da custodia tra usufruttuario e nudo proprietario;
  • ribadisce l’obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le domande ritualmente formulate dalle parti. scarica la sentenza

La Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto in una controversia relativa a responsabilità sanitaria conseguente ad un intervento chirurgico di by-pass digiunale eseguito contestualmente ad altro intervento programmato di isterectomia.

La Corte d’Appello di Catania aveva:

  • riconosciuto un danno biologico in favore della paziente;
  • escluso però ulteriori voci di danno connesse agli esiti cicatriziali e alle conseguenze dell’intervento chirurgico;
  • rigettato alcune ulteriori richieste risarcitorie.

Nel ricorso per cassazione venivano dedotte numerose censure riguardanti:

  • il consenso informato;
  • il nesso causale;
  • la valutazione della consulenza tecnica;
  • la liquidazione del danno biologico;
  • il mancato riconoscimento del danno morale e dinamico-relazionale.

La Cassazione ha accolto il motivo relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale, evidenziando che:

  • il giudice di merito non può limitarsi alla sola liquidazione del danno biologico;
  • occorre verificare l’eventuale esistenza di ulteriori profili di sofferenza morale e compromissione dinamico-relazionale della vita della persona;
  • il danno non patrimoniale deve essere oggetto di valutazione unitaria ma completa, evitando duplicazioni risarcitorie senza però trascurare le diverse componenti concretamente emergenti.

La Corte ha richiamato i più recenti principi giurisprudenziali secondo cui:

  • il danno morale attiene alla sofferenza interiore della persona;
  • il danno dinamico-relazionale riguarda invece le modificazioni peggiorative delle abitudini di vita e delle relazioni quotidiane;
  • entrambe le componenti devono essere considerate nell’ambito dell’unitaria categoria del danno non patrimoniale.

Secondo la Cassazione:

  • il giudice del rinvio dovrà verificare se, oltre al danno biologico già riconosciuto, sussistano ulteriori conseguenze pregiudizievoli meritevoli di autonoma considerazione risarcitoria;
  • tale valutazione dovrà avvenire sulla base delle risultanze istruttorie concrete e senza automatismi liquidatori.

scarica la sentenza

La Corte d’Appello di Catania – Sezione Lavoro – ha accolto l’appello proposto da un dipendente della Provincia Regionale di Catania riconoscendo il diritto al risarcimento del danno da demansionamento professionale.

La controversia riguardava un lavoratore assunto con qualifica di operatore e successivamente risultato vincitore di concorso per il profilo di assistente di ragioneria, il quale lamentava:

  • continui spostamenti tra uffici;
  • mancata assegnazione di mansioni coerenti con il profilo professionale;
  • periodi di sostanziale inattività lavorativa;
  • isolamento professionale;
  • condotte riconducibili a demansionamento e mobbing.

In primo grado il Tribunale aveva rigettato integralmente il ricorso ritenendo applicabile il principio dell’equivalenza formale delle mansioni nel pubblico impiego.

La Corte d’Appello ha invece precisato che:

  • il principio di equivalenza formale non può giungere fino allo svuotamento sostanziale dell’attività lavorativa;
  • anche nel pubblico impiego è vietata la pressoché totale sottrazione delle funzioni proprie della qualifica;
  • l’amministrazione deve dimostrare l’effettiva assegnazione di mansioni concrete coerenti con il profilo professionale del dipendente.

Dall’istruttoria è emerso che:

  • il lavoratore era stato assegnato a diversi servizi senza specificazione concreta delle attività da svolgere;
  • in alcune fasi era rimasto privo di incarichi effettivi;
  • l’amministrazione non aveva fornito prova dell’effettiva attribuzione di mansioni compatibili con il profilo di istruttore contabile/ragioniere.

La Corte ha quindi riconosciuto:

  • un sostanziale svuotamento delle mansioni;
  • un danno alla professionalità di natura patrimoniale;
  • la perdita e dispersione delle competenze tecniche acquisite dal dipendente.

Quanto alla quantificazione del danno, la Corte ha ritenuto equo parametrarlo:

  • al 30% della retribuzione tabellare;
  • per l’intero periodo di accertato demansionamento compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003.

La Corte d’Appello ha pertanto condannato la Provincia Regionale di Catania al risarcimento del danno da demansionamento, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. scarica la sentenza

La Corte d’Appello di Catania – Seconda Sezione Civile – ha accolto parzialmente l’appello proposto da un privato nei confronti della società S.IDR.A. S.p.A. in una controversia relativa ad opposizione a precetto per il pagamento di spese giudiziali.

La vicenda traeva origine dalla notificazione di un precetto con cui la società intimava il pagamento di somme liquidate a titolo di spese processuali da una precedente sentenza del Tribunale di Catania.

L’opponente sosteneva però di essere a sua volta creditore della società in forza di precedenti sentenze passate in giudicato e chiedeva:

  • l’annullamento del precetto;
  • la compensazione dei reciproci crediti;
  • la condanna della società al pagamento del saldo residuo.

In primo grado il Tribunale di Catania:

  • aveva accolto soltanto la censura relativa alla duplicazione di alcune voci di diritti di avvocato;
  • aveva dichiarato inefficace il precetto limitatamente alla parte eccedente;
  • ma aveva rigettato l’eccezione di compensazione proposta dall’opponente.

La Corte d’Appello ha invece ritenuto fondato il motivo di gravame relativo alla compensazione, richiamando il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui:

  • quando l’esecuzione forzata riguarda crediti per spese giudiziali liquidate in sentenza;
  • il debitore può eccepire in compensazione un proprio controcredito anche se sorto anteriormente al giudicato;
  • ciò perché il credito per spese deriva automaticamente dalla soccombenza e non da un autonomo accertamento nel quale la compensazione avrebbe potuto essere fatta valere.

Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha osservato che:

  • l’appellante vantava crediti derivanti da precedenti sentenze del Tribunale di Catania e della stessa Corte d’Appello;
  • tali crediti erano già definitivi alla data della notificazione del precetto;
  • occorreva quindi procedere alla compensazione contabile tra le reciproche posizioni creditorie.

La Corte ha quindi effettuato:

  • il ricalcolo delle somme effettivamente dovute;
  • la verifica degli interessi e della rivalutazione monetaria;
  • la ricostruzione dei pagamenti già eseguiti dalla società.

All’esito dei conteggi è stato accertato che:

  • il credito azionato con il precetto risultava integralmente compensato;
  • residuava invece un credito in favore dell’appellante pari ad euro 645,92 oltre interessi legali.

La Corte d’Appello ha pertanto:

  • annullato il precetto notificato dalla società;
  • condannato S.IDR.A. S.p.A. al pagamento del saldo residuo;
  • disposto la compensazione parziale delle spese dei due gradi di giudizio, ponendo la restante parte a carico della società.

La decisione assume rilievo perché:

  • ribadisce l’ammissibilità della compensazione nell’opposizione a precetto relativo a spese giudiziali;
  • chiarisce la natura del credito per spese derivante dalla mera soccombenza processuale;
  • conferma la possibilità di far valere controcrediti già accertati da precedenti giudicati. scarica la sentenza

Il Consiglio di Stato – Sezione Sesta – ha accolto un ricorso per regolamento di competenza proposto nell’ambito di una controversia relativa alla graduatoria di un concorso riservato al personale docente di religione cattolica della diocesi di Caltagirone.

La vicenda trae origine dal ricorso promosso da una docente innanzi al TAR Lazio contro la graduatoria finale del concorso, nella parte in cui era stata collocata al 42° posto.

Le controinteressate hanno proposto regolamento di competenza sostenendo che:

  • il giudizio non dovesse essere deciso dal TAR Lazio;
  • la competenza territoriale appartenesse invece al TAR Sicilia – Sezione di Catania;
  • la procedura concorsuale riguardasse esclusivamente la diocesi di Caltagirone.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso osservando che:

  • la graduatoria impugnata riguardava un concorso territorialmente limitato alla diocesi di Caltagirone;
  • trovavano applicazione i criteri di competenza territoriale previsti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971;
  • pertanto il giudizio doveva essere trattato dal TAR territorialmente competente in Sicilia.

Il Collegio ha quindi dichiarato:

  • la competenza del TAR Sicilia – Sezione di Catania;
  • la trasmissione del fascicolo dal TAR Lazio al giudice amministrativo siciliano.

La decisione assume interesse in materia di processo amministrativo poiché:

  • ribadisce il principio della competenza territoriale del TAR collegata agli effetti concreti dell’atto impugnato;
  • conferma che, nei concorsi territorialmente circoscritti, la competenza appartiene al giudice amministrativo della sede cui la procedura si riferisce.scarica la sentenza

Il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro – ha accolto parzialmente il ricorso per decreto ingiuntivo promosso da una lavoratrice nei confronti di una società operante nel settore farmaceutico per il pagamento di retribuzioni non corrisposte.

La ricorrente aveva richiesto:

  • il pagamento delle competenze maturate;
  • ulteriori somme a titolo retributivo;
  • il trattamento di fine rapporto.

Il Giudice del lavoro ha ritenuto sussistenti i presupposti monitori previsti dall’art. 633 c.p.c. limitatamente alle somme risultanti direttamente dalle buste paga relative ai mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022.

In particolare il Tribunale ha evidenziato che

  • dalle buste paga emergevano crediti certi, liquidi ed esigibili;
  • per il mese di dicembre 2021 risultava un importo lordo di euro 2.725,31;
  • per il mese di gennaio 2022 risultava un importo lordo di euro 792,29.

Per tali ragioni il Tribunale di Catania ha ingiunto alla società resistente il pagamento della somma complessiva di euro 3.517,60 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

scarica la sentenza

Corte Suprema Cassazione Presidenza Consiglio dei ministri European Court of Human Rights Ministero della Giustizia Ordini degli Avvocati di Catania Consiglio nazionale Forense
Studio Legale Avvocato Caruso - P.Iva 03245870872 - Via Dalmazia, 57 Catania - Privacy - Cookie - Aggiorna le tue preferenze di tracciamento