La Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto in una controversia relativa a responsabilità sanitaria conseguente ad un intervento chirurgico di by-pass digiunale eseguito contestualmente ad altro intervento programmato di isterectomia.
La Corte d’Appello di Catania aveva:
- riconosciuto un danno biologico in favore della paziente;
- escluso però ulteriori voci di danno connesse agli esiti cicatriziali e alle conseguenze dell’intervento chirurgico;
- rigettato alcune ulteriori richieste risarcitorie.
Nel ricorso per cassazione venivano dedotte numerose censure riguardanti:
- il consenso informato;
- il nesso causale;
- la valutazione della consulenza tecnica;
- la liquidazione del danno biologico;
- il mancato riconoscimento del danno morale e dinamico-relazionale.
La Cassazione ha accolto il motivo relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale, evidenziando che:
- il giudice di merito non può limitarsi alla sola liquidazione del danno biologico;
- occorre verificare l’eventuale esistenza di ulteriori profili di sofferenza morale e compromissione dinamico-relazionale della vita della persona;
- il danno non patrimoniale deve essere oggetto di valutazione unitaria ma completa, evitando duplicazioni risarcitorie senza però trascurare le diverse componenti concretamente emergenti.
La Corte ha richiamato i più recenti principi giurisprudenziali secondo cui:
- il danno morale attiene alla sofferenza interiore della persona;
- il danno dinamico-relazionale riguarda invece le modificazioni peggiorative delle abitudini di vita e delle relazioni quotidiane;
- entrambe le componenti devono essere considerate nell’ambito dell’unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Secondo la Cassazione:
- il giudice del rinvio dovrà verificare se, oltre al danno biologico già riconosciuto, sussistano ulteriori conseguenze pregiudizievoli meritevoli di autonoma considerazione risarcitoria;
- tale valutazione dovrà avvenire sulla base delle risultanze istruttorie concrete e senza automatismi liquidatori.











