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La Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto in una controversia relativa a responsabilità sanitaria conseguente ad un intervento chirurgico di by-pass digiunale eseguito contestualmente ad altro intervento programmato di isterectomia.

La Corte d’Appello di Catania aveva:

  • riconosciuto un danno biologico in favore della paziente;
  • escluso però ulteriori voci di danno connesse agli esiti cicatriziali e alle conseguenze dell’intervento chirurgico;
  • rigettato alcune ulteriori richieste risarcitorie.

Nel ricorso per cassazione venivano dedotte numerose censure riguardanti:

  • il consenso informato;
  • il nesso causale;
  • la valutazione della consulenza tecnica;
  • la liquidazione del danno biologico;
  • il mancato riconoscimento del danno morale e dinamico-relazionale.

La Cassazione ha accolto il motivo relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale, evidenziando che:

  • il giudice di merito non può limitarsi alla sola liquidazione del danno biologico;
  • occorre verificare l’eventuale esistenza di ulteriori profili di sofferenza morale e compromissione dinamico-relazionale della vita della persona;
  • il danno non patrimoniale deve essere oggetto di valutazione unitaria ma completa, evitando duplicazioni risarcitorie senza però trascurare le diverse componenti concretamente emergenti.

La Corte ha richiamato i più recenti principi giurisprudenziali secondo cui:

  • il danno morale attiene alla sofferenza interiore della persona;
  • il danno dinamico-relazionale riguarda invece le modificazioni peggiorative delle abitudini di vita e delle relazioni quotidiane;
  • entrambe le componenti devono essere considerate nell’ambito dell’unitaria categoria del danno non patrimoniale.

Secondo la Cassazione:

  • il giudice del rinvio dovrà verificare se, oltre al danno biologico già riconosciuto, sussistano ulteriori conseguenze pregiudizievoli meritevoli di autonoma considerazione risarcitoria;
  • tale valutazione dovrà avvenire sulla base delle risultanze istruttorie concrete e senza automatismi liquidatori.

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