La Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto in una controversia relativa alla vendita di mobili d’arredo risultati viziati dopo la consegna.
La vicenda riguardava l’acquisto di una camera da letto esposta presso il negozio del venditore. L’acquirente aveva successivamente agito in giudizio chiedendo:
- la risoluzione del contratto;
- la restituzione del prezzo versato;
- il risarcimento dei danni;
deducendo la presenza di vizi nei mobili acquistati.
Il Tribunale di Catania aveva rigettato la domanda ritenendo:
- esistenti i vizi;
- ma facilmente riconoscibili dall’acquirente prima della conclusione del contratto;
- con conseguente esclusione della garanzia ai sensi dell’art. 1491 c.c.
La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la decisione osservando che:
- la camera da letto era esposta nel negozio;
- era visionabile prima dell’acquisto;
- l’acquirente aveva ottenuto anche un forte sconto sul prezzo di listino.
La Suprema Corte ha però ribadito un importante principio in materia di compravendita:
- l’esclusione della garanzia per vizi riconoscibili prevista dall’art. 1491 c.c. non opera automaticamente quando la consegna della merce avvenga successivamente alla conclusione del contratto;
- in tali casi la facile riconoscibilità dei vizi deve essere verificata con riferimento al momento della consegna e non a quello della stipulazione dell’accordo.
Secondo la Cassazione:
- solo al momento della consegna il compratore può concretamente esaminare lo stato effettivo del bene;
- la preventiva visione del mobile esposto non basta ad escludere la garanzia per i difetti successivamente riscontrati sul bene consegnato.
La Corte ha inoltre precisato che:
- l’ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. presuppone la certezza dell’esistenza del documento richiesto;
- la mancata esibizione può costituire argomento di prova valutabile dal giudice, ma rientra nei suoi poteri discrezionali.
La Cassazione ha quindi:
- accolto il primo motivo di ricorso;
- rigettato il secondo;
- dichiarato assorbito il terzo;
- cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania per un nuovo esame della controversia.
La decisione assume particolare rilievo perché:
- rafforza la tutela dell’acquirente nei contratti con consegna differita;
- chiarisce il momento in cui deve essere valutata la riconoscibilità dei vizi;
- conferma che la semplice esposizione del bene in negozio non esclude automaticamente la garanzia prevista dagli artt. 1490 e ss. c.c. scarica la sentenza











