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Il Consiglio di Stato – Sezione Sesta – ha accolto un ricorso per regolamento di competenza proposto nell’ambito di una controversia relativa alla graduatoria di un concorso riservato al personale docente di religione cattolica della diocesi di Caltagirone.

La vicenda trae origine dal ricorso promosso da una docente innanzi al TAR Lazio contro la graduatoria finale del concorso, nella parte in cui era stata collocata al 42° posto.

Le controinteressate hanno proposto regolamento di competenza sostenendo che:

  • il giudizio non dovesse essere deciso dal TAR Lazio;
  • la competenza territoriale appartenesse invece al TAR Sicilia – Sezione di Catania;
  • la procedura concorsuale riguardasse esclusivamente la diocesi di Caltagirone.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso osservando che:

  • la graduatoria impugnata riguardava un concorso territorialmente limitato alla diocesi di Caltagirone;
  • trovavano applicazione i criteri di competenza territoriale previsti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971;
  • pertanto il giudizio doveva essere trattato dal TAR territorialmente competente in Sicilia.

Il Collegio ha quindi dichiarato:

  • la competenza del TAR Sicilia – Sezione di Catania;
  • la trasmissione del fascicolo dal TAR Lazio al giudice amministrativo siciliano.

La decisione assume interesse in materia di processo amministrativo poiché:

  • ribadisce il principio della competenza territoriale del TAR collegata agli effetti concreti dell’atto impugnato;
  • conferma che, nei concorsi territorialmente circoscritti, la competenza appartiene al giudice amministrativo della sede cui la procedura si riferisce.scarica la sentenza
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