La Corte d’Appello di Catania – Prima Sezione Civile – ha accolto parzialmente la domanda proposta da due medici specializzandi nei confronti dello Stato italiano per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di remunerazione della formazione specialistica medica.
La controversia riguardava medici che avevano frequentato corsi di specializzazione negli anni antecedenti al recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE relative alla formazione dei medici specialisti.
Gli attori lamentavano:
- la mancata percezione della borsa di studio prevista dalla normativa europea;
- il ritardo dello Stato italiano nell’attuazione delle direttive comunitarie;
- il conseguente danno patrimoniale subito durante il periodo di specializzazione.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui:
- il diritto al risarcimento per omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie integra una responsabilità dello Stato per inadempimento di obbligazione ex lege;
- tale responsabilità ha natura indennitaria ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale;
- il danno risarcibile non coincide con una diretta applicazione retroattiva della normativa nazionale successivamente emanata, ma con il pregiudizio derivante dal ritardo nell’attuazione delle direttive europee.
La Corte ha inoltre precisato che:
- le direttive comunitarie non erano self executing;
- il diritto al risarcimento presupponeva comunque la sussistenza di una violazione sufficientemente grave dello Stato e di un danno causalmente collegato al ritardo nel recepimento.
Con riferimento alla posizione dei singoli medici, la Corte ha distinto:
- il caso del medico che aveva iniziato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, data di scadenza del termine imposto agli Stati membri per il recepimento della direttiva;
- da quello del medico che aveva già iniziato il corso anteriormente a tale data.
Secondo il Collegio:
- solo i medici che avevano iniziato la specializzazione successivamente al 31 dicembre 1982 potevano vantare il diritto al risarcimento;
- per i corsi già iniziati prima di tale data non poteva configurarsi un inadempimento statale produttivo di responsabilità risarcitoria.
Applicando tali principi:
- la Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento in favore del dott. Rosario Corallo;
- ha invece rigettato la domanda proposta dal dott. Paolo Claudio Ravalli, il cui corso di specializzazione era iniziato anteriormente alla scadenza del termine comunitario.
Quanto alla quantificazione del danno, la Corte ha utilizzato:
- il parametro previsto dall’art. 11 della legge n. 370/1999;
- liquidando in via equitativa la somma di euro 6.713,93 per ciascun anno di frequenza del corso di specializzazione.
La Corte ha quindi:
- condannato il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Ministero della Salute, quali articolazioni dello Stato, al pagamento della somma complessiva di euro 26.855,72 oltre interessi legali;
- escluso la responsabilità delle Università degli Studi di Catania e Messina;
- compensato integralmente le spese di giudizio in considerazione della complessità e dell’evoluzione giurisprudenziale della materia.
La decisione assume particolare rilievo perché:
- ribadisce la responsabilità dello Stato per il tardivo recepimento delle direttive europee;
- chiarisce il momento da cui sorge il diritto risarcitorio dei medici specializzandi;
- conferma la distinzione tra corsi iniziati prima e dopo il 31 dicembre 1982 ai fini della tutela risarcitoria. scarica la sentenza











