Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva per ricorso straordinario al Presidente della Regione, ha accolto il ricorso proposto contro alcuni provvedimenti del Comune di Piazza Armerina relativi ad opere edilizie ritenute abusive.
La controversia riguardava:
- un diniego di sanatoria edilizia;
- un’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione;
- la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una porzione dell’immobile.
Secondo la ricorrente:
- alcune opere avrebbero richiesto soltanto interventi assentibili ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001;
- altre opere erano già esistenti o non avevano determinato mutamenti urbanisticamente rilevanti;
- il Comune aveva illegittimamente disposto l’acquisizione senza adeguata istruttoria.
Il CGARS ha preliminarmente ribadito un principio importante in materia edilizia:
- il termine di 90 giorni previsto dopo l’ingiunzione di demolizione per la richiesta di sanatoria deve considerarsi ordinatorio e non perentorio;
- pertanto l’istanza di sanatoria può essere presentata fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
Nel merito il Consiglio ha distinto le diverse opere contestate.
In particolare:
- è stata ritenuta legittima la contestazione relativa alla trasformazione di finestre a filo tetto in abbaini, poiché l’intervento contrastava con la normativa urbanistica comunale vigente;
- è stata invece ritenuta carente la motivazione del diniego rispetto ad altre opere, tra cui alcuni terrazzini già esistenti e una struttura precaria su terrazzo.
Quanto all’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, il CGARS ha osservato che:
- essa risultava strettamente collegata agli esiti del diniego di sanatoria;
- il Comune aveva disposto l’acquisizione senza chiarire in modo adeguato l’effettiva consistenza delle opere insanabili;
- occorreva una più precisa individuazione delle opere che avrebbero giustificato la demolizione e l’acquisizione.
Il Consiglio ha quindi:
- accolto parzialmente i ricorsi;
- ritenuto legittimo il diniego limitatamente agli abbaini realizzati al posto delle finestre a filo tetto;
- escluso invece la legittimità delle ulteriori contestazioni nei limiti indicati in motivazione.
La decisione assume rilievo perché:
- chiarisce la natura ordinatoria del termine per la richiesta di sanatoria;
- ribadisce la necessità di una rigorosa istruttoria nelle procedure di acquisizione gratuita al patrimonio comunale;
- distingue tra opere realmente insanabili e interventi suscettibili di diversa regolarizzazione urbanistica. scarica la sentenza











