La Corte d’Appello di Catania – Seconda Sezione Civile – ha accolto parzialmente l’appello proposto da un privato nei confronti della società S.IDR.A. S.p.A. in una controversia relativa ad opposizione a precetto per il pagamento di spese giudiziali.
La vicenda traeva origine dalla notificazione di un precetto con cui la società intimava il pagamento di somme liquidate a titolo di spese processuali da una precedente sentenza del Tribunale di Catania.
L’opponente sosteneva però di essere a sua volta creditore della società in forza di precedenti sentenze passate in giudicato e chiedeva:
- l’annullamento del precetto;
- la compensazione dei reciproci crediti;
- la condanna della società al pagamento del saldo residuo.
In primo grado il Tribunale di Catania:
- aveva accolto soltanto la censura relativa alla duplicazione di alcune voci di diritti di avvocato;
- aveva dichiarato inefficace il precetto limitatamente alla parte eccedente;
- ma aveva rigettato l’eccezione di compensazione proposta dall’opponente.
La Corte d’Appello ha invece ritenuto fondato il motivo di gravame relativo alla compensazione, richiamando il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui:
- quando l’esecuzione forzata riguarda crediti per spese giudiziali liquidate in sentenza;
- il debitore può eccepire in compensazione un proprio controcredito anche se sorto anteriormente al giudicato;
- ciò perché il credito per spese deriva automaticamente dalla soccombenza e non da un autonomo accertamento nel quale la compensazione avrebbe potuto essere fatta valere.
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha osservato che:
- l’appellante vantava crediti derivanti da precedenti sentenze del Tribunale di Catania e della stessa Corte d’Appello;
- tali crediti erano già definitivi alla data della notificazione del precetto;
- occorreva quindi procedere alla compensazione contabile tra le reciproche posizioni creditorie.
La Corte ha quindi effettuato:
- il ricalcolo delle somme effettivamente dovute;
- la verifica degli interessi e della rivalutazione monetaria;
- la ricostruzione dei pagamenti già eseguiti dalla società.
All’esito dei conteggi è stato accertato che:
- il credito azionato con il precetto risultava integralmente compensato;
- residuava invece un credito in favore dell’appellante pari ad euro 645,92 oltre interessi legali.
La Corte d’Appello ha pertanto:
- annullato il precetto notificato dalla società;
- condannato S.IDR.A. S.p.A. al pagamento del saldo residuo;
- disposto la compensazione parziale delle spese dei due gradi di giudizio, ponendo la restante parte a carico della società.
La decisione assume rilievo perché:
- ribadisce l’ammissibilità della compensazione nell’opposizione a precetto relativo a spese giudiziali;
- chiarisce la natura del credito per spese derivante dalla mera soccombenza processuale;
- conferma la possibilità di far valere controcrediti già accertati da precedenti giudicati. scarica la sentenza











