Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – si è pronunciato su un ricorso proposto contro il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni emesso nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato.
Il provvedimento impugnato era stato adottato dal Prefetto di Catania a seguito di una condanna penale riportata dal ricorrente per fatti commessi durante il servizio, con contestuale obbligo di cessione delle armi detenute.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha dedotto:
- il difetto di motivazione del provvedimento interdittivo;
- l’assenza dei presupposti previsti dagli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S.;
- la contraddittorietà del divieto rispetto alla successiva riammissione in servizio e alla restituzione dell’arma d’ordinanza.
Successivamente alla proposizione del ricorso, tuttavia, il Prefetto ha disposto la revoca del divieto di detenzione armi in considerazione della riammissione in servizio del ricorrente e della rivalutazione favorevole operata dalla Questura di Catania.
Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, precisando che:
- non ricorrevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere;
- la revoca del provvedimento era infatti fondata su fatti sopravvenuti e non sul riconoscimento dell’illegittimità originaria dell’atto impugnato;
- il ricorrente non aveva coltivato alcuna domanda risarcitoria autonoma.
Il Tribunale ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, rilevando la peculiarità della vicenda e l’intervenuta modifica della situazione amministrativa del ricorrente nel corso del giudizio.











