Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – ha accolto il ricorso proposto contro il provvedimento con cui il CO.RE.CO. di Catania aveva annullato una deliberazione del Comune di San Giovanni La Punta relativa alla concessione di contributi per attività sportive.
La controversia riguardava una delibera comunale del 1996 con cui era stato disposto l’impegno di spesa per contributi destinati alla promozione delle attività sportive sul territorio comunale.
Nel corso del procedimento di controllo:
- il CO.RE.CO. aveva richiesto chiarimenti al Comune;
- l’ente locale aveva risposto nei termini;
- successivamente l’organo di controllo aveva disposto l’annullamento della deliberazione.
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso osservando che:
- i termini previsti dalla legge regionale per l’esercizio del controllo hanno natura perentoria;
- l’organo di controllo può richiedere chiarimenti una sola volta;
- una volta ricevuti i chiarimenti, il CO.RE.CO. deve concludere definitivamente il procedimento entro il termine di legge.
Secondo il Tribunale:
- la successiva audizione del Sindaco non era idonea a interrompere o prorogare il termine per il controllo;
- ai fini della tempestività rileva la data di ricezione della comunicazione dell’atto da parte dell’ente locale;
- il superamento del termine comporta l’acquisto di efficacia della deliberazione comunale per silentium.
Il TAR ha inoltre richiamato:
- i principi elaborati dalla Corte Costituzionale;
- l’esigenza di evitare situazioni di incertezza sull’efficacia degli atti degli enti locali;
- il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di controlli regionali.
Per tali ragioni il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, mentre la domanda risarcitoria è stata rigettata per difetto dei presupposti necessari.











