La Corte d’Appello di Catania – Sezione Lavoro – ha accolto l’appello proposto da un dipendente della Provincia Regionale di Catania riconoscendo il diritto al risarcimento del danno da demansionamento professionale.
La controversia riguardava un lavoratore assunto con qualifica di operatore e successivamente risultato vincitore di concorso per il profilo di assistente di ragioneria, il quale lamentava:
- continui spostamenti tra uffici;
- mancata assegnazione di mansioni coerenti con il profilo professionale;
- periodi di sostanziale inattività lavorativa;
- isolamento professionale;
- condotte riconducibili a demansionamento e mobbing.
In primo grado il Tribunale aveva rigettato integralmente il ricorso ritenendo applicabile il principio dell’equivalenza formale delle mansioni nel pubblico impiego.
La Corte d’Appello ha invece precisato che:
- il principio di equivalenza formale non può giungere fino allo svuotamento sostanziale dell’attività lavorativa;
- anche nel pubblico impiego è vietata la pressoché totale sottrazione delle funzioni proprie della qualifica;
- l’amministrazione deve dimostrare l’effettiva assegnazione di mansioni concrete coerenti con il profilo professionale del dipendente.
Dall’istruttoria è emerso che:
- il lavoratore era stato assegnato a diversi servizi senza specificazione concreta delle attività da svolgere;
- in alcune fasi era rimasto privo di incarichi effettivi;
- l’amministrazione non aveva fornito prova dell’effettiva attribuzione di mansioni compatibili con il profilo di istruttore contabile/ragioniere.
La Corte ha quindi riconosciuto:
- un sostanziale svuotamento delle mansioni;
- un danno alla professionalità di natura patrimoniale;
- la perdita e dispersione delle competenze tecniche acquisite dal dipendente.
Quanto alla quantificazione del danno, la Corte ha ritenuto equo parametrarlo:
- al 30% della retribuzione tabellare;
- per l’intero periodo di accertato demansionamento compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003.
La Corte d’Appello ha pertanto condannato la Provincia Regionale di Catania al risarcimento del danno da demansionamento, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. scarica la sentenza











