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Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – si è pronunciato su una domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del Comune di Ispica in relazione al mancato rilascio di titoli edilizi successivamente interessati dall’entrata in vigore del Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa.

La ricorrente sosteneva che l’illegittimo diniego opposto dal Comune ad una richiesta di piano di lottizzazione avesse determinato la perdita definitiva della possibilità edificatoria delle aree, a causa della successiva approvazione del Piano Paesaggistico regionale.

Il TAR ha ricostruito il lungo contenzioso urbanistico evidenziando che:

  • precedenti provvedimenti comunali erano già stati annullati con sentenza del medesimo Tribunale;
  • il nuovo giudizio riguardava esclusivamente il preteso danno derivante dalla sopravvenuta inedificabilità delle aree.

Nel merito il Collegio ha rigettato il ricorso, osservando che:

  • non risultava provato l’effettivo azzeramento della vocazione edificatoria dei terreni;
  • il certificato di destinazione urbanistica prodotto dalla ricorrente non dimostrava un divieto assoluto di edificazione;
  • mancava adeguata documentazione tecnica e cartografica idonea a dimostrare l’incidenza concreta del Piano Paesaggistico sulle aree interessate.

La sentenza afferma un principio di particolare rilievo in materia di responsabilità della Pubblica Amministrazione, chiarendo che:

  • l’illegittimità del provvedimento amministrativo non è da sola sufficiente a fondare il diritto al risarcimento;
  • il danneggiato deve fornire prova rigorosa del danno concretamente subito e del nesso causale con l’atto illegittimo.

Il TAR ha inoltre precisato che il Piano Paesaggistico costituisce un atto amministrativo generale e non una fonte normativa, con la conseguenza che la parte interessata ha l’onere di produrre integralmente gli elaborati e la documentazione tecnica necessari a dimostrare l’effettiva incidenza del vincolo sulle aree oggetto di causa.

Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite.

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