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La Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto nell’ambito di una controversia relativa a danni da infiltrazioni tra appartamenti e responsabilità del condominio.

La vicenda riguardava infiltrazioni provenienti da un appartamento sovrastante che avevano danneggiato l’immobile sottostante. Nel giudizio erano stati coinvolti:

  • il nudo proprietario;
  • l’usufruttuaria;
  • i proprietari dell’appartamento danneggiato;
  • il condominio.

La Corte d’Appello di Catania aveva:

  • rigettato la domanda di risarcimento proposta dagli originari attori;
  • confermato la responsabilità dell’appartamento da cui provenivano le infiltrazioni;
  • escluso invece la responsabilità della comproprietaria nuda proprietaria priva della disponibilità materiale dell’immobile.

Con il ricorso per cassazione venivano sollevate varie censure concernenti:

  • l’utilizzabilità della consulenza tecnica svolta nel procedimento cautelare;
  • la responsabilità del condominio;
  • la responsabilità del nudo proprietario;
  • l’omessa ammissione di prova testimoniale.

La Suprema Corte ha ribadito un importante principio processuale:

  • la consulenza tecnica espletata in sede cautelare può essere utilizzata nel successivo giudizio di merito;
  • ciò anche quando il procedimento cautelare abbia perso efficacia per mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito.

In materia di responsabilità da cose in custodia la Cassazione ha inoltre precisato che:

  • risponde ex art. 2051 c.c. il soggetto che abbia il concreto potere di controllo e gestione della cosa;
  • nel rapporto tra usufruttuario e nudo proprietario la custodia compete normalmente all’usufruttuario che abbia la disponibilità materiale dell’immobile;
  • il mero nudo proprietario privo di relazione concreta con il bene non può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla custodia.

La Corte ha però ritenuto fondata la censura relativa alla posizione del condominio, osservando che:

  • la Corte d’Appello aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda concernente i danni derivanti dai frontalini e dal ballatoio del balcone;
  • tale questione era stata ritualmente proposta e riproposta nei gradi di merito;
  • la sentenza impugnata risultava quindi affetta da omessa pronuncia.

La Cassazione ha pertanto:

  • accolto il motivo relativo all’omessa pronuncia;
  • cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione.

La decisione assume particolare rilievo perché:

  • conferma l’utilizzabilità della CTU cautelare nel giudizio ordinario;
  • chiarisce i criteri di imputazione della responsabilità da custodia tra usufruttuario e nudo proprietario;
  • ribadisce l’obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le domande ritualmente formulate dalle parti. scarica la sentenza
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