La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto avverso il decreto della Corte d’Appello di Messina in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo.
La Suprema Corte ha chiarito che, qualora l’istanza di prelievo venga presentata prima della proposizione della domanda di equa riparazione, il danno da ritardo deve essere indennizzato anche per il periodo anteriore al deposito dell’istanza stessa.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva limitato il computo dell’indennizzo al periodo successivo al 25 giugno 2008, escludendo gli anni precedenti per la mancata tempestiva presentazione dell’istanza di prelievo. La Cassazione ha invece ritenuto erronea tale interpretazione, riconoscendo l’intero periodo di ritardo maturato nel giudizio amministrativo pendente dinanzi al TAR Sicilia – Sezione di Catania.
La decisione ha quindi condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’equa riparazione in favore del ricorrente, rideterminando l’indennizzo sulla base di un ritardo complessivo di oltre undici anni.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute sul tema dell’adeguamento economico delle borse di studio spettanti ai medici specializzandi iscritti ai corsi tra il 1994 ed il 1997.
La controversia riguardava il diritto dei medici specializzandi alla c.d. “rideterminazione triennale” della borsa prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, collegata agli incrementi stipendiali del personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.
La Corte d’Appello di Catania aveva riconosciuto il diritto all’adeguamento economico limitatamente agli anni compresi tra il 1994 ed il 1997.
Con la decisione delle Sezioni Unite, la Suprema Corte ha invece affermato che il complesso degli interventi legislativi succedutisi nel tempo ha determinato un sostanziale congelamento dell’importo delle borse di studio, escludendo sia l’adeguamento annuale sia la rideterminazione triennale prevista dal d.lgs. n. 257/1991.
La pronuncia assume particolare rilievo perché chiarisce definitivamente il contrasto giurisprudenziale formatosi negli anni sul tema dell’aggiornamento delle borse di studio dei medici specializzandi.
Il TAR Lazio si è pronunciato sul concorso docenti PNRR per la classe A027 (Matematica e Fisica), affrontando il tema della mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei e del mancato riconoscimento automatico dell’abilitazione.
Il ricorrente contestava:
Il TAR ha ribadito che le valutazioni delle commissioni di concorso possono essere sindacate dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o evidente contraddittorietà.
Con particolare riferimento alla graduatoria, il Collegio ha affermato che la normativa PNRR prevede la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori e non anche di quella degli idonei, ritenendo tale scelta coerente con le esigenze di rapidità e semplificazione delle procedure concorsuali previste dal PNRR.
Il TAR ha inoltre escluso che il semplice superamento delle prove concorsuali attribuisca automaticamente l’abilitazione all’insegnamento, evidenziando come il nuovo sistema di reclutamento colleghi l’abilitazione ai percorsi universitari e accademici previsti dalla normativa vigente.
Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da medici specializzandi che avevano frequentato le scuole di specializzazione tra il 1985 ed il 1991, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di remunerazione della formazione specialistica.
La Corte ha chiarito che il diritto al risarcimento derivante dall’omessa o tardiva trasposizione delle direttive europee non è soggetto alla prescrizione quinquennale dell’illecito aquiliano, bensì alla prescrizione decennale propria della responsabilità contrattuale da inadempimento dello Stato.
Secondo la Suprema Corte, il termine di prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999, momento nel quale gli interessati hanno acquisito la ragionevole certezza del definitivo mancato integrale adempimento da parte dello Stato italiano.
La sentenza ha quindi cassato la decisione della Corte d’Appello di Catania che aveva erroneamente applicato la prescrizione quinquennale decorrente dal 1991. scarica la sentenza
Il Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro – ha annullato un avviso di addebito INPS relativo a contributi richiesti alla Gestione Separata nei confronti di un professionista già iscritto a Inarcassa.
Il Giudice ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione, ribadendo che i crediti previdenziali restano soggetti al termine quinquennale e che la mancata opposizione della cartella non determina la conversione in prescrizione decennale.
Accolta inoltre la contestazione relativa alla duplicazione contributiva per il medesimo periodo previdenziale.
Il Tribunale di Catania si è pronunciato in una controversia relativa al rispetto delle distanze legali tra proprietà confinanti e alla presenza di vedute dirette e laterali realizzate su immobile limitrofo.
Nel corso del giudizio il Tribunale ha esaminato:
La CTU ha accertato che il fabbricato dei convenuti risultava collocato nella medesima posizione del precedente immobile esistente da oltre vent’anni.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto l’intervenuta usucapione del diritto al mantenimento delle distanze preesistenti rispetto al fondo confinante.
Diversamente, è stata accolta la domanda relativa alle vedute e agli affacci realizzati nella sopraelevazione, ritenuti in violazione delle distanze minime previste dagli artt. 905 e 906 c.c.
Per tale ragione il Tribunale ha ordinato la rimozione delle vedute laterali e dirette realizzate sul fondo confinante, rigettando invece la domanda di risarcimento del danno per mancanza di prova concreta del pregiudizio subito.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l’appello proposto contro la sentenza del TAR Catania relativa ad una richiesta di risarcimento del danno da ritardo nella conclusione di un procedimento urbanistico per la realizzazione di un centro commerciale nel Comune di Piazza Armerina.
Il Collegio ha ritenuto determinante il comportamento dell’interessato, evidenziando la mancata impugnazione degli atti ritenuti lesivi e i ritardi nella produzione della documentazione richiesta durante l’istruttoria amministrativa.
La sentenza richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 3/2011, secondo cui il danno evitabile mediante l’ordinaria diligenza e l’utilizzo degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento non può essere risarcito.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto parzialmente il ricorso per ottemperanza promosso contro il Comune di Motta Sant’Anastasia in materia di abusivismo edilizio ed esecuzione del giudicato amministrativo.
La vicenda trae origine da un’ordinanza comunale di demolizione relativa a lavori eseguiti su un immobile privato, comprendenti opere di ristrutturazione al secondo piano e la realizzazione di una quarta elevazione fuori terra.
Con precedente decisione resa in sede di ricorso straordinario, il CGARS aveva già stabilito che le opere eseguite al secondo piano integravano interventi di manutenzione non soggetti a concessione edilizia, disponendo pertanto l’annullamento parziale dell’ordine di demolizione.
Nonostante il giudicato formatosi sul punto, il Comune aveva continuato a subordinare l’esclusione delle opere dalla demolizione alla produzione di ulteriore documentazione tecnica da parte della proprietaria.
Il CGARS ha quindi affermato che:
Per tali ragioni il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha:
Il TAR Catania ha accolto parzialmente il ricorso proposto contro il Piano Regolatore Generale del Comune di Ragalna nella parte in cui l’area di proprietà della ricorrente era stata destinata a verde pubblico attrezzato e parcheggio di progetto.
Nel corso del giudizio è emerso che il sopralluogo posto a fondamento delle scelte urbanistiche aveva erroneamente qualificato l’area come libera e facilmente trasformabile, nonostante la presenza di impianti e opere già esistenti a servizio dell’abitazione.
La verificazione tecnica disposta dal TAR ha infatti accertato la presenza di:
Il Tribunale Amministrativo ha quindi riconosciuto il difetto di istruttoria, l’erroneità dei presupposti e il travisamento dei fatti posti alla base delle scelte urbanistiche operate dall’Amministrazione comunale.
Per effetto della sentenza, il TAR ha annullato gli atti impugnati limitatamente alla particella interessata dalla concreta lesione della proprietà privata, confermando per il resto il piano regolatore.
Il Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto contro un avviso di addebito INPS relativo a contributi richiesti alla Gestione Separata per attività libero-professionale.
Il Giudice ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione, evidenziando che i contributi previdenziali sono soggetti a prescrizione quinquennale e che l’INPS aveva notificato l’avviso bonario oltre il termine previsto dalla legge.
La sentenza richiama inoltre il principio secondo cui la mancata opposizione alla cartella non trasforma il termine prescrizionale da quinquennale a decennale.
Il Tribunale ha quindi annullato l’avviso di addebito e condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite.
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto contro il provvedimento con cui il Ministero della Difesa aveva dichiarato non idoneo un candidato al concorso per Volontari in ferma prefissata quadriennale a causa della presenza di un tatuaggio al polso destro.
Il Tribunale ha chiarito che la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dai concorsi militari, essendo necessario verificare in concreto se, per sede o natura, esso sia:
Nel caso esaminato, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione si era limitata a richiamare genericamente la presenza del tatuaggio senza spiegare adeguatamente le ragioni della ritenuta incompatibilità con il servizio militare.
Per tali motivi il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione.
Il TAR Catania ha definito con esito favorevole il ricorso promosso contro l’Università degli Studi di Messina nell’ambito di una procedura comparativa per ricercatore universitario nel settore della psicometria.
Il ricorso contestava l’erronea attribuzione del punteggio al candidato dichiarato vincitore della selezione, evidenziando un errore nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate.
A seguito della proposizione del giudizio, la stessa Commissione giudicatrice ha riconosciuto l’errore materiale commesso nella valutazione comparativa, proponendo l’annullamento della precedente graduatoria.
L’Università ha quindi:
Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata, condannando l’Università resistente al pagamento delle spese di giudizio.