Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute sul tema dell’adeguamento economico delle borse di studio spettanti ai medici specializzandi iscritti ai corsi tra il 1994 ed il 1997.
La controversia riguardava il diritto dei medici specializzandi alla c.d. “rideterminazione triennale” della borsa prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, collegata agli incrementi stipendiali del personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.
La Corte d’Appello di Catania aveva riconosciuto il diritto all’adeguamento economico limitatamente agli anni compresi tra il 1994 ed il 1997.
Con la decisione delle Sezioni Unite, la Suprema Corte ha invece affermato che il complesso degli interventi legislativi succedutisi nel tempo ha determinato un sostanziale congelamento dell’importo delle borse di studio, escludendo sia l’adeguamento annuale sia la rideterminazione triennale prevista dal d.lgs. n. 257/1991.
La pronuncia assume particolare rilievo perché chiarisce definitivamente il contrasto giurisprudenziale formatosi negli anni sul tema dell’aggiornamento delle borse di studio dei medici specializzandi.











