Il TAR Catania ha definito con esito favorevole il ricorso promosso contro l’Università degli Studi di Messina nell’ambito di una procedura comparativa per ricercatore universitario nel settore della psicometria.
Il ricorso contestava l’erronea attribuzione del punteggio al candidato dichiarato vincitore della selezione, evidenziando un errore nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate.
A seguito della proposizione del giudizio, la stessa Commissione giudicatrice ha riconosciuto l’errore materiale commesso nella valutazione comparativa, proponendo l’annullamento della precedente graduatoria.
L’Università ha quindi:
- annullato gli atti originariamente impugnati;
- dichiarato decaduto il precedente vincitore;
- approvato una nuova graduatoria;
- dichiarato vincitore il ricorrente;
- stipulato il contratto di lavoro con presa di servizio presso l’Ateneo.
Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata, condannando l’Università resistente al pagamento delle spese di giudizio.











