Il TAR Catania ha accolto il ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare emesso dal Ministero dell’Interno e dalla Commissione Territoriale competente.
Il provvedimento impugnato era fondato esclusivamente sulla presenza di una precedente condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (c.d. piccolo spaccio), ritenuta automaticamente ostativa alla regolarizzazione.
Il Collegio, richiamando la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, ha affermato che non è più consentito applicare automatismi espulsivi o ostativi senza una concreta valutazione della pericolosità sociale del richiedente.
Secondo il TAR, l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare elementi quali:
- il tempo trascorso dalla condanna;
- il comportamento successivo;
- l’eventuale percorso rieducativo;
- la concreta attualità della pericolosità sociale.
Per tali ragioni il Tribunale ha annullato il provvedimento di rigetto, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione nel rispetto dei principi affermati in sentenza.











