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La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da medici specializzandi che avevano frequentato le scuole di specializzazione tra il 1985 ed il 1991, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di remunerazione della formazione specialistica.

La Corte ha chiarito che il diritto al risarcimento derivante dall’omessa o tardiva trasposizione delle direttive europee non è soggetto alla prescrizione quinquennale dell’illecito aquiliano, bensì alla prescrizione decennale propria della responsabilità contrattuale da inadempimento dello Stato.

Secondo la Suprema Corte, il termine di prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999, momento nel quale gli interessati hanno acquisito la ragionevole certezza del definitivo mancato integrale adempimento da parte dello Stato italiano.

La sentenza ha quindi cassato la decisione della Corte d’Appello di Catania che aveva erroneamente applicato la prescrizione quinquennale decorrente dal 1991. scarica la sentenza

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