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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello proposto contro la sentenza del TAR Catania relativa alla sospensione dell’attuazione di un piano di lottizzazione approvato dal Comune di Ispica.

La vicenda riguardava un piano di lottizzazione già approvato dal Consiglio comunale, rispetto al quale il Comune aveva successivamente disposto plurime sospensioni del procedimento facendo riferimento:

  • alla revisione del PRG;
  • all’applicazione di misure di salvaguardia urbanistica;
  • alla necessità di acquisire il parere paesaggistico della Soprintendenza.

Il CGARS ha ribadito che, una volta approvato il piano di lottizzazione, il privato matura una posizione giuridica qualificata che non può essere compressa da sopravvenienze urbanistiche o paesaggistiche intervenute successivamente, salvo il legittimo esercizio del potere di autotutela.

Secondo il Collegio:

  • le misure di salvaguardia non possono incidere su piani di lottizzazione già efficacemente approvati;
  • la successiva revisione del PRG non può paralizzare procedimenti ormai perfezionati;
  • la convenzione di lottizzazione costituisce un atto negoziale attuativo di un diritto già sorto in capo al privato.

Particolare rilievo assume inoltre il principio affermato dal CGARS secondo cui eventuali sopravvenienze normative o vincoli paesaggistici intervenuti dopo l’approvazione del piano non possono incidere retroattivamente sul diritto già maturato dal lottizzante.

La sentenza ha quindi annullato anche l’ulteriore provvedimento comunale che subordinava la stipula della convenzione di lottizzazione all’acquisizione del parere della Soprintendenza, condannando il Comune di Ispica al pagamento delle spese processuali.

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