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Il TAR Calabria – Sezione Seconda – ha respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito di una controversia relativa alla rettifica della graduatoria di un concorso scolastico, confermando in sede cautelare la legittimità dell’intervento in autotutela dell’Amministrazione.

La vicenda riguardava la rettifica della graduatoria definitiva di merito operata dall’Ufficio Scolastico Regionale, con conseguente sostituzione della candidata originariamente individuata quale vincitrice mediante inserimento del controinteressato risultato titolare di un punteggio maggiore in ragione del riconoscimento del titolo di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Il Tribunale ha preliminarmente respinto:

  • l’eccezione di difetto di giurisdizione;
  • l’eccezione di incompetenza territoriale,
    ritenendo che la controversia riguardasse l’esercizio di un potere amministrativo di autotutela incidente su posizioni di interesse legittimo.

Nel merito cautelare, il TAR ha osservato che:

  • non risultava contestato il diritto del controinteressato all’attribuzione del punteggio relativo al titolo non inizialmente valutato;
  • la rettifica della graduatoria costituisce esercizio di autotutela doverosa;
  • eventuali vizi procedimentali, compresa la mancata comunicazione di avvio del procedimento, risultano irrilevanti ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

Il TAR Calabria ha quindi respinto l’istanza cautelare, compensando le spese di lite in considerazione della particolarità della vicenda.

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