Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – si è pronunciato su un ricorso elettorale relativo alle consultazioni amministrative del Comune di Mascalucia, avente ad oggetto la contestata attribuzione di voti di lista e la ripartizione dei seggi consiliari.
Il ricorrente lamentava:
- la mancata attribuzione di alcuni voti alla lista “Amo Mascalucia”;
- l’erronea assegnazione di un seggio consiliare;
- la conseguente mancata proclamazione alla carica di consigliere comunale.
Nel corso del giudizio i controinteressati hanno eccepito, tra l’altro:
- la mancata prova della concreta incidenza dei voti contestati sul risultato elettorale;
- l’assenza di un interesse effettivo alla proposizione del ricorso.
Il TAR ha ritenuto fondata proprio l’eccezione relativa alla carenza di interesse, osservando che dalla documentazione prodotta emergeva al massimo la possibile mancata attribuzione di un solo voto di lista utile, numero comunque insufficiente a modificare l’esito della distribuzione dei seggi.
Secondo il Collegio, anche accogliendo la ricostruzione prospettata dal ricorrente, non sarebbe stato possibile raggiungere la “massa critica” di voti necessaria per alterare il risultato elettorale finale.
Per tali ragioni il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, compensando integralmente le spese di lite in considerazione della particolarità delle questioni trattate e dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia.











