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Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – si è pronunciato su un ricorso proposto per ottenere l’accesso agli atti relativi ad interventi edilizi asseritamente abusivi eseguiti su un immobile confinante nel Comune di Catania.

Il ricorrente aveva richiesto:

  • copia dei titoli edilizi e dei provvedimenti autorizzativi relativi all’immobile del controinteressato;
  • copia del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale;
    lamentando il silenzio dell’Amministrazione sulle istanze di accesso presentate ai sensi della legge n. 241/1990.

Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato:

  • l’avvenuta trasmissione di una notizia di reato alla Procura della Repubblica;
  • l’inesistenza di titoli edilizi relativi alle opere contestate.

Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che:

  • l’Amministrazione aveva successivamente fornito riscontro all’istanza;
  • la documentazione richiesta risultava in parte coperta da segreto istruttorio;
  • per gli ulteriori atti era stata dichiarata l’inesistenza di provvedimenti autorizzativi.

Il Tribunale ha tuttavia condannato il Comune di Catania al pagamento delle spese processuali, osservando che il riscontro amministrativo era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale.

La sentenza conferma il principio secondo cui il comportamento tardivo della Pubblica Amministrazione può giustificare la condanna alle spese anche in caso di sopravvenuta improcedibilità del giudizio.

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