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La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto contro il decreto della Corte d’Appello di Messina che aveva rigettato la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di due giudizi amministrativi pendenti dinanzi al TAR Catania.

La Corte territoriale aveva escluso la sussistenza del danno non patrimoniale ritenendo che, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, il ricorrente non avesse più subito alcun pregiudizio derivante dalla durata del processo.

La Suprema Corte ha invece affermato che la sospensione cautelare del provvedimento impugnato costituisce una misura provvisoria e revocabile, che non elimina l’incertezza connessa all’attesa della decisione definitiva di merito.

Secondo la Cassazione, anche in presenza di una tutela cautelare favorevole permane il diritto della parte ad ottenere la definizione del giudizio entro un termine ragionevole, nonché il diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’eccessiva durata del processo, seppure in misura eventualmente ridotta.

La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina per un nuovo esame della domanda di equa riparazione.

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