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La Corte di Cassazione si è pronunciata sul momento di decorrenza del termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. con riferimento alle sentenze formate in modalità digitale nell’ambito del processo civile telematico.

La controversia riguardava un giudizio in materia di compensi professionali nel quale il ricorso per cassazione era stato notificato oltre sei mesi dopo il deposito dell’ordinanza della Corte d’Appello di Catania.

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso tardivo, affermando che, per le sentenze digitali, il termine lungo decorre dal momento in cui il sistema informatico attribuisce al provvedimento il numero identificativo e la data di pubblicazione, rendendolo conoscibile agli interessati.

Secondo la Cassazione:

  • deposito e pubblicazione della sentenza digitale coincidono;
  • assume rilievo il momento dell’inserimento nell’elenco cronologico informatizzato;
  • non rileva invece la successiva annotazione nel registro di repertorio.

La Corte ha inoltre precisato che i principi elaborati per le sentenze cartacee successivamente inserite nel sistema informatico non sono applicabili ai provvedimenti nativamente digitali.

L’ordinanza assume particolare rilievo pratico per avvocati e operatori del diritto, chiarendo definitivamente il dies a quo per il calcolo del termine lungo di impugnazione nel processo telematico.

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