La Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell’opponibilità del contratto di locazione stipulato dal promissario acquirente immesso nel possesso dell’immobile in forza di contratto preliminare.
La controversia riguardava un appartamento sito in Catania, successivamente acquistato da una società che aveva agito per ottenere il rilascio dell’immobile e il risarcimento dei danni nei confronti della conduttrice.
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui:
- per assumere la qualità di locatore non è necessario essere proprietario dell’immobile;
- è sufficiente avere la disponibilità materiale del bene in forza di un titolo non contrario a norme imperative;
- anche il promissario acquirente immesso nel possesso può validamente concedere il bene in locazione.
La Cassazione ha inoltre chiarito che l’eventuale successiva risoluzione del contratto preliminare non travolge automaticamente le locazioni già stipulate dal promissario acquirente, le quali restano efficaci nei limiti previsti dall’art. 1606 c.c., purché munite di data certa e non concluse in frode.
Per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Catania e rinviando la causa per un nuovo esame.











