Chiama
Dove Siamo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – ha accolto il ricorso proposto dalla proprietaria di un'area edificabile, assistita dall'Avv. Mariagrazia Caruso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Ispica sulla richiesta di procedere alla stipula della convenzione di lottizzazione relativa ad un piano approvato dal Consiglio comunale fin dal 2010.

La controversia trae origine da una vicenda amministrativa durata oltre quindici anni. Dopo l'approvazione del piano di lottizzazione e del relativo schema di convenzione, l'Amministrazione comunale aveva dapprima sospeso illegittimamente il procedimento; tali provvedimenti erano stati definitivamente annullati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, che aveva accertato l'insussistenza di ostacoli giuridici all'attuazione del piano. Nonostante ciò, il Comune aveva continuato a non procedere alla stipula della convenzione urbanistica.

Il TAR ha ribadito un principio di particolare importanza in materia urbanistica: una volta approvati il piano di lottizzazione e lo schema di convenzione, il Comune è tenuto a procedere alla stipula della convenzione, trattandosi di un atto conseguenziale e doveroso, rispetto al quale l'Amministrazione si è già autovincolata con il precedente esercizio del proprio potere discrezionale.

La sentenza richiama il recente orientamento del Consiglio di Stato, precisando che l'Ente locale può rifiutare la stipula solo se adotta un formale provvedimento di revoca o esercita i poteri di autotutela nei casi previsti dalla legge, non essendo sufficiente un comportamento meramente inerte o dilatorio.

Per tali ragioni il TAR ha:

  • dichiarato illegittimo il silenzio del Comune di Ispica;
  • ordinato all'Amministrazione di stipulare la convenzione entro novanta giorni;
  • nominato sin d'ora un commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia dell'Ente.

La decisione assume particolare rilievo perché:

  • afferma che l'approvazione del piano di lottizzazione autovincola l'Amministrazione alla stipula della convenzione;
  • chiarisce i limiti entro i quali il Comune può legittimamente rifiutare la stipula;
  • rafforza la tutela del privato contro le inerzie amministrative nelle procedure urbanistiche;
  • conferma che il giudice amministrativo può ordinare l'adempimento e nominare un commissario ad acta per garantire l'effettiva esecuzione della decisione. scarica la sentenza
Corte Suprema Cassazione Presidenza Consiglio dei ministri European Court of Human Rights Ministero della Giustizia Ordini degli Avvocati di Catania Consiglio nazionale Forense
Studio Legale Avvocato Caruso - P.Iva 03245870872 - Via Dalmazia, 57 Catania - Privacy - Cookie - Aggiorna le tue preferenze di tracciamento