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Il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal proprietario di un immobile confinante, assistito dall’Avv. Mariagrazia Caruso, avverso gli atti con cui il Comune di Messina e il Genio Civile avevano ritenuto regolare una pratica edilizia in sanatoria relativa all’immobile limitrofo.

La pronuncia, pur definendosi formalmente in rito, rappresenta in realtà l’esito di una vicenda ultradecennale caratterizzata da contestazioni protrattesi nel tempo, richieste di intervento rimaste prive di effettiva soluzione e ripetute iniziative volte a denunciare irregolarità edilizie incidenti sulla proprietà confinante. Solo con la proposizione del ricorso amministrativo l’intera vicenda ha trovato una rapida e concreta definizione.

Il ricorrente aveva impugnato:

  • la nota del Comune di Messina del 3 dicembre 2025, con la quale l’Amministrazione aveva escluso la sussistenza di difformità urbanistiche;
  • l’autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Genio Civile di Messina in relazione alla medesima pratica edilizia;
  • gli ulteriori atti presupposti connessi alla SCIA in sanatoria relativa all’immobile limitrofo.

La vicenda traeva origine dalla contestazione della regolarità delle opere realizzate dal proprietario del fondo confinante in forza di una SCIA in sanatoria e della correlata autorizzazione rilasciata dal Genio Civile. Dopo avere presentato istanze di autotutela alle amministrazioni competenti, il ricorrente si era visto opporre dal Comune una nota negativa, con la quale veniva esclusa la presenza di difformità urbanistiche. Da qui la scelta di adire il TAR per ottenere il riesame complessivo della pratica.

Ed è proprio nel corso del giudizio che si è verificato il dato più significativo della vicenda.

Il Genio Civile di Messina, riesaminando la pratica edilizia oggetto di contestazione, ha infatti accertato l’effettiva sussistenza di incongruenze negli elaborati progettuali e nella rappresentazione dello stato dei luoghi, rilevando in particolare:

  • la mancata rappresentazione di un muro di confine nord;
  • la mancata rappresentazione e verifica degli aggetti nel solaio di copertura del locale deposito;
  • la non collimante rappresentazione grafica della tettoia tra elaborato architettonico ed elaborato di carpenteria.

All’esito di tale istruttoria, l’Autorità regionale ha provveduto ad annullare in autotutela l’autorizzazione in sanatoria precedentemente rilasciata.

A sua volta, il Comune di Messina, preso atto delle risultanze emerse in sede regionale, ha dapprima avviato il procedimento di annullamento in autotutela della SCIA in sanatoria presentata dal controinteressato e, successivamente, nel corso del giudizio, ha comunicato di averlo concluso, eliminando così anche il titolo edilizio comunale contestato dal ricorrente.

Il TAR ha quindi preso atto del documentato annullamento in autotutela degli atti impugnati e, in ragione del sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, ha dichiarato cessata la materia del contendere.

La sentenza assume però un rilievo ben più significativo della sua definizione formale. In questo caso, infatti, la cessazione della materia del contendere non costituisce l’esito marginale di una vicenda sopravvenuta, ma rappresenta il riconoscimento processuale del risultato sostanziale ottenuto dal ricorrente: il ricorso ha determinato il riesame della pratica edilizia e ha condotto all’eliminazione, in autotutela, sia dell’autorizzazione del Genio Civile sia della SCIA in sanatoria ritenuta lesiva.

La decisione merita quindi attenzione perché:

  • dimostra l’effettività della tutela giurisdizionale anche quando il giudizio si conclude senza una pronuncia di annullamento nel merito;
  • evidenzia come il ricorso amministrativo possa costituire il fattore decisivo per sollecitare l’esercizio dell’autotutela da parte della pubblica amministrazione;
  • conferma la rilevanza del controllo del proprietario confinante rispetto alla regolarità urbanistico-edilizia degli interventi eseguiti su immobili limitrofi;
  • valorizza, sul piano sostanziale, un esito pienamente satisfattivo ottenuto proprio grazie alla proposizione dell’azione davanti al giudice amministrativo. scarica la sentenza
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