Il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro – ha accolto parzialmente l’opposizione proposta nei confronti dell’INPS nell’ambito di un giudizio relativo al riconoscimento di una prestazione assistenziale fondata sul requisito sanitario.
La vicenda riguardava un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., instaurato per ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari alla fruizione della prestazione richiesta in sede amministrativa.
A seguito delle conclusioni sfavorevoli formulate dal consulente tecnico nominato nella fase di ATP:
- la ricorrente proponeva rituale opposizione;
- contestando le valutazioni medico-legali espresse nella consulenza tecnica preventiva;
- chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l’accesso alla prestazione assistenziale.
L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Nel corso del giudizio veniva disposta una nuova consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale il CTU:
- riteneva sussistente il requisito sanitario richiesto;
- evidenziando tuttavia che tale situazione era maturata a seguito di un aggravamento successivo rispetto agli accertamenti compiuti nella fase di ATP;
- individuando il momento di insorgenza del requisito nel settembre 2021.
Il Tribunale ha preliminarmente ribadito che:
- il ricorso in opposizione era stato proposto tempestivamente nel termine decadenziale previsto dall’art. 445 bis c.p.c.;
- la fase di opposizione ha natura contenziosa;
- e resta circoscritta ai motivi di contestazione formulati dalla parte dissenziente rispetto alle conclusioni del consulente nominato nell’ATP.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Giudice ha evidenziato che:
- il procedimento di ATP ha ad oggetto esclusivamente il requisito sanitario;
- mentre l’opposizione introduce una vera fase di cognizione giudiziale;
- nell’ambito della quale il giudice può procedere ad una nuova valutazione tecnica delle condizioni dell’interessato.
La sentenza assume particolare rilievo perché il Tribunale:
- ha riconosciuto la possibilità di accertare il requisito sanitario anche in presenza di aggravamenti sopravvenuti;
- purché emersi nel corso del giudizio di opposizione;
- valorizzando il principio di effettività della tutela assistenziale.
Il Giudice ha quindi:
- accolto il ricorso;
- dichiarato la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dal settembre 2021;
- posto a carico dell’INPS le spese della consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione assume particolare interesse perché:
- chiarisce la natura della fase di opposizione ex art. 445 bis c.p.c.;
- conferma la possibilità di rivalutazione delle condizioni sanitarie nel corso del giudizio;
- riconosce rilevanza anche agli aggravamenti sopravvenuti rispetto alla fase di ATP;
- rafforza la tutela sostanziale del diritto alle prestazioni assistenziali. scarica la sentenza











