La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto da un dipendente di Poste Italiane nell’ambito di una controversia relativa all’assegnazione a mansioni ritenute non coerenti con la professionalità maturata nel corso della carriera lavorativa.
La vicenda riguardava un lavoratore che aveva chiesto:
- l’accertamento del diritto all’inquadramento nel livello “C senior” del contratto collettivo di settore;
- l’adibizione a mansioni corrispondenti a quelle di telegrafista e sportellista svolte per oltre vent’anni;
- il risarcimento dei danni da demansionamento.
Il Tribunale di Bologna aveva rigettato il ricorso e la decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto legittimo il sistema di fungibilità delle mansioni previsto dalla contrattazione collettiva di Poste Italiane.
Secondo i giudici di merito:
- il nuovo sistema introdotto dal contratto collettivo del 1994 consentiva ampia fungibilità tra le mansioni appartenenti alla medesima area professionale;
- non rilevavano le precedenti qualifiche funzionali del sistema pubblicistico;
- l’assegnazione a nuove attività rientrava nel legittimo esercizio dello jus variandi datoriale.
La Suprema Corte ha però ribadito importanti principi in materia di tutela della professionalità del lavoratore.
Secondo la Cassazione:
- anche quando la contrattazione collettiva preveda meccanismi di fungibilità orizzontale delle mansioni;
- il datore di lavoro non può assegnare il dipendente a compiti che compromettano la professionalità acquisita;
- occorre verificare concretamente che le nuove mansioni consentano la conservazione e l’accrescimento delle capacità professionali maturate dal lavoratore.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
- il corretto esercizio dello jus variandi deve essere valutato non in astratto ma attraverso il confronto concreto tra mansioni precedenti e nuove attività assegnate;
- la tutela prevista dall’art. 2103 c.c. è finalizzata alla protezione del patrimonio professionale del lavoratore;
- la professionalità costituisce espressione della dignità personale e della piena realizzazione della persona nel contesto lavorativo.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che:
- la semplice appartenenza delle mansioni alla stessa area contrattuale non basta a legittimare qualsiasi spostamento di attività;
- il giudice deve verificare se le nuove mansioni siano coerenti con le competenze tecniche e professionali acquisite;
- deve essere garantita una prospettiva dinamica di valorizzazione del bagaglio di esperienza del lavoratore.
Nel caso concreto la Corte ha ritenuto insufficiente l’analisi svolta dalla Corte territoriale, osservando che:
- il giudizio si era limitato ad una comparazione astratta delle declaratorie contrattuali;
- mancava invece una concreta valutazione delle mansioni effettivamente svolte prima e dopo l’esercizio dello jus variandi;
- non era stata adeguatamente verificata la tutela della professionalità acquisita dal dipendente.
La Suprema Corte ha pertanto:
- accolto il ricorso;
- cassato la sentenza impugnata;
- rinviato la causa alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame della controversia.
La decisione assume particolare rilievo perché:
- ribadisce i limiti dello jus variandi datoriale;
- conferma la centralità della tutela della professionalità del lavoratore;
- chiarisce che la fungibilità prevista dalla contrattazione collettiva non può tradursi in un indiscriminato svuotamento delle competenze professionali maturate dal dipendente. scarica la sentenza











