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La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto da un dipendente di Poste Italiane nell’ambito di una controversia relativa all’assegnazione a mansioni ritenute non coerenti con la professionalità maturata nel corso della carriera lavorativa.

La vicenda riguardava un lavoratore che aveva chiesto:

  • l’accertamento del diritto all’inquadramento nel livello “C senior” del contratto collettivo di settore;
  • l’adibizione a mansioni corrispondenti a quelle di telegrafista e sportellista svolte per oltre vent’anni;
  • il risarcimento dei danni da demansionamento.

Il Tribunale di Bologna aveva rigettato il ricorso e la decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto legittimo il sistema di fungibilità delle mansioni previsto dalla contrattazione collettiva di Poste Italiane.

Secondo i giudici di merito:

  • il nuovo sistema introdotto dal contratto collettivo del 1994 consentiva ampia fungibilità tra le mansioni appartenenti alla medesima area professionale;
  • non rilevavano le precedenti qualifiche funzionali del sistema pubblicistico;
  • l’assegnazione a nuove attività rientrava nel legittimo esercizio dello jus variandi datoriale.

La Suprema Corte ha però ribadito importanti principi in materia di tutela della professionalità del lavoratore.

Secondo la Cassazione:

  • anche quando la contrattazione collettiva preveda meccanismi di fungibilità orizzontale delle mansioni;
  • il datore di lavoro non può assegnare il dipendente a compiti che compromettano la professionalità acquisita;
  • occorre verificare concretamente che le nuove mansioni consentano la conservazione e l’accrescimento delle capacità professionali maturate dal lavoratore.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:

  • il corretto esercizio dello jus variandi deve essere valutato non in astratto ma attraverso il confronto concreto tra mansioni precedenti e nuove attività assegnate;
  • la tutela prevista dall’art. 2103 c.c. è finalizzata alla protezione del patrimonio professionale del lavoratore;
  • la professionalità costituisce espressione della dignità personale e della piena realizzazione della persona nel contesto lavorativo.

La Cassazione ha inoltre sottolineato che:

  • la semplice appartenenza delle mansioni alla stessa area contrattuale non basta a legittimare qualsiasi spostamento di attività;
  • il giudice deve verificare se le nuove mansioni siano coerenti con le competenze tecniche e professionali acquisite;
  • deve essere garantita una prospettiva dinamica di valorizzazione del bagaglio di esperienza del lavoratore.

Nel caso concreto la Corte ha ritenuto insufficiente l’analisi svolta dalla Corte territoriale, osservando che:

  • il giudizio si era limitato ad una comparazione astratta delle declaratorie contrattuali;
  • mancava invece una concreta valutazione delle mansioni effettivamente svolte prima e dopo l’esercizio dello jus variandi;
  • non era stata adeguatamente verificata la tutela della professionalità acquisita dal dipendente.

La Suprema Corte ha pertanto:

  • accolto il ricorso;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • rinviato la causa alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame della controversia.

La decisione assume particolare rilievo perché:

  • ribadisce i limiti dello jus variandi datoriale;
  • conferma la centralità della tutela della professionalità del lavoratore;
  • chiarisce che la fungibilità prevista dalla contrattazione collettiva non può tradursi in un indiscriminato svuotamento delle competenze professionali maturate dal dipendente. scarica la sentenza
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