Il Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto contro un avviso di addebito INPS relativo a contributi richiesti per la Gestione Separata dei liberi professionisti, dichiarando intervenuta la prescrizione della pretesa contributiva.
La controversia riguardava un avviso di addebito notificato nel 2017 con cui l’INPS richiedeva:
- contributi previdenziali;
- sanzioni;
- interessi;
relativi all’annualità 2009 per attività professionale assoggettata a Gestione Separata.
Il ricorrente aveva proposto opposizione deducendo:
- l’intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali;
- l’illegittimità della richiesta di pagamento;
- la tardività degli atti interruttivi notificati dall’INPS.
L’INPS si era costituito chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la validità della pretesa contributiva.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
- i crediti previdenziali sono soggetti, di regola, alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995;
- la cartella di pagamento non opposta non produce gli effetti del giudicato propri della sentenza;
- la mancata opposizione non trasforma il termine prescrizionale da quinquennale a decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.
Il Giudice del Lavoro ha inoltre richiamato il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui:
- per i contributi dovuti alla Gestione Separata il termine prescrizionale decorre dal momento in cui si realizza il presupposto dell’obbligazione contributiva;
- tale presupposto coincide con la produzione del reddito professionale;
- e non con la successiva scadenza dei termini di pagamento.
Nel caso concreto il Tribunale ha rilevato che:
- il termine prescrizionale risultava decorso già nel giugno 2015;
- l’avviso bonario notificato successivamente non era idoneo ad interrompere tempestivamente la prescrizione;
- l’avviso di addebito notificato nel gennaio 2017 era quindi tardivo.
La sentenza evidenzia inoltre che:
- il ricorrente svolgeva in modo esclusivo e continuativo attività lavorativa dipendente;
- risultava iscritto ad altra cassa previdenziale professionale;
- circostanze ritenute rilevanti nel quadro complessivo della vicenda contributiva.
Il Tribunale ha quindi:
- accolto il ricorso;
- annullato l’avviso di addebito INPS;
- condannato l’Istituto al pagamento delle spese processuali.
La decisione assume particolare rilievo perché:
- ribadisce l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti previdenziali INPS;
- esclude la trasformazione automatica della prescrizione in decennale per mancata opposizione della cartella;
- chiarisce il momento iniziale di decorrenza della prescrizione per i contributi dovuti alla Gestione Separata dei liberi professionisti. scarica la sentenza











