Chiama
Dove Siamo

Il Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto contro un avviso di addebito INPS relativo a contributi richiesti per la Gestione Separata dei liberi professionisti, dichiarando intervenuta la prescrizione della pretesa contributiva.

La controversia riguardava un avviso di addebito notificato nel 2017 con cui l’INPS richiedeva:

  • contributi previdenziali;
  • sanzioni;
  • interessi;
    relativi all’annualità 2009 per attività professionale assoggettata a Gestione Separata.

Il ricorrente aveva proposto opposizione deducendo:

  • l’intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali;
  • l’illegittimità della richiesta di pagamento;
  • la tardività degli atti interruttivi notificati dall’INPS.

L’INPS si era costituito chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la validità della pretesa contributiva.

Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:

  • i crediti previdenziali sono soggetti, di regola, alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995;
  • la cartella di pagamento non opposta non produce gli effetti del giudicato propri della sentenza;
  • la mancata opposizione non trasforma il termine prescrizionale da quinquennale a decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.

Il Giudice del Lavoro ha inoltre richiamato il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui:

  • per i contributi dovuti alla Gestione Separata il termine prescrizionale decorre dal momento in cui si realizza il presupposto dell’obbligazione contributiva;
  • tale presupposto coincide con la produzione del reddito professionale;
  • e non con la successiva scadenza dei termini di pagamento.

Nel caso concreto il Tribunale ha rilevato che:

  • il termine prescrizionale risultava decorso già nel giugno 2015;
  • l’avviso bonario notificato successivamente non era idoneo ad interrompere tempestivamente la prescrizione;
  • l’avviso di addebito notificato nel gennaio 2017 era quindi tardivo.

La sentenza evidenzia inoltre che:

  • il ricorrente svolgeva in modo esclusivo e continuativo attività lavorativa dipendente;
  • risultava iscritto ad altra cassa previdenziale professionale;
  • circostanze ritenute rilevanti nel quadro complessivo della vicenda contributiva.

Il Tribunale ha quindi:

  • accolto il ricorso;
  • annullato l’avviso di addebito INPS;
  • condannato l’Istituto al pagamento delle spese processuali.

La decisione assume particolare rilievo perché:

  • ribadisce l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti previdenziali INPS;
  • esclude la trasformazione automatica della prescrizione in decennale per mancata opposizione della cartella;
  • chiarisce il momento iniziale di decorrenza della prescrizione per i contributi dovuti alla Gestione Separata dei liberi professionisti. scarica la sentenza
Corte Suprema Cassazione Presidenza Consiglio dei ministri European Court of Human Rights Ministero della Giustizia Ordini degli Avvocati di Catania Consiglio nazionale Forense
Studio Legale Avvocato Caruso - P.Iva 03245870872 - Via Dalmazia, 57 Catania - Privacy - Cookie - Aggiorna le tue preferenze di tracciamento