Il Tribunale di Catania – Prima Sezione Civile – ha accolto il ricorso proposto da un figlio maggiorenne volto ad ottenere il versamento diretto dell’assegno di mantenimento già previsto in sede di separazione e divorzio in favore della madre convivente.
La vicenda riguardava un giovane maggiorenne che:
- aveva compiuto diciotto anni nel 2021;
- non era ancora economicamente autosufficiente;
- risultava impegnato negli studi universitari;
- aveva cessato la convivenza con la madre trasferendosi in un appartamento acquistato con il sostegno economico del padre.
Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 337 septies c.p.c., il ricorrente chiedeva:
- che l’assegno mensile di mantenimento stabilito nella precedente sentenza di divorzio;
- nonché il 50% delle spese straordinarie, extradidattiche e sportive;
venissero corrisposti direttamente a lui e non più alla madre.
Il Tribunale ha preliminarmente ricordato che:
- l’art. 337 septies c.c. prevede che l’assegno disposto in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti venga versato direttamente all’avente diritto, salvo diversa determinazione del giudice;
- la norma ha profondamente inciso sul tema della legittimazione attiva nelle controversie relative al mantenimento dei figli maggiorenni.
La decisione richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
- il diritto del genitore convivente e quello del figlio maggiorenne costituiscono diritti autonomi;
- fondati su presupposti differenti;
- e non configurano il medesimo diritto attribuito a soggetti diversi.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che:
- la domanda proposta direttamente dal figlio maggiorenne è sufficiente per ottenere il pagamento diretto del contributo di mantenimento;
- non occorre il consenso dell’altro genitore;
- la legittimazione del figlio è quantomeno concorrente rispetto a quella del genitore convivente.
Nel caso concreto:
- né la madre né il padre si erano opposti alla richiesta;
- il padre, pur formalmente contumace, era comparso personalmente aderendo alla domanda del figlio;
- risultava pacifico il permanere della non autosufficienza economica del ricorrente.
Il Tribunale ha pertanto disposto che:
- la quota dell’assegno di mantenimento riferibile al figlio ricorrente;
- nonché il 50% delle spese straordinarie, extradidattiche e sportive;
venissero versati direttamente dal padre al figlio maggiorenne anziché alla madre.
La decisione assume particolare rilievo perché:
- conferma il diritto del figlio maggiorenne non autosufficiente a richiedere direttamente il mantenimento;
- valorizza l’autonomia soggettiva del figlio rispetto al genitore convivente;
- chiarisce la portata applicativa dell’art. 337 septies c.c. in materia di mantenimento diretto dei figli maggiorenni. scarica la sentenza











