Il Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro – ha accolto l’opposizione proposta contro una cartella esattoriale emessa per contributi INPS relativi alla gestione commercianti, dichiarando illegittima l’iscrizione a ruolo per difetto di prova dei presupposti dell’obbligazione contributiva.
La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata per il recupero di:
- contributi IVS;
- somme aggiuntive;
- interessi;
relativi agli anni dal 2002 al 2008.
L’opponente aveva dedotto:
- la decadenza dell’INPS dai termini di iscrizione a ruolo previsti dal D.Lgs. n. 46/1999;
- l’assenza dei presupposti per l’iscrizione contributiva;
- la violazione dello Statuto del contribuente;
- il difetto di motivazione della cartella esattoriale.
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato l’azione come opposizione a ruolo ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, rilevando che:
- le contestazioni investivano il merito della pretesa contributiva;
- l’opponente negava la stessa sussistenza dell’obbligo previdenziale;
- risultava quindi configurabile una vera opposizione alla pretesa contributiva e non una mera opposizione agli atti esecutivi.
Il Giudice ha inoltre ribadito che:
- il termine previsto per l’opposizione alla cartella ha natura decadenziale;
- decorso tale termine restano proponibili soltanto le opposizioni relative a fatti successivi o a vizi propri dell’esecuzione;
- mentre le contestazioni sul merito della pretesa devono essere proposte entro quaranta giorni dalla notifica della cartella.
Nel merito la sentenza assume particolare rilievo con riferimento all’iscrizione alla gestione commercianti INPS.
Il Tribunale ha richiamato:
- l’art. 1 della legge n. 613/1966;
- l’art. 29 della legge n. 160/1975;
- la disciplina relativa all’obbligo di iscrizione previdenziale per gli esercenti attività commerciali.
Secondo il Giudice:
- l’obbligo contributivo richiede l’esercizio abituale e prevalente dell’attività commerciale;
- incombe sull’INPS l’onere di provare i presupposti dell’iscrizione previdenziale;
- non è sufficiente la mera titolarità di quote sociali o la semplice partecipazione societaria.
Nel caso concreto il Tribunale ha rilevato che:
- non risultava provato lo svolgimento abituale e prevalente dell’attività commerciale;
- l’opponente aveva documentato redditi da lavoro dipendente superiori rispetto a quelli derivanti dall’attività societaria;
- mancava prova concreta della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
La sentenza ha inoltre evidenziato che:
- l’INPS non aveva assolto all’onere probatorio sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge;
- il rischio della mancata prova gravava integralmente sull’Istituto previdenziale;
- l’iscrizione a ruolo risultava quindi illegittima.
Il Tribunale ha pertanto:
- accolto l’opposizione;
- annullato la cartella esattoriale;
- dichiarato illegittima l’iscrizione a ruolo dei contributi richiesti;
- condannato INPS e concessionario della riscossione al pagamento delle spese di giudizio.
La decisione assume particolare rilievo perché:
- ribadisce che l’iscrizione alla gestione commercianti non deriva automaticamente dalla qualità di socio;
- conferma che l’INPS deve provare la partecipazione personale abituale e prevalente all’attività aziendale;
- chiarisce i limiti dell’obbligazione contributiva nelle società commerciali;
- rafforza le garanzie difensive del contribuente nelle opposizioni a cartella esattoriale previdenziale. scarica la sentenza











