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Lavoro Pubblica Amministrazione

Il T.U. degli impiegati civili dello Stato approvato con il d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, hanno storicamente costituito un corpo organico e razionale di norme al quale si sono ispirate e al quale hanno sempre fatto riferimento e rinvio le varie normative concernenti i settori del pubblico impiego anche diversi da quello statale.

Il regime delle incompatibilità nel pubblico impiego è disciplinato dal vigente art. 53 del DLgs n. 165/2001 il quale recita testualmente:

LA MOBILITA’

L’art. 30  del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 intitolato Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testualmente recita:

Il termine "mobbing" deriva da una espressione di origine anglosassone "to mob" che significa assalire, aggredire in gruppo e sta ad indicare comportamenti che si pongono in contrasto non solo con l'ordinato vivere sociale ma anche con il regolare svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato.

L'assegnazione di una sede presuppone che il dipendente ottenga una prima nomina od avanzamento ad una qualifica superiore e si caratterizza per essere strettamente conseguente ad una immissione in ruolo o ad un avanzamento.

La dirigenza pubblica statale è disciplinata dal d.lgs. 165/2001, le cui disposizioni sono in parte il risultato della evoluzione normativa inaugurata nel 1972 dal d.P.R. 748, in parte il frutto delle modifiche e delle novità apportate dalla l. 145/2002.

E' senza dubbio nella disciplina della contrattazione collettiva che il rapporto alle dipendenze della p.a. trova maggiori contatti con il rapporto di lavoro privato.

Il processo di privatizzazione del pubblico impiego, avviato con il d.lgs 29/93 e completato con l'entrata in vigore del d.lgs 165/01, ha comportato la privatizzazione del rapporto anche dal punto di vista dei doveri richiesti da parte della P.A. al prestatore di lavoro.

Le ipotesi di cessazione del rapporto per volontà dell'amministrazione sono da ricollegare al licenziamento disciplinare, alla sopravvenuta inidoneità fisica del dipendente, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, al superamento del periodo di comporto.

Il criterio idoneo ad incardinare la giurisdizione del giudice ordinario per Dottrina e Giurisprudenza unanime è dato dalla natura del rapporto, cioè a dire dalla circostanza che si verta in una controversia di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 all'art. 52 individua la progressione professionale come uno degli strumenti del dipendente per l'acquisizione di una qualifica superiore.

L'art. 52 del d.lgs. 165/2001, contenente la disciplina delle mansioni nel pubblico impiego, recita testualmente:

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