Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello proposto avverso i provvedimenti con cui il Comune aveva sospeso il procedimento di attuazione di un piano di lottizzazione già approvato.
La sentenza afferma che eventuali sopravvenienze urbanistiche o paesaggistiche successive all’approvazione del piano non possono incidere su una posizione giuridica ormai consolidata, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti dalla legge.
Il CGA ha inoltre ribadito i limiti all’applicazione delle misure di salvaguardia urbanistica ed ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali.











