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È illegittimo il provvedimento di revoca di un rapporto convenzionale con una laboratorio privato di analisi non più esistente, in quanto già da tempo sostituito dal nuovo regime dell'accreditamento, e comunque senza alcuna previa ponderazione di tutti gli interessi coinvolti nella vicenda, quello pubblico all'eliminazione di una struttura sanitaria valida ed efficiente, per quanto irregolarmente operante, e quello privato del laboratorio, intenzionato a continuare nella sua attività, in base ad un rapporto reciprocamente obbligatorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso r.g.n. 8198/1999, proposto dalla:

A.u.s.l. di Frosinone, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Loreto Gentile, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ruggero Frascaroli, in Roma, viale Regina Margherita, 46;

contro

Laboratorio analisi cliniche S. Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale Parioli, 180;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio, Latina n. 00546/1999, resa tra le parti e concernente la revoca di un rapporto di convenzionamento.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Laboratorio analisi cliniche S. Marco;

visti tutti gli atti e le memorie della causa;

relatore, nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, gli avvocati Gentile e Sanino;

ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

A) - Con un primo ricorso, la società originaria ricorrente impugnava la nota n. 2144/1997, con cui il direttore generale dell'A.u.s.l. di Frosinone aveva revocato il pregresso rapporto convenzionato (asseritamente conseguito in base ad un titolo poi rivelatosi inesistente, ma comunque durato oltre dieci anni), per incompetenza, violazione dell'art. 43, legge n. 833/1978, dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 502/1992, dell'art. 6, comma 6, legge n. 724/1994, della delib. G.r. Lazio n. 1165/1997 (transitoriamente legittimante una protratta competenza delle A.u.s.l. ad emettere atti come quelli qui gravati), eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta.

L'A.u.s.l. intimata si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso per l'omessa impugnativa della deliberazione di sospensione del rapporto fondato sull'accreditamento e la natura non provvedimentale della gravata nota direttoriale.

Veniva accolta la domanda cautelare, con ordinanza poi riformata in appello da questa sezione V, come accadeva pure per il successivo ricorso.

B) - Con un secondo gravame, la stessa società impugnava il provvedimento con cui la stessa direzione generale dell'A.u.s.l. aveva revocato le due deliberazioni n. 961/1986 e n. 41/1987, con cui la disciolta U.s.l. n. 9 di Frosinone aveva consentito la prosecuzione della convenzione con il Centro diagnostico S. Marco (poi denominato Laboratorio analisi cliniche S. Marco), per incompetenza, le stesse violazioni di legge di cui sopra e, inoltre, violazione dell'art. 1, comma 4, ed art. 6, accordo collettivo 22 febbraio 1980, esecutivo con d.P.R. 16 maggio 1980, nonché sviamento, illogicità e manifesta ingiustizia.

Anche in questo caso l'A.u.s.l. intimata si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso.

I due gravami venivano riuniti dal T.a.r. adito, che dichiarava inammissibile il primo, per la natura non provvedimentale della nota ivi impugnata, ed accoglieva il secondo per la riscontrata impossibilità di revocare un rapporto convenzionale non più esistente e sostituito dal nuovo regime dell'accreditamento, nonché per vizio di motivazione nella revoca degli atti della pregressa U.s.l. n. 9 ed omessa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nell'operazione.

C) - Detta sentenza veniva, quindi, impugnata dall'A.u.s.l. di Frosinone, che eccepiva l'errore di giudizio commesso nel dichiarare inammissibile il primo ricorso, che avrebbe dovuto essere respinto nel merito, come il secondo gravame, secondo l'appellante erroneamente accolto dai primi giudici.

Il Laboratorio appellato (a suo tempo inserito tra le strutture sanitarie convenzionate, mediante delib. G.r. Lazio n. 1587/1981, per poi passare automaticamente al nuovo regime di accreditamento dal 1° gennaio 1993) si costituiva in giudizio e resisteva all'appello, anche con apposita memoria, in cui eccepiva possibili vizi di notificazione, comunque poi sanati con l'avvenuta sua costituzione in giudizio.

All'esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione dopo il rigetto della relativa domanda cautelare ad opera di questa stessa sezione V (cfr. ordinanza n. 2320/1999), previo deposito di una memoria riepilogativa da parte del Laboratorio S. Marco.

DIRITTO

I ) - L'appello è infondato e va respinto, per le ragioni che seguono, dovendosi condividere l'orientamento dei primi giudici.

Attualmente il Laboratorio appellato (abbandonato il regime di convenzionamento) continua ad operare secondo il criterio dell'accreditamento provvisorio, exart. 8, d.lgs. n. 502/1992, integrato dal d.lgs. n. 229/1999, il che garantisce un corretto funzionamento del rapporto fino all'instaurarsi dell'accreditamento definitivo (exart. 6, comma 6, legge n. 724/1994, e Corte cost., sentenza n. 416/1995, nonché legge reg. Lazio n. 4/2003, artt. 13, 14, 15 e 16, e legge finanziaria n. 191/2009, prorogante il tutto al 31 dicembre 2010), grazie alla disciplina transitoria, che gli permette di erogare prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.

Il Laboratorio S. Marco (che aveva fornito numerose prestazioni qualificate, in base a titoli all'epoca astrattamente idonei) era convenzionato al 1° gennaio 1993, in base alla delib. G.r. n. 1587/1981, previa volturazione della relativa titolarità dal dr. Mazzetti al Centro diagnostico S. Marco; seguiva la delib. G.r. n. 1165/1997, in ossequio alla quale l'A.u.s.l. di Frosinone inseriva il Laboratorio nell'albo degli erogatori provvisoriamente sospesi per omessa documentazione dei requisiti obbligatori: situazione successivamente regolarizzata, con esito pienamente positivo (v. nota A.u.s.l. 20 ottobre 1997).

II) - Donde l'illegittimità del provvedimento impugnato in prime cure, correttamente rilevata dai primi giudici, che giustamente hanno stigmatizzato la revoca (disposta senza alcun intervento della regione) di un rapporto convenzionale non più esistente, in quanto già da tempo sostituito dal nuovo regime dell'accreditamento, mentre sarebbe stato preferibile quanto meno ponderare meglio tutti gli interessi coinvolti nella vicenda: quello pubblico all'eliminazione di una struttura sanitaria valida ed efficiente, per quanto irregolarmente operante, e quello privato del Laboratorio, intenzionato a continuare nella sua attività, in base ad un rapporto reciprocamente obbligatorio.

Conclusivamente, l'appello va respinto, con salvezza dell'impugnata sentenza, a spese ed onorari del secondo grado di giudizio liquidati secondo il principio della soccombenza (art. 92, c.p.c.), come in dispositivo.

P.Q.M.

IL Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l'appello e condanna l'A.u.s.l. di Frosinone, appellante, a rifondere al Laboratorio S. Marco, appellato, le spese e gli onorari del secondo grado di giudizio, liquidati in complessivi euro tremila/00, oltre ai dovuti accessori di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010, con l'intervento dei signori giudici:

Stefano Baccarini, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere, Estensore

Nicola Russo, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 MAG. 2010

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