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In tema di ricorso volto all'accertamento del danno "da ritardo" causato con l'adozione di un provvedimento amministrativo favorevole ma tardivamente rilasciato, non ha pregio l'eccezione sollevata dalla difesa del Comune con la quale si addossa alla ricorrente la responsabilità per non aver evitato (ex art. 1227 c.c.) l'evento lesivo oggi lamentato, attivando i poteri sostitutivi di competenza regionale previsti dall'art. 27 della L.R. 71/1978 per le ipotesi di inerzia nella gestione dei procedimenti amministrativi disciplinati dalla medesima legge regionale.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2009, proposto da:

Astra Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Leonardo Purrazzo, con domicilio eletto presso avv. Giacomo Leonardo Purrazzo, in Catania, via Dott. Consoli, 55;

contro

Comune di Venetico, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Saitta, con domicilio eletto presso avv. Antonio Saitta, in Messina, Segreteria;

per la condanna

previa sospensione dell'efficacia, al risarcimento dei danni patiti dalla società ricorrente in conseguenza della ritardata approvazione della lottizzazione di cui alla pratica n. 475, prot. N. 2471 del 21.05.2007;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venetico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La società Astra srl ed il sig. Saija Giacomo - in qualità di titolari di due aree contigue site in territorio del Comune di Venetico - hanno presentato in data 14.11.2003 una istanza per l'approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata denominato "Lottizzazione Moscato" finalizzato alla realizzazione di alcuni capannoni industriali; progetto per il quale il Ministero delle Attività produttive aveva concesso un finanziamento ex L. 488/1992 con la condizione che i lavori venissero ultimati entro 48 mesi dal decreto di finanziamento (datato 23 giugno 2003).

L'iter di approvazione della lottizzazione in questione si è articolato su diversi momenti ed adempimenti che hanno condotto solo nel settembre 2006 alla firma della convenzione e, successivamente, in data 21 maggio 2007, al rilascio della concessione edilizia.

In particolare, la ricorrente Astra srl elenca e descrive analiticamente tutti i vari atti ed i passaggi attraverso i quali il Comune di Venetico ha via via richiesto modifiche ed integrazioni progettuali, ha posto condizioni e richiesto pareri di altri enti, ha richiesto la realizzazione di infrastrutture già esistenti o di impianti già realizzati, ed ha di fatto ritardato l'avvio dei lavori che hanno avuto inizio circa quattro anni dopo la presentazione del progetto (Giugno 2007).

Essendo stata non rispettata la scadenza temporale cui era condizionato il finanziamento riconosciuto alla ditta ricorrente, è stata proposta la revoca del contributo finanziario originariamente concesso.

La ricorrente ha, quindi, chiesto al Comune il risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza della condotta asseritamente ostruzionistica dilatoria e vessatoria mantenuta nella vicenda descritta.

In mancanza di riscontro è stato proposto l'odierno ricorso, col quale si chiede la condanna del Comune di Venetico al risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata conclusione dell'intero procedimento amministrativo, stimati complessivamente in Euro 1.241.605,54 ed articolati nelle seguenti voci: a) perdita del finanziamento; b) mancata realizzazione dell'investimento; c) perdita della redditività attesa; d) danno patrimoniale ed all'immagine.

Si è costituito in giudizio l'intimato Comune, che difende il proprio operato ed avversa la domanda risarcitoria affermando che la ricorrente: a) avrebbe potuto elidere il danno, attivando i poteri sostitutivi dell'A.R.T.A. ex art. 27 L.R. 71/78 per fronteggiare la denunciata inerzia del Comune; b) non ha impugnato - prestandovi acquiescenza - le richieste istruttorie avanzate nel corso del procedimento dal Comune; fatto per il quale l'azione risarcitoria oggi proposta diventa inammissibile. Inoltre, nel merito dei singoli ritardi o inerzie denunciate, il Comune giustifica il proprio comportamento alla luce dell'esigenza di rispettare le varie normative e di acquisire la documentazione di volta in volta necessaria per la prosecuzione dell'iter amministrativo.

All'udienza pubblica del 25 febbraio 2010 - col consenso del difensore di controparte - la ricorrente ha depositato una memoria di replica; alla stessa udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio si incentra tutta su una domanda risarcitoria per la perdita del finanziamento pubblico subìto dalla società ricorrente a causa del ritardo in cui il Comune resistente è incorso nell'evasione della pratica di approvazione del piano di lottizzazione proposto dalla ricorrente stessa.

Si tratta, in definitiva, di un ricorso volto all'accertamento del danno "da ritardo" causato con l'adozione di un provvedimento amministrativo favorevole ma tardivamente rilasciato.

Va premesso anche che la ricorrente precisa di aver più volte segnalato all'ente intimato la circostanza che il progetto di realizzazione dei capannoni oggetto della lottizzazione era assistito da un finanziamento pubblico sottoposto alla condizione risolutiva del rispetto del termine di conclusione dei lavori.

Richiamando il complesso ed articolato svolgimento degli atti, dei fatti e degli eventi descritti analiticamente in ricorso nel loro susseguirsi cronologico, il Collegio ritiene che alcune delle denunciate inerzie, lentezze od impedimenti ascritte al Comune resistente siano in realtà sussistenti, e non sono state smentite od adeguatamente giustificate dalla memoria difensiva prodotta in giudizio dall'ente convenuto.

Sicché il ricorso appare meritevole di parziale accoglimento nei termini che si chiariranno infra.

1.- In via preliminare, non ha pregio l'eccezione sollevata dalla difesa del Comune con la quale si addossa alla ricorrente la responsabilità per non aver evitato (ex art. 1227 c.c.) l'evento lesivo oggi lamentato, attivando i poteri sostitutivi di competenza regionale previsti dall'art. 27 della L.R. 71/1978 per le ipotesi di inerzia nella gestione dei procedimenti amministrativi disciplinati dalla medesima legge regionale.

Al riguardo il Collegio precisa che il danno subito dalla ricorrente non avrebbe potuto essere eliminato attraverso la richiesta di un intervento sostitutivo, tendente ad ottenere una rapida conclusione del procedimento avviato a domanda, atteso che il pregiudizio denunciato si è manifestato non in unica soluzione, ma è frutto della sommatoria di singoli ritardi, inerzie e rallentamenti, che hanno costellato nel corso del quadriennio ogni singola fase endoprocedimentale, ed hanno avuto l'effetto complessivo di allungare oltre misura i tempi di adozione del provvedimento. In altre parole, la ricorrente non avrebbe potuto sapere, né preventivare, che tutti i passaggi dell'approvazione della lottizzazione avrebbero (ciascuno) subìto dei rallentamenti, fino a portare al verificarsi della condizione risolutiva apposta al decreto di finanziamento; di conseguenza, non avrebbe potuto sin dall'inizio cautelarsi attivando i rimedi sostitutivi di cui si eccepisce ora la mancanza.

2.- Sotto altro profilo, analoga conclusione vale per l'eccezione che addebita alla ricorrente la mancata impugnazione e/o contestazione delle richieste istruttorie e degli altri atti adottati dal Comune, che hanno contribuito a ritardare la conclusione del procedimento.

L'eccezione è infondata: da un lato, si ricorda che la ricorrente ha proposto un ricorso a questo Tar ai sensi dell'art. 21 bis L. 1034/1971 (seppur poi dichiarato inammissibile per ragioni di rito) avverso una delle denunciate inerzie. In secondo luogo, va rilevato che il ricorso in epigrafe tende ad ottenere un risarcimento per il ritardo col quale è stato esitato un provvedimento amministrativo favorevole; l'azione esperita, quindi, non presuppone il preventivo annullamento di atti lesivi, ma solo l'accertamento di un colpevole ritardo, quale causa di un pregiudizio economico. In altre parole, il danno lamentato non è causato da un provvedimento che avrebbe dovuto essere giuridicamente eliminato, ma da un provvedimento che avrebbe dovuto essere tempestivamente rilasciato.

3.- Passando all'esame delle singole inerzie e/o delle richieste speciose opposte dal Comune nel corso del procedimento amministrativo il Collegio ritiene che - comparando le argomentazioni sostenute in ricorso con le giustificazioni fornite nella memoria difensiva dell'ente resistente - alcuni ritardi risultino giustificabili; altri, invece, appaiono privi di accettabile spiegazione (ed in alcuni casi, anche di difesa).

In particolare, si ritengono ingiustificate le inerzie registrate in ordine ai seguenti passaggi procedimentali:

A) dopo aver ottenuto il parere favorevole della C.E.C. e del Genio civile, la ricorrente ha invitato il Comune in data 6 aprile 2004 a dare corso ai successivi adempimenti per la stipula della Convenzione. In data 22 aprile 2004, l'U.T.C. ha però ritenuto di dover richiedere un parere al Consorzio A.S.I. di Messina, nella convinzione (poi rivelatasi errata) che il terreno oggetto di intervento rientrasse in aree di pertinenza del predetto Consorzio. La risposta negativa prontamente data dal Consorzio con nota dell'8 giugno 2004, ha indotto la ricorrente a stimolare ulteriormente il Comune a proseguire l'iter procedimentale (nota recepita il 10 giugno 2004), e - dopo due mesi di silenzio - a notificare un atto di diffida e messa in mora (del 6 agosto 2004). Tuttavia, il Sindaco in data 30 agosto 2004 ha trasmesso al Consiglio comunale la proposta di deliberazione, senza sottoscriverla, insistendo sulla competenza dell'ASI, in considerazione del fatto che le zone D1 (come è classificata l'area in esame) risultano disciplinate dal Piano ASI di Messina. Per sollecitare la prosecuzione dell'iter, la ricorrente ha proposto ricorso a questo Tar contro il silenzio/inadempimento in data 20 ottobre 2004. In definitiva, il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione di lottizzazione solo nella seduta del 17 maggio 2005, nonostante il fatto che i pareri della C.E.C. e del Genio civile nonché il parere del Consorzio ASI risalissero a più di un anno addietro.

Pur ammettendo la necessità di richiedere il primo parere dell'ASI, il lungo lasso di tempo intercorso fra l'ottenimento di quest'ultimo e l'approvazione dello schema di convenzione da parte del Consiglio comunale - peraltro inframmezzato da una iniziativa giurisdizionale a scopo sollecitatorio - appare al Collegio francamente ingiustificabile.

B) In secondo luogo, non è spiegabile la ragione per la quale il Comune abbia sottoscritto la convenzione di lottizzazione soltanto nel settembre 2006. La giustificazione addotta in proposito - risiedente nel fatto che solo nel mese di maggio 2006 l'ente ha acquisito la disponibilità dei proprietari a cedere gratuitamente le aree ricadenti nella lottizzazione - appare smentita dall'allegato n. 29 prodotto dalla difesa del Comune, che data al 4 febbraio 2006 la ricezione del predetto documento.

C) Infine, si rileva che dalla data del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria (6 marzo 2007) a quella del rilascio della concessione edilizia (21 maggio 2007) sono decorsi senza giustificato motivo altri due mesi, che nell'economia della vicenda hanno avuto un peso rilevante.

In conclusione, sebbene la vicenda sia complessa, ed alcuni denunciati ritardi dell'ente siano solo apparenti, in quanto collegati ad effettive necessità di acquisire elementi o chiarimenti (si veda a esempio, la questione dell'impianto di illuminazione, per il quale è stata effettuata una fornitura suppletiva in data 6 marzo 2007 - cfr. allegato n. 37 della produzione documentale del Comune), il Collegio ritiene che complessivamente i tempi di approvazione della lottizzazione e di rilascio della relativa concessione abbiano subito alcuni ingiustificati allungamenti, stimabili in un lasso di tempo superiore all'anno (si richiamano le considerazioni fatte ai punti A, B e C), che - sommati tra loro - hanno avuto una rilevante incidenza sul finanziamento di cui la ricorrente aveva beneficiato.

Sulla base di quanto affermato risulta, quindi, provato il nesso di causalità fra il danno lamentato e la condotta della PA.

Occorre adesso verificare la sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito aquiliano necessari a fondare la responsabilità della PA. per il cd. "danno da ritardo" oggi espressamente codificato dall'art. 2 bis della L. 241/90 (introdotto con l'art. 7 della L. 69/2009).

Il requisito della colpa è da rinvenire - attraverso presunzioni semplici - nei ripetuti comportamenti omissivi e/o dilatori tenuti dal Comune, che non sono stati giustificati neanche ex post.

Quanto all'entità del danno, la ricorrente lamenta: a) la perdita del finanziamento originariamente concessole (pari ad Euro 359.463), ed il connesso obbligo di pagamento degli interessi sulle somme da restituire, ammontanti ad Euro 150.000 circa; b) la perdita di Euro 220.356 a causa della mancata realizzazione dell'investimento; c) la perdita di Euro 532.270 a titolo di lucro cessante; d) danno patrimoniale ed all'immagine per Euro 100.000.

Le predette voci vengono illustrate in una consulenza tecnica di parte allegata al ricorso.

La domanda risarcitoria può essere accolta solo nella misura parziale che si indicherà infra, atteso che l'ammontare dell'intero danno lamentato non appare - allo stato - adeguatamente provato.

Infatti, la ricorrente - dando per scontata la revoca del finanziamento - allega una nota della Banca Agricola Popolare di Ragusa (nella qualità di concessionaria del Ministero delle Attività Produttive), datata 2 aprile 2008, nella quale - da una parte - viene proposta al Ministero la revoca del finanziamento a causa del mancato rispetto della scadenza temporale che lo assisteva; dall'altra parte, viene chiesta alla ricorrente solo la restituzione della prima tranche (oltre a rivalutazione ed interessi) di finanziamento fino ad ora erogata, per un importo totale di Euro 143.478.

Appare, quindi, evidente che - almeno allo stato, e salvi ulteriori decisioni della PA competente - nessuna revoca sia stata definitivamente deliberata; e che sia stata solo attivata l'azione di restituzione della quota di finanziamento fino ad ora anticipata.

Il risarcimento dovuto dal Comune resistente, quindi, avrà ad oggetto solo la predetta somma, che la ricorrente è chiamata a restituire.

Tutte le ulteriori voci di danno elencate non appaiono allo stato assistite da sufficiente prova, atteso che non è stato ancora emesso il provvedimento amministrativo di revoca dell'agevolazione finanziaria, e non può quindi predicarsi sussistente né la mancata realizzazione dell'investimento, né la perdita del connesso lucro. Gli eventuali ulteriori e successivi danni, se provati, potranno essere richiesti con azioni successive, entro il termine di prescrizione del relativo diritto.

Il ricorso, in conclusione, va accolto solo in parte, ed il Comune resistente va condannato a risarcire il danno allo stato accertato, nella misura indicata in dispositivo.

Per il principio di soccombenza, il Comune sopporterà altresì le spese processuali liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sezione interna I^) - accoglie in parte il ricorso, e per l'effetto condanna il Comune di Venetico al risarcimento dei danni causati alla società ricorrente, pari ad Euro 143.478, ove quest'ultima dimostri di aver restituito tale importo.

Condanna altresì il Comune a sopportare le spese processuali liquidate in Euro 1.500, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente FF

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 AGO. 2010.

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