Chiama
Dove Siamo

Non può essere considerata colposa la condotta del ricorrente che non promuove un'istanza cautelare potenzialmente idonea ad evitare il danno o ad eliderne la portata, e ciò al fine di evitare il concreto pericolo di dare la stura ad un uso indiscriminato e distorto dell'istanza cautelare, eventualmente presentata pur nella consapevolezza dell'insussistenza dei requisiti, unicamente al fine di mettersi al riparo dal rischio di vedersi addebitati danni che si sarebbero potuti evitare con la proposizione della detta istanza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9246 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Euroacque S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;

contro

Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Semeraro, con domicilio eletto presso Mario Gerundo in Roma, via della Luce, 46;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 02576/2009, resa tra le parti

Visto il ricorso in appello ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio, con appello incidentale, della Provincia di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2010 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Quinto, per delega dell'Avv. Millefiori, e Semeraro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso proposto innanzi al TAR per la Puglia sezione distaccata di Lecce, la S.r.l. Euroacque agiva contro la Provincia di Taranto per l'accertamento della responsabilità di tale ente conseguente:

a) all'omessa volturazione dalla s.r.l. Idisud in favore della ricorrente medesima, dell'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento di liquami, acque di vegetazione, reflui caseari ed agroalimentari

b) al diniego della predetta volturazione;

c) ed, infine, alla revoca dell'autorizzazione già rilasciata alla S.r.l. Idisud.

Nonché per la condanna della medesima Provincia di Taranto al risarcimento dei danni subiti dalla S.r.l. Euroacque per il mancato utilizzo dell'impianto in questione dal 29.1.97 fino al soddisfo. Danni ammontanti ad euro 2.024.113 oltre accessori ex lege.

2.0. A fondamento della propria azione giurisdizionale l'odierna appellante assumeva circostanze che innanzi si riassumono.

2.1. Con nota 29.1.97, la S.r.l. Idisud comunicava alla Provincia di Taranto la cessione, ai sensi dell'art. 8 lett. a) della LR 30/86, in favore della S.r.l. Euroacque, del proprio impianto di stoccaggio provvisorio e di trattamento reflui, a suo tempo autorizzato dalla Provincia con delibera GP n. 105/93.

2.2. La Giunta Provinciale, con delibera 26.11.98, n 1385, respingeva la richiesta sul presupposto della pendenza, nei confronti delle parti, di un procedimento penale.

2.3. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Puglia, Sez. Lecce, proponendo pedissequa istanza cautelare degli atti impugnati, che veniva accolta con ordinanza n. 159/99.

2.4. Ottenuta la tutela cautelare, la S.r.l Euroacque presentava all'Amministrazione intimata diverse diffide (10.3.00; 28.9.00 e 13.4.04) al fine di ottenere quanto illegittimamente omesso. Tali diffide rimanevano, però, del tutto inevase.

2.5. Il giudizio di cui innanzi si concludeva, poi, con sentenza TAR Lecce, n. 1586/07 di pieno accoglimento del gravame con contestuale annullamento della delibera n. 1386/98.

2.6. Nella perdurante inerzia dell'Amministrazione provinciale di Taranto, la S.r.l. Euroacque, proponeva ulteriore ricorso giurisdizionale (oggetto del presente appello) chiedendo la condanna della Provincia soccombente al risarcimento dei danni patiti.

In tale giudizio la ricorrente allegava di aver subito ingenti danni all'impianto rivenienti dalla mancata utilizzazione dello stesso per lunghissimo tempo (danno emergente), nonché ulteriori ingenti danni derivanti dalle mancate utilità per l'inattività dell'impianto a causa della mancata illegittima volturazione dell'autorizzazione, nonché della revoca della medesima (lucro cessante).

Venivano, all'uopo, prodotte apposite perizie le quali non trovavano, peraltro, contestazione dall'Amministrazione convenuta, in quanto la stessa non riteneva neppure di costituirsi in giudizio.

2.3 Il TAR adito con sentenza n. 2576/09, ricostruiti i fatti, così statuiva: "... la complessità della fattispecie, connotata da una articolata vicenda penale il cui rilievo ai fini che qui interessano presentava significativi margini di incertezza, tali da indurre la Provincia ad acquisire un parere legale, rende l'iniziale condotta della Provincia medesima, dapprima inerte e poi sfociata nel diniego del 26.11.98, non qualificabile in termini di colpa: mancava in sostanza, nel caso di specie, un canone di condotta agevolmente percepibile dall'Amministrazione nella sua portata vincolante, sicché la sua condotta dev'essere ricondotta entro lo schema tipico dell'errore scusabile.... Diverso, invece, il discorso da farsi per il periodo successivo all'ordinanza n. 159 del 3.3.99 con la quale il T.A.R. accoglieva l'istanza cautelare formulata ...: intervenuta una statuizione giurisdizionale che, peraltro motivatamente, sospendeva gli effetti dell'impugnato provvedimento di revoca/diniego, la Provincia avrebbe all'evidenza dovuto, alla medesima, adeguarsi, sicché la sua successiva inerzia era certamente priva di giustificazione - e dunque gravemente colposa - oltre che produttiva di danni all'odierna ricorrente (danni peraltro, come diremo, che la creditrice concorreva a cagionare con il proprio colposo comportamento).... a fortiori ciò vale per il periodo successivo alla sentenza n. 1586/07...Deve dunque emettersi una decisione di condanna nei confronti della Provincia di Taranto ed in favore della Euroacque s.r.l.: non disponendo di elementi sufficienti per una concreta stima dei danni, peraltro, il Tribunale pronuncia una sentenza ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. 80/98, a tale scopo stabilendo che, oltre a quanto sopra esposto, i seguenti criteri generali per la liquidazione del risarcimento: in base ad essi l'Amministrazione dovrà proporre, in favore della ricorrente ed entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente statuizione, il pagamento delle somme dovute, pagamento da effettuarsi poi nei 60 gg. successivi.

In specie, dunque:

a) il calcolo dell'entità del risarcimento spettante alla ricorrente dovrà essere commisurato alla capacità lavorativa dell'impianto, espressa in litri, moltiplicata per la redditività per litro;

b) non si dovrà tenere conto dei costi di smaltimento del prodotto lavorato, costi evidentemente non sostenuti dalla parte (essendo l'impianto rimasto inattivo);

c) l'Amministrazione dovrà vagliare, sul piano tecnico economico, la correttezza delle deduzioni del consulente di parte relativo al danno emergente (rimessa in funzione dell'impianto e, quindi, ove non condivise, formulare una propria motivata controproposta;

d) l'importo totale dovrà peraltro essere ridotto al 50%, avendo la ricorrente, omettendo di portare ad esecuzione nelle forme proprie del processo amministrativo l'ordinanza cautelare del TAR n. 159/99 e la sentenza n. 1568/07, concorso colposamente, in parte eguale a quella imputabile alla p.a., alla causazione del danno (cfr. art. 1227 c.c.);

e) andranno infine corrisposti alla ricorrente, sugli importi dovuti per le causali di cui sopra, la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei relativi crediti sino alla data di deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo...".

3. Avverso la pronuncia così resa, ha proposto appello la S.r.l. Euroacque censurando la errata applicazione della riduzione del 50% dei danni cagionati, riduzione conseguente alla condotta colposa addebitatale dal T.A.R. per non aver provveduto a portare le pronunce in questione ad esecuzione attraverso i previsti rimedi giurisdizionali.

4. A sua volta, ha proposto appello incidentale la Provincia di Taranto chiedendo la riforma globale della pronuncia impugnata.

5. Successivamente, con motivi aggiunti la S.r.l. Euroacque ha chiesto la condanna dell'Amministrazione provinciale anche alla refusione del c.d. danno curriculare.

6. All'udienza del 9.3.10, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. Motivi di ordine logico richiedono che venga scrutinato prima l'appello incidentale, poiché dall'accoglimento del medesimo deriverebbe l'inammissibilità di quello principale.

2.0. L'Amministrazione censura la pronuncia impugnata ritenendo, in estrema sintesi, che i primi giudici non avrebbero fatto corretta applicazione dei precetti contenuti nell'art. 1227 c.c.. Secondo la difesa erariale, la circostanza che il ricorrente vittorioso (già in sede cautelare) non abbia provveduto ad incardinare, nel corso degli anni, un ricorso per l'esatta esecuzione delle pronunce ottenute, configurerebbe la fattispecie indicata nel secondo comma del predetto art. 1227 c.c. a tenore del quale deve escludersi qualunque forma di risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usare l'ordinaria diligenza.

Il ricorrente in primo grado, secondo l'Amministrazione, avrebbe addirittura omesso di incardinare un ricorso per l'esecuzione al fine di precostituirsi un giudizio finalizzato al risarcimento del danno.

2.1. La tesi è priva di pregio.

Il ricorso per l'esecuzione, ed in generale i rimedi esperibili per conseguire quanto statuito nelle pronunce giurisdizionali, sono strumenti predisposti dal legislatore per neutralizzare eventuali comportamenti patologici della PA la quale non si adegua ai comandi impartiti dai Giudici; ad essi non può che accordarsi natura eccezionale.

La regola, invece, consiste nella spontanea esecuzione dei precetti del Giudice. Ogni provvedimento del GA, infatti, si conclude con la formula esecutiva (o con altra ad essa equivalente), non certo distile, "la presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione", "ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa".

Ciò vale sempre, ma vale, a maggior ragione, quando l'effetto conformativo della pronuncia adottata sia del tutto vincolato non lasciando spazio ad interpretazione alcuna (come nel caso di specie).

Peraltro, ove si ritenesse di condividere il principio prospettato dall'Amministrazione provinciale di Taranto, lo stesso avrebbe effetti inaccettabili di natura inflattiva del contenzioso. E, infatti, al fine di non incappare in ipotesi di concorso di colpa, ogni ricorrente vittorioso, in mancanza di spontanea ed immediata esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione, si vedrebbe sempre costretto ad incardinare comunque un ulteriore ricorso per l'esecuzione (o per l'ottemperanza), anziché limitarsi a continuare a diffidare l'Amministrazione ad eseguire le pronunce giurisdizionali.

Il Collegio non intende escludere che, in taluni casi, il comportamento della parte vittoriosa possa comportare conseguenze sul piano della ripartizione delle responsabilità, nel senso di escludere o limitare il c.d. rapporto di causalità materiale, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., o ai fini di limitare i danni risarcibili, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.. Ma ciò può avvenire esclusivamente quando colui che ha interesse all'esecuzione della pronuncia omette del tutto di attivarsi affinché ciò accada (attenuazione della responsabilità dell'Amministrazione e, quindi, possibile applicazione del primo comma del ridetto art. 1227 c.c.), oppure adotta comportamenti finalizzati ad impedire l'adempimento del dictum giudiziale (esclusione della responsabilità dell'amministrazione, con conseguente applicazione del secondo comma dell'art. 1227 c.c.).

Orbene, nel caso di specie, nessuna delle due ipotesi può essere ravvisabile. Ed infatti, ottenuta la tutela cautelare l'odierno appellante principale ha inoltrato in più occasioni apposite diffide all'Amministrazione soccombente onde ottenere il bene della vita vantato. Nonostante ciò la PA intimata è rimasta sempre e completamente inerte, con ciò aggravando la propria responsabilità.

Peraltro, questo Consiglio ha di recente ribadito (cfr. Cons. St., Sez. VI, dec. n. 2751/08) come debba escludersi che possa essere considerata colposa la condotta del ricorrente che non promuove un'istanza cautelare potenzialmente idonea ad evitare il danno o ad eliderne la portata, e ciò al fine di evitare "il concreto pericolo di dare la stura ad un uso indiscriminato e distorto dell'istanza cautelare, eventualmente presentata pur nella consapevolezza dell'insussistenza dei requisiti, unicamente al fine di mettersi al riparo dal rischio di vedersi addebitati danni che si sarebbero potuti evitare con la proposizione della detta istanza".

Orbene, nel caso di specie, non solo l'istanza cautelare era stata proposta, non solo era stata accolta, ma, come già rilevato, alla stessa erano conseguite diverse diffide volte ad ottenere quanto di diritto del ricorrente.

Alla luce delle predette considerazioni l'appello incidentale deve essere respinto.

3. Fondato è invece il ricorso principale.

Ed infatti, per tutto quanto innanzi detto a proposito della responsabilità delle parti (pubblica e privata), deve escludersi che la S.r.l. Euroacque abbia concorso al realizzarsi dei danni patiti.

La stessa, infatti, a parere del Collegio, al fine di non incappare in concorso di colpa, non era affatto tenuta a proporre ricorso per l'esecuzione, essendo più che sufficiente ad escludere ciò: da un lato, la mancata spontanea esecuzione da parte della Provincia di Taranto alla pronuncia cautelare del TAR di Lecce, dall'altro la circostanza che, stante l'inerzia dell'Amministrazione intimata, la parte vincitrice abbia più volte stimolato (con apposite diffide) la doverosa attività dell'Amministrazione.

Per tali ragioni la pronuncia di primo grado va riformata nella parte in cui ha operato la riduzione del 50% del risarcimento, a causa del concorso colposo nella causazione del danno da parte della S.r.l. Euroacque per aver omesso di portare ad esecuzione le pronunce favorevoli.

4. Infine, il Collegio ritiene che all'appellante principale vada corrisposto anche il danno curriculare nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute (rispetto al 5% richiesto).

La richiesta di tale voce di danno, infatti, non comporta immutazione del libello, ma costituisce uno sviluppo dell'originaria domanda risarcitoria. Sul punto, questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di ribadire che la richiesta di risarcimento del danno emergente può essere accolta anche quando il ricorrente si sia limitato in primo grado a richiedere il c.d. lucrocessante: in quanto diretto al conseguimento di un bene della vita che il ricorrente assume ingiustamente denegatogli dal provvedimento o dal comportamento dell'amministrazione, il gravame deve essere interpretato, infatti, nella sua globalità e, pertanto, una istanza non espressamente proposta può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si trovi in rapporto di necessaria connessione con il petitum e la causa petendi e non estenda l'ambito di riferimento (cfr. Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3878).

5. I relativi incombenti dovranno essere eseguiti dalla Provincia di Taranto la quale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla notificazione della stessa, dovrà proporre in favore della ricorrente il pagamento delle somme quantificate, secondo i criteri individuati dal TAR, come modificati con la odierna pronuncia.

6. In conclusione l'appello principale va accolto, mentre quello incidentale va respinto.

Stante la particolarità della vicenda, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese, competenze ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto un concorso di colpa da parte della ricorrente nella determinazione del danno subito ed ha ridotto del 50% il risarcimento del danno, condanna la Provincia di Taranto a risarcire per intero il danno subito dalla Euroacque s.r.l. nei sensi di cui in motivazione.

Respinge l'appello incidentale della Provincia.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Cesare Lamberti, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 GIU. 2010.

Corte Suprema Cassazione Presidenza Consiglio dei ministri European Court of Human Rights Ministero della Giustizia Ordini degli Avvocati di Catania Consiglio nazionale Forense
Studio Legale Avvocato Caruso - P.Iva 03245870872 - Via Dalmazia, 57 Catania - Privacy - Cookie - Aggiorna le tue preferenze di tracciamento