Ai fini della determinazione dell’indennizzo il Giudice di merito può discostarsi dai criteri orientativamente indicati dalla CEDU in relazione al carattere della pretesa azionata nel processo presupposto
FATTO E DIRITTO
Antonia Campagna propone ricorso per cassazione contro il Ministero della Giustizia, che deposita atto di costituzione, avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro che ha rigettato l'opposizione al provvedimento di rigetto del Consigliere delegato in ordine alla determinazione del valore della controversia in euro 821,30 ed alla determinazione dell'indennizzo in violazione dei parametri tra 1000 e 1500 euro.
Il ricorso denunzia: 1) violazione dell'art. 2 bis III I. 89/2001 e vizio assoluto di motivazione; 2) le stesse violazioni in relazione al valore oggettivo determinato dalla domanda riportando atti del giudizio per il principio di autosufficienza; 3) le stesse violazioni sotto altro profilo. Si propone altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis III della legge 89/2001 in relazione agli artt. 3 e 117 Cost.; 4) violazione dell'art. 2 legge 89/2001 in relazione agli artt. 6,13 e 41 CEDU ed agli artt. 2056 e 1226 cc e carenza assoluta di motivazione; 5) vizi di motivazione in ordine al regolamento delle spese.
La ricorrente ha presentato memoria.
Ciò premesso, si osserva: Per quanto possa valere in questa sede, questa Corte si è già pronunziata sulla misura dell'indennizzo che può costituire ragione di scostamento dai parametri di liquidazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla CEDU purchè la determinazione resti con questi compatibile (Cass. 23.7.2013 n. 17883 che in materia pensionistica ha confermato la decisione di riconoscere un indennizzo di euro 500 l'anno), che non è Corte di Cassazione - copia non ufficiale indennizzabile la violazione che non raggiunga una soglia minima di gravità (Cass. 12.6.2013 n.14777).
E' stata anche affermata la possibilità di discostarsi dai criteri orientativamente indicati dalla CEDU e recepiti da questa Corte ( Cass. 13.1.2008 n. 14, Cass. 1.3.2007 n. 4845 ex plurimis) in relazione al carattere della pretesa azionata nel processo presupposto (Cass. n. 12937/2012) Nel caso di specie la Corte di appello ha evidenziato che la causa si era conclusa con la cessazione della materia del contendere ed ha determinato il valore della controversia e la misura dell'indennizzo.
Va premesso che la questione di legittimità costituzionale non risulta rilevante alla fine della decisione e manifestamente infondata come già questa Corte ha pronunziato con le sentenze nn. 25711/2015 e 14047/2016. In particolare quest'ultima decisione ha statuito che l'art. 2 bis comma 3 della I. n. 89/2001, garantendo una più stretta relazione tra il significato economico della domanda giudiziale e il paterna d'animo che la parte subisce in attesa della definizione, persegue la ratio di evitare sovra compensazioni.
Le altre censure non superano la sufficiente motivazione del provvedimento impugnato, tenuto conto dell'esito del giudizio, della modestia della questione relativa all'indennità di disoccupazione agricola ad eccezione della seconda, posto che il valore della controversia andava determinato in relazione anche alla chiesta rivalutazione ed agli accessori come indicati. Corte di Cassazione.
Donde l'accoglimento del secondo motivo, il rigetto degli altri e l'assorbimento del quinto.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta i rimanenti, dichiara assorbito il quinto, cassa e rinvia anche per spese alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2017.