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IL PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

 

 

 

Par. 1

La struttura del procedimento

Il processo amministrativo è contraddistinto dai seguenti caratteri:

a) processo da ricorso: il processo amministrativo non è processo da citazione perché con l'atto introduttivo non si cita la controparte a comparire in giudizio, bensì un processo da impugnazione, in cui l'atto introduttivo, pur essendo notificato alle controparti, si configura come una vocatio judicis senza citazione della controparte a comparire in giudizio;

b) processo con una parte necessaria (la P.A.): poiché l'azione giurisdizionale amministrativa tende, di regola, all'annullamento di un atto amministrativo alla condanna della P.A., parte necessaria di tale processo sarà sempre la pubblica amministrazione, la quale, di regola, nel processo di primo grado, si presenta come intimata;

c) processo ad iniziativa di parte: lo svolgimento del giudizio amministrativo è dominato dall'impulso processuale di parte; non solo l'iniziativa del giudizio è rimessa al ricorrente, ma anche il successivo svolgimento è condizionato dall'iniziativa delle parti: la fissazione dell'udienza è subordinata alla presentazione della domanda, che generalmente viene presentata dal ricorrente; tale domanda deve essere reiterata dopo l'espletamento della istruttoria e la mancata presentazione di tale istanza ed, in genere, l'inerzia protratta per oltre un anno determina la estinzione del processo per perenzione.

Titolo V

Disposizioni di rinvio

Articolo 38

Rinvio interno

1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

Articolo 39

Rinvio esterno

1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.

2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.

In virtù dell'espresso rinvio dell'art. 39 del codice del processo amministrativo al processo amministrativo sono applicabili le disposizioni del codice del processo amministrativo in quanto compatibili o espressione di principi generali: in conformità alla norma in esame, per tutto quanto non espressamente previsto dal codice del processo amministrativo, si rinvia alle norme del codice di procedura civile purché siano compatibili.

 

 

Par. 2

La redazione del ricorso

La tutela giurisdizionale davanti al Tribunale amministrativo regionale avviene dunque a mezzo ricorso.

L'art. 40 del Codice del Processo Amministrativo individua espressamente gli elementi che il ricorso deve contenere: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice; d) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

Recita testualmente l'art. 44 del nuovo codice del processo amministrativo

Vizi del ricorso e della notificazione :

1. Il ricorso e' nullo: a) se manca la sottoscrizione; b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40, vi e' incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda. 2. Se il ricorso contiene irregolarita', il collegio puo' ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato. 3. La costituzione degli intimati sana la nullita' della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonche' le irregolarita' di cui al comma 2.

4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Ai sensi dell' art. 44 del codice del processo amministrativo il ricorso è, dunque, nullo se non è sottoscritto o se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40, vi è incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

Viceversa, se il ricorso contiene altre irregolarità il TAR può ordinare che sia rinnovato entro un termine dallo stesso stabilito ma al terzo comma si precisa che tali altre irregolarità, al pari di eventuali nullità di notificazione del ricorso, sono sanate se gli intimati si costituiscono, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione.

Dunque, a pena di nullità il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte nei casi in cui la stessa sta in giudizio personalmente, o dal difensore munito di procura negli altri casi.

Per incertezza assoluta sull'oggetto della domanda deve intendersi non solo incertezza sull'oggetto del provvedimento richiesto al giudice, ma anche incertezza sul titolo sul quale il ricorso si fonda (cioè sull'indicazione dei vizi).

I vizi della notificazione sono sanati qualora la parte intimata si costituisce in giudizio se, invece, la notificazione è nulla ed il destinatario non si costituisce in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito della notificazione dipende da causa non imputabile al notificante fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla e rinnovazione impedisce ogni decadenza.

 

 

Par. 3

La decorrenza del termine per il ricorso

Il ricorso al tribunale amministrativo per l'annullamento di un atto amministrativo deve essere proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni (art. 29 Codice del diritto Amministrativo).

Il termine è tuttavia sospeso per le ferie degli avvocati dal 1° agosto al 15 settembre .

Ai sensi della legge che disciplina attualmente la sospensione (l. 7 ottobre 1969 n. 742) il periodo feriale non si computa ai fini della scadenza del termine per ricorrere, con la conseguenza che tale termine ricomincia a decorrere dal 16 settembre ricongiungendosi alla parte di esso maturatasi prima della sospensione.

Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso e' notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato e' effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.

Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnato il ricorso puo' disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalita'. Il termine per la notificazione del ricorso e' aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa (art. 41 Codice Amministrativo).

Per Giurisprudenza pacifica:

Il termine decadenziale di proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo comincia a decorrere dalla data della formale comunicazione dell'atto al destinatario, ovvero da quella in cui ha luogo la sua piena conoscenza (a parte i casi in cui la legge dia rilievo a formalità di pubblicazione). Va tenuto conto, quindi, dell'eventuale mancata possibile ricezione di un fax quando vengono indicate e comprovate specifiche circostanze dalle quali può ragionevolmente dedursi che effettivamente, per lo svolgimento di complesse attività materiali, era stata chiusa la sede legale della società interessata (Consiglio Stato , sez. IV, 29 maggio 2009, n. 3365).

Il termine per l'impugnazione di un atto amministrativo a contenuto generale, non soggetto all'obbligo di personale notificazione (come quello che recepisce un contratto collettivo) decorre dalla sua pubblicazione e non dal momento, eventualmente successivo, in cui l'interessato ne abbia acquisito l'effettiva conoscenza (ciò ha determinato la tardività, per decorso del termine decadenziale di sessanta giorni previsto dalla legge, dell'impugnazione dell'accordo collettivo - pubblicato nella G.U. 12/11/1990 n. 264 - effettuata soltanto con il ricorso avverso l'atto applicativo della disciplina generale di origine pattizia) (Consiglio Stato , sez. VI, 29 dicembre 2008, n. 6578).

Ai fini della verifica in sede giudiziale dell'osservanza del termine di legge per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo, la piena conoscenza dell'atto - dalla quale decorre, in difetto di formale comunicazione, il relativo termine - non deve essere intesa nel senso che il destinatario debba conoscere l'atto in tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che egli sia stato reso edotto di quelli essenziali, quali l'autorità amministrativa che lo ha emanato, la data, il contenuto espositivo ed il suo effetto lesivo, restando salva la possibilità per interessato di agire nella via dei motivi aggiunti ove dalle sua conoscenza integrale emergano ulteriori profili di illegittimità (Consiglio Stato , sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3750).

Chi eccepisce la tardività del ricorso deve dare rigorosa dimostrazione del fatto che il ricorrente ha conosciuto l'atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla notificazione del ricorso stesso. In particolare, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto amministrativo, per il quale non vi è stata la notifica o la comunicazione occorre la piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato. Tale piena conoscenza deve essere provata in modo certo ed inequivocabile da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso ed il relativo onere non può ritenersi adempiuto sulla base della prospettazione di mere presunzioni che non assurgono a dignità di prova. Infatti, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto o di un provvedimento amministrativo, non può essere sufficiente la probabilità che l'interessato in un determinato momento abbia avuto cognizione dell'atto contro il quale ha prodotto ricorso, altrimenti risulterebbero violati i principi costituzionali stabiliti dagli art. 24 e 113, cost., secondo cui tutti possono agire in giudizio contro gli atti della p.a. a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (Consiglio Stato , sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3150).

Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto amministrativo, per il quale non vi è stata la notifica o la comunicazione, occorre la piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato. Tale piena conoscenza deve essere provata in modo certo ed inequivocabile da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso ed il relativo onere non può ritenersi adempiuto sulla base della prospettazione di mere presunzioni che non assurgono a dignità di prova. Infatti, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto o provvedimento amministrativo, non può essere sufficiente la probabilità che l'interessato in un determinato momento abbia avuto cognizione dell'atto contro il quale ha prodotto ricorso, altrimenti risulterebbero violati i principi costituzionali stabiliti dagli art. 24 e 113 cost., secondo cui tutti possono agire in giudizio contro gli atti della p.a. a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (Consiglio Stato , sez. IV, 31 marzo 2005, n. 1445).

 

 

Par. 4

La notifica del ricorso

Recita testualmente l'art. 41 del codice del processo amministrativo

Notificazione del ricorso e suoi destinatari

1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso e' notificato altresi' agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49. 3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato e' effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.

4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnato il ricorso puo' disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalita'. 5. Il termine per la notificazione del ricorso e' aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.

La norma in esame prevede che il ricorso venga notificato, qualora sia proposta azione di annullamento, alla pubblica amministrazione che ha emanato l'atto e ad almeno almeno un controinteressato ai quali l'atto si riferisce entro sessanta giorni.

Il termine è perentorio a pena di irricevibilità del ricorso.

Naturalmente la prova della piena conoscenza spetta a chi eccepisce la tardività del ricorso, né è sufficiente che egli deduca l'avvenuta pubblicazione della notizia a mezzo stampa.

Inoltre la piena conoscenza presuppone che la parte abbia conoscenza integrale della motivazione dell'atto ed in caso di motivatione per relationem anche di questi ultimi.

Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; altrimenti il giudice provvede all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49.

La notificazione va effettuata a mezzo ufficiale giudiziario.

E' inammissibile un ricorso che non sia stato notificato all'organo che ha emanato il provvedimento impugnato.

I ricorsi proposti contro le amministrazioni statali debbono essere notificati all'organo emanante presso l'Avvocatura dello Stato.

Per gli enti diversi dallo Stato il ricorso è notificato al legale rappresentante dell'ente presso la sede ufficiale del medesimo, anziché all'organo emanante.

Controinteressato, è colui al quale, a pena di inammissibilità va notificato il ricorso, avendo ottenuto per effetto diretto ed immediato dell'atto impugnato una posizione giuridicamente qualificata alla conservazione dello stesso..

La mancata notifica ai controinteressati rende inammissibile il ricorso; tuttavia, quando più siano i controinteressati è sufficiente per salvare il ricorso dalla inammissibilità, la notifica ad almeno uno di essi, potendo il Tribunale amministrativo ordinare la integrazione della notifica agli altri controinteressati.

Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.

 

 

Par. 5

Costituzione del ricorrente

Art. 45

Deposito del ricorso e degli altri atti processuali

1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si e' perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5. 2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della facolta' di cui al comma 2 e' tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si e' perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate. 4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

Entro trenta giorni dall'ultima notifica l'originale del ricorso con la prova delle avvenute notifiche deve essere depositato presso la Segreteria del Tribunale.

Il termine deve considerarsi perentorio con la conseguenza che l'inosservanza di tale termine determina la decadenza del ricorso.

Entro lo stesso termine va depositata copia del provvedimento impugnato, ma si tratta di un precetto sfornito di sanzione, perché la mancata produzione di tale copia non comporta decadenza dal ricorso; è stato, infatti sancito legislativamente l'onere per l'amministrazione di produrre all'atto di costituzione in giudizio copia dell'atto impugnato, nonché copia degli atti e documenti in base ai quali l'atto è stato emanato.

Va, altresì, presentata la domanda di fissazione di udienza e, quando necessario, per esempio, dopo la cancellazione della causa dal ruolo per qualunque ragione, va presentato un ulteriore atto di impulso.

 

 

Par. 6

Costituzione delle parti intimate

Recita testualmente l' art. 46 del codice del processo amministrativo:

1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. 2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. 3. Della produzione di cui al comma 2 e' data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria. 4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.

La norma in esame prevede che nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

L'amm.ne entro tale termine di sessanta giorni dal perfezionamento della notifica, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'Amm.ne ritiene utili al giudizio. Di tale produzione la segreteria del TAR deve dare comunicazione alle parti costituite.

Il successivo art. 54 prevede, poi, che la presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, può essere eccezionalmente autorizzata dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile.

 

 

Par. 7

Mezzi di prova

Recita testualmente l'art. 63 del codice del processo amministrativo:

1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti.

2. Il giudice, anche d'ufficio, puo' ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; puo' altresi' disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice. 3. Su istanza di parte il giudice puo' ammettere la prova testimoniale, che e' sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile. 4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice puo' ordinare l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, puo' disporre una consulenza tecnica. 5. Il giudice puo' disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.

La norma in esame prevede la possibilità che il giudice richieda chiarimenti e documenti, anche d'ufficio, fermo restando l'onere della prova a carico delle parti.

Ai sensi del secondo comma della disposizione in commento il giudice, anche d'ufficio, può ordinare a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonché disporre l'ispezione ai sensi dell'art. 118 c.p.c.

La disposizione di cui all'art. 118 c.p.c. prevede la possibilità che il giudice ordini alle parti e ai terzi di consentire sulla persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti dagli articoli 351 e 352 c.p.p.

Elemento assolutamente innovativo è, poi, l'ammissione in generale della prova testimoniale che, a differenza dell'ordine di esibizione e di ispezione che possono essere disposti anche d'ufficio, ai sensi del terzo comma può essere ammessa dal giudice solo su istanza di parte, in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 63, qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica.

La verificazione e la consulenza tecnica sono espressamente disciplinate dagli articoli 66 e 67 del codice del processo amministrativo.

L'ultimo comma consente al giudice di disporre anche l'assunzione di altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.

Viene specificato dall'art. 64 che il Giudice dovrà porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite, valutando le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

 

 

Par. 8

Riunione e discussione dei ricorsi

Articolo 70

Riunione dei ricorsi

1. Il collegio può, su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.

Capo II

Discussione

Articolo 71

Fissazione dell'udienza

1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.

2. La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.

3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso.

4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell'udienza di discussione né la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza.

5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.

6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.

Articolo 72

Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione

1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l'udienza di discussione.

2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie.

Articolo 73

Udienza di discussione

1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi.

2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.

3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

Articolo 74

Sentenze in forma semplificata

1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

Capo III

Deliberazione

Articolo 75

Deliberazione del collegio

1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.

2. La decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio.

Articolo 76

Modalità della votazione

1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.

2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.

3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente.

Il Titolo IV del libro II (artt. 70-76) è articolato in tre capi relativi, rispettivamente alla riunione dei ricorsi, alla discussione ed alla deliberazione del collegio.

L'art. 70 prevede che il collegio possa su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.

Al fine di comprendere in quali casi si possa parlare di connessione bisogna far riferimento all'art. 40 del c.p.c. il quale prevede che si ha connessione di azioni o cause quando esse presentino comunanza di almeno un elemento oggettivo o soggettivo.

La connessione può essere soggettiva quando più cause hanno in comune solo i soggetti, oggettiva quando le cause presentano comuni il petitum e la causa petitum.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 40 c.p.c. disciplinano la situazione che si verifica allorché le parti non si avvalgono della facoltà loro concessa di cumulare nello stesso processo varie domande tra loro connesse e propongono le due o più cause collegate dal rapporto di connessione dinanzi a giudici diversi.

In particolare si può trattare di connessione soggettiva od oggettiva in senso proprio, oppure di connessione cd. impropria, determinata cioè dalla convenienza di trattare e decidere congiuntamente più cause per motivi di opportunità ed economia processuale.

Sono connesse oggettivamente più controversie relative al medesimo titolo o aventi il medesimo oggetto, sono connessi soggettivamente più ricorsi, anche diversi nel titolo e nell'oggetto, proposti dallo stesso ricorrente nei confronti dei medesimi soggetti resistenti.

Si verifica invece l'ipotesi di connessione cd. impropria quando la decisione dei ricorsi dipende dalla risoluzione di identiche questioni di fatto o di diritto. In questi casi, motivi di opportunità e di economia processuale possono suggerire la trattazione e decisione congiunta.

Completata l'istruttoria si ha il cd. svolgimento del giudizio con la fissazione dell'udienza per la trattazione nel merito.

Ai sensi dell'art. 71 la fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso.

Nel caso di particolare urgenza del ricorso, la parte può fare apposita degnazione depositando istanza di prelievo.

Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso con decreto che viene comunicato dalla segreteria a tutte le parti costituite in giudizio almeno sessanta giorni prima dell'udienza, ridotti a quarantacinque, su accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.

Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente. Terminata la discussione, il ricorso è assegnato in decisione (art. 73 codice del processo amministrativo).

Per quanto riguarda le udienze, ai sensi dell'art. 87 del Codice Amministrativo le udienze sono pubbliche a pena di nullita', salvo quanto previsto dal comma 2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio: a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali; b) il giudizio in materia di silenzio; c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi; d) i giudizi di ottemperanza; e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a), tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio e' fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.

L'art. 74 del nuovo codice del processo amministrativo riprende le disposizioni contenute nell'art. 26 della L. n. 1034/71, come modificato dalla legge n. 205 del 2000, oggi abrogato.

Le sentenze in forma semplificata sono assunte nei soli casi in cui il TAR e il Consiglio di Stato "ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso".

La definizione della causa in forma semplificata viene assunta - e qui sta la

peculiarità e la estrema rapidità di questo rito particolare -, in una prima previsione, nella stessa camera di consiglio in cui si discute della domanda

cautelare.

La sentenza semplificata è discrezionale nell'an, sempre che sia stato rispettato il contraddittorio, può essere adottata anche in luogo della pronunzia cautelare, e richiede la sussistenza di una delle cause che assolvono il giudice dall'obbligo del giudizio di merito ovvero nelle ipotesi in cui l'esito sia quasi scontato per la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso.

In presenza dei superiori presupposti il giudice potrà emanare sentenza in forma semplificata ovvero succintamente motivata e dunque, la soluzione della decisione dovrà essere semplice e non complessa, sia in fatto che in diritto.

La Giurisprudenza ha chiarito che

"Il giudice amministrativo, per pronunciare la sentenza immediata che definisce nel merito l'incidente ai sensi degli art. 3 e 9, l. 21 luglio 2000 n. 205, non deve attendere che siano consumati i termini per la costituzione delle parti, sanciti dall'art. 22 comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, in quanto ai fini della decisione in forma semplificata in esito all'udienza cautelare il contraddittorio è rispettato per effetto della notifica del ricorso, avendo come parametro di raffronto i termini e le regole proprie del giudizio cautelare, che può essere conv. in giudizio di merito, e non i termini fissati per quest'ultimo; con la conseguenza che il giudice può decidere il ricorso anche se non siano decorsi i termini per la costituzione delle parti stabiliti dal succitato art. 22, dovendo verificare, ai fini dell'osservanza del principio della garanzia del contraddittorio, la ritualità della notifica del ricorso ed il rispetto del termine concesso per la costituzione delle parti intimate per la discussione sull'istanza incidentale" (Consiglio Stato, sez. IV, 03 marzo 2009, n. 1230).

"L'omessa consultazione delle parti costituisce violazione di quanto disposto dall'art. 21 l. Tar, come modificato dall'art. 3 l. n. 205 del 2000, secondo cui condizione perché il Tar possa definire il giudizio nel merito in sede di decisione sulla domanda cautelare è che siano state sentite sul punto le parti costituite, con la conseguenza che la sentenza emessa senza consultazione deve essere annullata, per un vizio della procedura, con rinvio al primo giudice, ai sensi dell'art. 35 l. Tar." (Consiglio Stato, sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2224).

"La decisione in forma semplificata pronunciata ai sensi dell'art. 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall'art. 9, comma 1, l. 21 luglio 2000 n. 205, in seguito alla camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, è illegittima e va annullata con rinvio, se nella camera di consiglio le parti comparse non siano state consultate sulla possibilità di una pronuncia di merito" (Consiglio Stato , sez. VI, 26 giugno 2003, n. 3852).

 

 

Par. 9

La decisione della causa

La definizione del giudizio, dopo la trattazione della causa avviene con sentenza.

Ai sensi dell'art. 88 del Codice del processo Amministrativo la sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione . Essa deve contenere: a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata; b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati; c) le domande; d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi; e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese; f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorita' amministrativa; g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione e' pronunciata; h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.

L'art. 89 del Codice del processo Amministrativo espressamente prevede che la sentenza debba essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa. Essa e' immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne da' comunicazione alle parti costituite. Il successivo art. 90 prevede, poi, che qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o piu' testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati.

Il Titolo IV del libro primo (artt. 33- 37) del codice del processo amministrativo ha specificamente individuato la tipologia dei provvedimenti dei giudici distinguendola seconda la categoria già contenuta all'art. 132 del c.p.c. in sentenze, ordinanze e decreti.

In particolare la sentenza è il provvedimento che definisce in tutto o in parte il giudizio, l'ordinanza è il provvedimento con il quale si dispone sulle misure cautelari o interlocutorie o sulla competenza ed il decreto viene utilizzato nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 33

Provvedimenti del giudice

1. Il giudice pronuncia: a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio; b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza; c) decreto nei casi previsti dalla legge. 2. Le sentenze di primo grado sono esecutive. 3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma 3. 4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.

Art. 34

Sentenze di merito

1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato; b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;

c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile; d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato; e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che puo' avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza. 2. In nessun caso il giudice puo' pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 30, comma 3, il giudice non puo' conoscere della legittimita' degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29.

3. Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta piu' utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimita' dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.

4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice puo', in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti. 5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Art. 35

Pronunce di rito

1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: a) irricevibile se accerta la tardivita' della notificazione o del deposito; b) inammissibile quando e' carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito; c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. 2. Il giudice dichiara estinto il giudizio: a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice; b) per perenzione; c) per rinuncia.

Art. 36

Pronunce interlocutorie

1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio. 2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa.

Art. 37

Errore scusabile

1. Il giudice puo' disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

 

 

Par. 10

Notifica della sentenza

Per la efficacia della sentenza è sufficiente il deposito della medesima; tuttavia la notificazione della sentenza è necessaria ai fini della decorrenza del termine di impugnazione e quindi ai fini del passaggio in giudicato della sentenza stessa.

Anche per il processo amministrativo vale la regola per cui se la parte è costituita in giudizio a mezzo di procuratore, è al domicilio eletto presso quest'ultimo che deve essere notificata la sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello.

 

 

Par. 11

Esecutività della sentenza

Il secondo c. dell'art. 33 del codice del processo amministrativo ha ribadito il principio già sancito dall'art. 33 della l. TAR in forza del quale le sentenze dei TAR sono esecutive anche in pendenza del giudizio di appello avanti al Consiglio di Stato.

La provvisoria esecutività della sentenza impedisce all'amministrazione di continuare ad applicare l'atto annullato e di porre in essere atti consequenziali a quello annullato.

 

 

Par. 12

La correzione di errori materiali

Titolo VII

Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

Art. 86

Procedimento di correzione

1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi e' il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione. 2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio. 3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.

L'art. 86 disciplina il procedimento di correzione di omissioni ed errori materiali giudice precedentemente previsto dall'art. art. 93 del R.D. 1907 n. 642 (regolamento di esecuzione del Consiglio di Stato), abrogato, il quale prevedeva:"

Ove occorra correggere omissioni od errori materiali, od aggiungere alcuna delle conclusioni, che, presa dalle parti, non sia stata riferita nella decisione, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è provveduto, la domanda per la correzione deve esser fatta al collegio che pronunziò la decisione, il quale, sul consenso delle parti, decreta, in camera di consiglio, la correzione richiesta. In caso di dissenso delle parti, sulle domande di correzione pronuncia il collegio col procedimento ordinario. Le correzioni si fanno in margine o in fine della decisione originale, con indicazione del decreto e della decisione che le abbia ordinate. "

Il legislatore ha ora previsto che la correzione viene disposta in camera di consiglio con decreto, su accordo di tutte le parti o, in caso contrario, con ordinanza in contraddittorio. All'esito del procedimento la correzione è annotata in calce o a margine del provvedimento.

La Giurisprudenza ha precisato

"Ai sensi dell'art. 93 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, la procedura per la correzione di errori materiali della sentenza emessa dal giudice amministrativo si applica anche nell'ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, tutte le volte in cui in termini inequivocabili rilevabili "ictu oculi", essa statuisca nel dispositivo in difformità con quanto argomentatamente esposto nella parte motiva" (Consiglio Stato , sez. IV, 01 ottobre 2004, n. 6377).

"Il procedimento per la correzione degli errori materiali, disciplinato dagli art. 93 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 e 287 c.p.c., è funzionale alla sola eliminazione degli errori di redazione del documento cartaceo qualora emerga palesemente l'incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso, concretandosi, quindi, in un mero difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica: come tale esso non può mai incidere sul contenuto concettuale della sentenza. Pertanto, l'ordinanza che conclude il relativo procedimento non è soggetta ad impugnazione (neppure con il ricorso straordinario ex art. 111 cost.), stante la sua natura non giurisdizionale, ma meramente amministrativa" (Consiglio Stato , sez. IV, 22 aprile 2004, n. 2358).

"Qualora l'istanza di correzione della sentenza emessa dal giudice amministrativo non sia stata proposta concordemente dalle parti o la controparte non v'aderisca successivamente (art. 93 r.d. 17 agosto 1907 n. 642), per essa si deve seguire il rito ordinario ed il giudice adito deve provvedere con sentenza, resa esclusivamente in presenza di contraddittorio integro, ossia solo dopo che l'istanza stessa sia stata, a pena d'inammissibilità, notificata alla controparte, giusta quanto si evince dall'art. 288 c.p.c." (Consiglio Stato , sez. IV, 06 aprile 2004, n. 1879).

"Non costituisce errore od omissione materiale suscettibile del procedimento di correzione, ai sensi dell'art. 93 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 e dell'art. 287 c.p.c., la omessa indicazione, nella intestazione della sentenza, di uno dei soggetti ricorrenti, qualora fra gli stessi non sussista litisconsorzio necessario e dal contesto della decisione non sia possibile desumere che la pronuncia investa anche il rapporto scindibile fra il soggetto non espressamente indicato e l'amministrazione chiamata a rispondere della pretesa. In tal caso, infatti, si concreta l'ipotesi di omissione, di pronuncia, cui l'interessato può chiedere rimedio mediante gli ordinari mezzi di impugnazione" (Consiglio Stato , sez. VI, 03 ottobre 2000, n. 5269).

 

 

Par. 13

Limiti soggettivi e oggettivi dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo.

Secondo un principio cardine del diritto amministrativo la pronuncia giurisdizionale di annullamento ha efficacia retroattiva eliminando ex tunc e quindi retroattivamente dal mondo giuridico il provvedimento amministrativo. Sostanzialmente come se non fosse stato mai emanato.

Vi sono alcune sentenze che si possono qualificare "autoesecutive" perché la posizione giuridica lesa viene reintegrata con il semplice effetto demolitivo della sentenza, senza che sia necessaria l'emanazione di un successivo atto da parte dell'amministrazione.

Talora, invece, per adeguare la situazione di fatto al dispositivo della sentenza, è necessaria la rinnovazione dell'atto annullato e cioè l'emanazione di un provvedimento che sia privo dei vizi formali che inficiavano il precedente; in questi casi non è preclusa all'amministrazione la facoltà di rinnovare il provvedimento con l'identico contenuto, senza però i vizi che inficiavano quello precedente; nel caso in cui l'atto annullato faccia parte di un procedimento la rinnovazione va effettuata a partire dal primo atto omesso o viziato.

Più spesso, al fine di adeguare la situazione di fatto o di diritto alla pronuncia o al fine di eliminare le conseguenze pregiudizievoli del provvedimento annullato, è necessario adottare un nuovo provvedimento di contenuto diverso da quello annullato.

Per quanto riguarda i limiti soggettivi della sentenza va considerato che essi non possono che coincidere con quelli dell'atto impugnato: la pronuncia giurisdizionale di annullamento esplica i suoi effetti necessariamente nei confronti di tutti i soggetti che erano stati toccati dall'atto annullato anche quando essi siano rimasti estranei al processo.

Tale principio non subisce eccezioni nemmeno nel caso in cui oggetto venga annullato un atto regolamentare: il regolamento, essendo un atto formalmente amministrativo e sostanzialmente normativo, ha una generale efficacia vincolante.

L'efficacia della pronuncia di annullamento di un atto avente natura regolamentare si estende a tutti i destinatari di esso, sebbene non siano stati parti del giudizio in senso formale (Consiglio Stato , sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 883).

L'efficacia della pronuncia di annullamento di un atto avente natura regolamentare si estende a tutti i destinatari di essi, sebbene non siano stati parti del giudizio in senso formale (Consiglio Stato , sez. IV, 12 maggio 2006, n. 2671).

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